Equitalia – Decadenza biennale delle cartelle esattoriali originate da multe

Richiesta di annullamento in autotutela per decadenza biennale della cartella esattoriale originata da multa - La risposta di Equitalia

Il 05/04/2012 ho ricevuto una cartella esattoriale per multe iscritte a ruolo il 23/12/2009: prima di procedere al ricorso ex articolo 615, ho contattato Equitalia per chiedere l'annullamento a seguito della decadenza della cartella per la Finanziaria 2008 che prevede la notifica entro due anni dall'iscrizione a ruolo.

Dopo 20 giorni Equitalia ha risposto così:

" Egr.

Sig. ..., in riferimento al ticket indicato, Le forniamo il testo integrale del comma da Lei indicato:

La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia stata notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.

La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa come riportata al comma 7 della finanziaria 2008 è il 1 ottobre 2006. Poichè la cartella oggetto della Sua comunicazione è successiva a tale data, non rientra nella fattispecie da Lei citata."

In pratica sostengono che la legge si riferisce a cartelle antecedenti il 1° Ottobre 2006. Allora vi chiedo il vostro parere e come dovrei comportarmi. Procedo con ricorso al GdP?

Equitalia asserisce che la decadenza biennale delle cartelle esattoriali originate da multe di spettanza comunale vale solo per debiti iscritti a ruolo prima dell'ottobre 2006

La risposta del solerte funzionario di equitalia mi lascia alquanto perplesso: la norma di cui si discute voleva costringere gli agenti della riscossione (non solo Equitalia) ad accelerare le procedure di notifica delle cartelle esattoriali, fissando un tempo di decadenza biennale. La ratio era quella di evitare che un cittadino potesse vedersi notificata una cartella esattoriale per multa non pagata dopo un decennio.

Sulla questione, il parere del GdP di San Vito dei Normanni

Il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni (Brindisi) ha annullato la cartella esattoriale notificata da EQUITALIA oltre il termine biennale previsto dalla legge dalla consegna dei ruoli e traente origine da un verbale per violazione a norme del Codice della Strada.

In particolare il Giudice (sentenza numero 319/2010 del 09/06/2010) ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione, ravvisando la carenza di correttezza dell'iter amministrativo per la violazione di legge.

Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Sfortunatamente la cartella esattoriale annullata è del 2006. Nella sentenza, tuttavia, si fa riferimento analogico alle norme sulla decadenza di riscossione delle imposte sul reddito di cui all'articolo 25 del DPR 602/73 lettera che prevede: Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Concorde con la previsione del termine di decadenza biennale fra data di trasmissione del ruolo e notifica della cartella esattoriale è anche l’avvocato Danilo Mongiovì che riporta un esempio chiarissimo in un articolo pubblicato sul suo sito, ma sfortunatamente non più disponibile.

Multa presa il 1 gennaio 2010, ruolo trasmesso in data 1 gennaio 2011, cartella notificata in data 1 gennaio 2014. In questo caso il termine di prescrizione è stato rispettato, ed infatti il pagamento è stato richiesto entro 5 anni (multa del 1 gennaio 2010, cartella del 1 gennaio 2014), ma il Comune è comunque decaduto dal diritto di richiedere la somma, perchè non è stato rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008. Ed infatti la cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, cioè entro il 1 gennaio 2013, ma è stata notificata con un anno di ritardo e cioè il 1 gennaio 2014.

Così anche l’avvocato Antonella Pedone, che sulla questione ha scritto:

Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge numero 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, per il quale: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le "multe" elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune.

Sia l'avvocato Antonella Pedone che l'avvocato Daniele Mongiovì non riportano alcun riferimento al vincolo citato dal funzionario di Equitalia, vale a dire che il termine di decadenza biennale vale solo per violazioni al Codice della strada verbalizzate in data anteriore al 1° ottobre 2006.

9 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!