Equitalia e pignoramento casa » Arriva lo stop

Equitalia e pignoramento casa » Con il decreto del fare arriva lo stop

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, numero 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, numero 98) sono state introdotte misure per la semplificazione in materia fiscale.

Senza dubbio, tra le novità più importanti, l’allungamento del periodo di rateizzazione dei debiti tributari fino a 120 rate mensili e lo stop ai pignoramenti Equitalia sulla prima casa.

La legge di conversione del decreto Fare, al di là degli annunci stampa, ci permette di fare chiarezza sugli ultimi interventi in materia tributaria.

Equitalia e pignoramento casa » Facciamo chiarezza

Al primo comma dell'articolo 52, il decreto fare riscrive la prima parte dell'articolo 76 del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), si legge: l’agente della riscossione, nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso debitore vi risiede anagraficamente.

In altre parole Equitalia non può ottenere il pignoramento solo ed esclusivamente quando il debitore si trovi nelle seguenti condizioni:

  • il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile;
  • che detto immobile sia adibito ad uso abitativo;
  • che l’immobile non abbia le caratteristiche di “abitazione di lusso” cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • il contribuente abbia la residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà.

Ma non è tutto.

Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, individuerà un paniere di “beni essenziali” (vedremo a decreto pubblicato se si tratterà di beni mobili ovvero altre tipologie di beni immobili) che Equitalia non può comunque pignorare.

Il nuovo dettato normativo vigente, tuttavia, introduce una clausola di salvaguardia a favore di Equitalia.

E’ sempre fatta salva, infatti, la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

Ciò significa che laddove il contribuente debitore avesse subito il pignoramento della prima casa (anche se è l’unico immobile di proprietà), su iniziativa di soggetti diversi da Equitalia (ad esempio, banche, creditori privati, ecc.), la stessa potrebbe intervenire nella procedura esecutiva concorrendo al riparto sul ricavato della vendita del bene staggito.

Quando il debitore risulti proprietario di due o più immobili (ad uso abitativo e non), oppure quando egli non risulti anagraficamente residente nell'unico immobile di cui è proprietario, Equitalia può procedere al pignoramento a condizione che il credito da riscuotere superi 120.000 euro.

Nei casi in cui l’espropriazione è possibile, essa può essere avviata solo se:

  1. è stata iscritta ipoteca sugli immobili del debitore;
  2. siano già trascorsi 6 mesi dall'iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto.

6 Settembre 2013 · Gennaro Andele


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