Equitalia ed Agenzia delle Entrate – Possibilità di nuova rateazione anche per chi è già decaduto da un precedente piano di rientro dal debito

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Con la conversione in legge del decreto 113/2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, sono state adottate nuove misure sulla riammissione ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia e ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderito agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, decoreranno i 60 giorni utili affinché chi è già decaduto dal beneficio della rateazione del debito possa fruire di un nuovo piano di rientro.

L’articolo 13-bis del nuovo provvedimento consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In particolare, il comma 1 prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 22 ottobre 2015, può nuovamente rateizzare l’importo dovuto, sino a un massimo di 72 rate (fatti salvi i piani con più di 72 rate già approvati) anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Al nuovo beneficio si accede presentando una richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 2, invece, estende a regime la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015 (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015).

Il comma 3 consente ai debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito di definizione di accertamenti con adesione di omessa impugnazione degli stessi, di ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 113/2016), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Il comma 4, modificando l’articolo 19, comma 1, del dpr 602/1973, eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

4 Agosto 2016 · Paolo Rastelli


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Una risposta a “Equitalia ed Agenzia delle Entrate – Possibilità di nuova rateazione anche per chi è già decaduto da un precedente piano di rientro dal debito”

  1. Luca Graziani ha detto:

    Da oggi, 4 agosto 2016, inizia ufficialmente l’attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove misure (legge di conversione del decreto 113/2016) sulla riammissione ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia e ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderito agli accertamenti delle Entrate. Per accedere alla nuova possibilita’ di dilazione, infatti, gli oltre 87mila contribuenti decaduti dalle rate di Equitalia, cosi’ come quelli in debito con le Entrate, avranno 60 giorni di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl per presentare un’apposita richiesta di riammissione al beneficio. Il decreto legge ufficialmente scade il prossimo 23 agosto quindi tecnicamente ogni giorno da oggi fino a quella data sara’ buono per la pubblicazione sulla Gazzetta della legge di conversione. Dal giorno successivo decoreranno i 60 giorni utili per riprendere il treno delle rate.

    Chi puo’ accederealla nuova opportunità? Secondo quanto prevede l’articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari possono essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili. Il nuovo piano puo’ essere concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente versate. Attenzione pero’. Per decadere dalla nuova rateizzazione basteranno due rate, anche non consecutive, non saldate. Con la stessa norma, inoltre, La possibilita’ di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, e’ estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale.

    Nuova chance, inoltre, anche per i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi atti. Questi contribuenti possono ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl, un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

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