Equitalia e dilazione delle cartelle » Il nuovo regime di 120 rate

Equitalia » la rateazione delle cartelle esattoriali in 120 rate

L’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, numero 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, numero 98) rende operative nuove norme per la semplificazione in materia fiscale.

Tra le novità più importanti vi è la possibilità di ottenere una estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo e lo stop ai pignoramenti Equitalia sulla prima casa.

Equitalia e dilazione delle cartelle esattoriali in 120 rate » Approfondimenti

Il decreto Fare interviene sull’articolo 19 del DPR 602/1973 lasciando invariato il regime ordinario che permette ai contribuenti che versano in situazione di obiettiva difficoltà di ottenere una dilazione, per il pagamento di somme iscritte a ruolo, fino a 72 rate mensili (6 anni).

E’ introdotta la facoltà di chiedere l’estensione del piano di rientro fino a 120 rate mensili (10 anni) di importo non inferiore a 100 euro ciascuna.

Questo ulteriore beneficio viene riconosciuto a condizione che il contribuente dimostri di versare in uno stato di difficoltà derivante dall'attuale congiuntura economica la quale:

  • non gli permette di eseguire il pagamento del suo debito tributario già sottoposto a rateazione ordinaria;
  • il contribuente risulti comunque in grado di rispettare il nuovo piano di rateazione.

Equitalia e dilazione delle cartelle esattoriale » La rateazione automatica per debiti fino a 50.000 euro

Grazie alla recentissima direttiva 7 maggio 2013, è prevista la rateazione automatica, fino a 72 rate mensili, dei debiti fino a 50.000 euro.

E’ bastevole un’istanza motivata a Equitalia, senza altra documentazione comprovante lo stato di difficoltà, per fruire del beneficio.

Per debiti superiori a 50.00 euro, al contrario, la situazione di difficoltà continua a dover essere documentata.

Equitalia e dilazione delle cartelle esattoriali » In regime di rateazione niente iscrizioni ipotecarie

Importanti novità sono state introdotte dal cosiddetto Decreto sulle semplificazioni tributarie in materia di rateazione (decreto legge 2 marzo 2012, numero 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44), dove si nota che:

  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’agente della riscossione (Equitalia) non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate è possibile chiedere ad Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella esattoriale.

Equitalia e dilazione delle cartelle esattoriali » Decadenza dal beneficio della rateazione ed effetti della decadenza

La perdita del beneficio della rateazione, sia in regime ordinario che esteso al decennio, è subordinata al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive (anziché 2 rate consecutive, come previsto nel precedente regime).

La decadenza da detto beneficio comporta:

  • che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • possibile iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del dovuto;
  • il debito non può essere più rateizzato.

Cosa fare in caso di diniego della rateazione?

Malgrado la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008), imponesse che il diniego della reateazione potesse essere impugnato solo innanzi al Tar, gli ultimi interventi delle Sezioni unite della Cassazione (7612/2010, 5928/2011) hanno riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora il diniego della rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria.

Ciò vorrebbe dire che, dal punto di vista pratico, laddove la cartella da rateizzare riguardasse debiti anche di natura non tributaria (previdenziali, sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, ecc.), il contribuente si troverebbe in condizioni di dover adire i diversi giudici competenti impugnando, presso ognuno di essi, il diniego alla rateizzazione della medesima cartella.

6 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


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