Equitalia e intimazioni di pagamento – le possibili azioni esecutive

Intimazioni di pagamento da Equitalia

Mi sono arrivate dieci cartelle di intimazioni di pagamento da Equitalia con il termine di 5 giorni per pagare: c'è la possibilità di ottenere una sospensione o comunque qualche giorno in più?

La storia è questa:  aperta partita iva a mio nome nel 1998 e posizione inps; l'attività non è mai cominciata ma non ho provveduto a effettuare la cessazione dell'attività.

Per stupidità o leggerezza ho tralasciato la cosa. Nel frattempo nel 2003 ho cominciato a lavorare da dipendente.

Nel 2009 ho chiuso retroattivamente la partita IVA al 1998 (non avendola mai utilizzata), ma la camera di commercio ha accettato la chiusura retroattiva solo dal 2003 (anno in cui ho cominciato a lavorare) comunicandomi a voce che avrebbero provveduto loro a fare comunicazione agli enti previdenziali.

Invece inps mi sta chiedendo i contributi anche per il 2012 (ricordo che li verso da dipendente dal 2003).

E ieri l'altro mi sono arrivate le 10 cartelle. Vi chiedo cosa posso fare adesso?

E cosa possono farmi dopo i 5 giorni? Domani vado da equitalia per chiedere se possono darmi tempo, martedì ho appuntamento all'inps per chiedere lo sgravio (che comunque dovrebbe esserci dal 2003 se non dal 1998).

Possiedo solo il mio stipendio: oltre al quinto potrebbero rivalersi sul conto (sul quale confluisce il mio stipendio) prosciugandomelo mese per mese e non lasciandomi nulla per vivere?

Rateazione Equitalia per cartelle originate da omessa comunicazione di chiusura attività

Si rechi negli uffici territoriali Equitalia e chieda la rateazione dell'importo totale iscritto a ruolo.

Per quanto attiene lo stipendio, nel caso in cui  non fosse in grado di sostenere il peso della rateazione, Equitalia potrebbe chiedere il pignoramento nella misura massima del 20% del netto. E, se non sospetta che lei abbia ingenti disponibilità depositate in conto corrente, non procede anche a pignorare il conto.

Come azione esecutiva, pignorare lo stipendio è molto più efficace e meno dispendioso di un pignoramento del conto corrente reiterato ogni mese. Inoltre,  se il pignoramento riguardasse solo la parte stipendiale residua e non altre entrate, Equitalia porrebbe in essere un comportamento elusivo rispetto ai limiti di pignorabilità, sanzionabile dalla legge.

Infatti sebbene l'articolo 545 del Codice civile prevede che stipendi e pensioni non sono pignorabili se non per un massimo di un quinto del totale e comunque facendo salvo il minimo Inps pari a 430 euro, la pignorabilità dei conti correnti non ha limiti, poiché sia le banche che gli uffici postali non sono tenuti a dichiarare la provenienza delle somme depositate.

In questi casi, tuttavia, tale procedura è illegittima in quanto si tenta attraverso l'obbligo imposto ai pensionati ed ai dipendenti di aprire un conto corrente di aggirare le norme che limitano la pignorabilità di stipendi e pensioni ad un quinto.

Pertanto, occorre fare opposizione dimostrando che le somme pignorate, trattandosi di pensioni o di stipendi, sono pignorabili solo nei limiti stabiliti dalla legge.

28 Settembre 2012 · Genny Manfredi