Equitalia e cartelle esattoriali » Il riepilogo

Riscossione per debiti fino a 1000 euro

Dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, la legge di stabilità 2013 ha previsto che non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

In sostanza, con questa nuova disposizione è stata abolita la disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto legge numero 70/2011, che prevedeva, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive sui debiti fino a 2.

000 euro, l'obbligo di inviare al debitore due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Equitalia: sospensione della riscossione

La legge di Stabilità 2013 ha offerto al cittadino un nuovo strumento di difesa dalle cartelle pazze: dal 1° gennaio 2013 il destinatario di una una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo e/o di un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati, secondo la regola del "silenzio assenso".

Ma, attenzione. Proprio per evitare abusi e strumentalizzazioni della procedura di "silenzio assenso", è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme iscritte a ruolo, qualora il destinatario della cartella esattoriale, oggetto di istanza di sospensione, produca documentazione falsa.

Annullamento di tutte le cartelle equitalia per debiti anteriori al 2000

Nel caso in cui Equitalia non si fosse attivata per la riscossione entro il 1° luglio 2013, è stato disposto automaticamente l'annullamento delle cartelle esattoriali con importo inferiore a 2 mila euro, per i debiti relativi fino e non oltre il 31 dicembre 1999.

Dal 1 luglio 2013, le cartelle esattoriali inferiori a 2 mila euro, relative ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono state annullate automaticamente.

Perciò, in sintesi, tutte le richieste di pagamento inviate da Equitalia ai contribuenti, e che si riferiscano a ruoli anteriori al 1999 fino a 2000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzini), saranno abbonate ai debitori e non dovranno più essere onorate.

Questa importante disposizione, è stata sancita dalla Legge 228/2012, cosìdetta Legge di stabilità, la quale, all'articolo 1, comma 527, dispone che decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

L'unico caso in cui questa sorta di condono non si verifica è quella in cui Equitalia, ritenendo che vi siano ancora fondate possibilità di riscuotere il credito, si attivi per salvare la cartella esattoriale, notificando al debitore un atto ingiuntivo, in modo da poter riprendere l’attività di riscossione.

La circolare del ministero dell'economia e delle finanze numero 29/2013, infatti, ricorda agli enti titolari del credito per cui Equitalia agisce (v. Inps, Agenzia Entrate, ecc.), che nel caso vogliano evitare l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali in questione, devono intervenire tempestivamente per interrompere il termine di prescrizione e far ripartire così una nuova procedura di riscossione.

In mancanza del decreto ingiuntivo, l’annullamento sarà automatico, anche se il credito era già oggetto di controversia giudiziale.

La nuova rateazione di equitalia

Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.

Le recenti disposizioni previste dal decreto del fare (decreto legge numero 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) consentono anche di richiedere una rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

In particolare, possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di rateazione più lungo.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell'importo del debito.

Con la direttiva di maggio 2013 Equitalia ha innalzato da 20 mila a 50 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della rateazione, con la direttiva di Equitalia del marzo 2012 l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla rateazione se il valore è inferiore a 1.

In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:

  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;si decade dal beneficio della rateazione se non sono pagate otto rate (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015) anche non consecutive;
  • Anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Pignoramento esattoriale ed espropriazione della casa

Cominciando dalle procedure immobiliari, la modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell'abitazione principale.Questo divieto opera in presenza di quattro condizioni.

Innanzitutto, deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal debitore.Inoltre, il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa.

Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera.

Non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli).

Infine, il debitore deve avere residenza anagrafica nell'unità in esame. L'abitazione principale è tuttavia ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.

La disciplina dell'ipoteca infatti non è stata modificata.

Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa.

È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione

Una novità riguarda, per quanto attiene le misure di natura esattoriale che possono essere disposte sui beni mobili del debitore, il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'impresa e alla professione.

A questo scopo, il contribuente deve provare la qualifica di strumentalità entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

Pignoramento di beni indispensabili all'esercizio della professione

È stata inoltre recepita con estensioni la disciplina del codice di procedura civile in materia di pignoramento di beni indispensabili all'esercizio dell'impresa o della professioni.

Questi sono infatti pignorabili nei limiti del quinto del loro valore, solo se l'ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria ovvero presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.

Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all'incanto.

Pignoramento del conto corrente bancario o postale

In tema di pignoramento presso terzi, invece, si è elevato da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme richieste dall'agente della riscossione.

In caso di pignoramento dello stipendio, inoltre, si dispone che con riferimento all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente del dipendente il datore di lavoro sia liberato da qualsiasi obbligo.

Ne consegue che il pignoramento esplicherà effetti nei riguardi degli stipendi che matureranno successivamente.

È annunciata l'emanazione di un decreto delle finanze che dovrà elencare i beni assolutamente impignorabili. Sebbene la norma sia collocata nell'ambito dei pignoramenti immobiliari è da ritenersi che la stessa esplichi effetti per le espropriazioni mobiliari.

Le regole sul pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni

Le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, l’importo al netto della quota pignorata non può essere inferiore al minimo vitale.

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad Equitalia, fino a concorrenza del credito per cui si procede e nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti di Equitalia non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.

Tutte le novità del decreto del fare in materia di riscossione esattoriale

Ecco, in sintesi, le novità del decreto del fare in materia di riscossione esattoriale.

Divieto di pignoramento in presenza delle seguenti condizioni:

  • unico immobile posseduto
  • fabbricato con destinazione catastale abitativa
  • immobile non di lusso né classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli)
  • immobile di residenza anagrafica del debitore

Espropriazioni immobiliari:

  • Elevazione dell'importo minimo del debito a ruolo da 20mila a 120mila euro per poter procedere al pignoramento immobiliare;
  • Obbligo della preventiva iscrizione di ipoteca e del decorso di almeno sei mesi da questa
  • In caso di vendita all'incanto, possibilità per il debitore di chiedere la stima dell'immobile da parte di un perito designato dal giudice al fine di valutare l'effettivo valore di mercato
  • Previsione dell'emanazione di un decreto dell'Economia contenente i beni impignorabili

Espropriazioni mobiliari:

  • Divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali all'impresa o alla professione
  • Limite del pignoramento dei beni indispensabili all'impresa o alla professione a un quinto del loro valore, per tutti i contribuenti, anche in forma societaria
  • In caso di pignoramento dei beni indispensabili, il debitore è designato custode dei beni e il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento

Pignoramento presso terzi

  • Elevazione da 15 a 60 giorni del periodo entro il quale il terzo pignorato deve versare le somme dovute all'agente della riscossione
  • In caso di pignoramento dello stipendio, l'ultima retribuzione accreditata in banca non è soggetta a vincoli né in capo al dipendente né in capo al datore di lavoro.

La rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia

È stata ribattezzata la rottamazione delle cartelle esattoriali, ed equivale all'azzeramento degli interessi sulle cartelle esattoriali.

Il provvedimento riguarda le cartelle affidate ai concessionari della riscossione, Equitalia su tutti, a partire dal 31 ottobre 2013.

Su queste bisognerà pagare l’intero importo iscritto a ruolo e quello residuo, nonché le sanzioni, ma non saranno dovuti gli interessi di mora.

La rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali di Equitalia avverrà senza il pagamento degli interessi di mora.

Imposte e sanzioni arretrate, quindi, si pagheranno al 100% ma non saranno gravate dagli interessi.

L’obiettivo è sbloccare i ricorsi: entro il 30 giugno 2014 i debitori dovranno versare il 50% della somma dovuta e saldare entro il 16 settembre prossimo.

Entrando nel dettaglio, la previsione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i ruoli emessi dallo Stato, da Agenzie fiscali e dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni).

Non sono menzionati i ruoli emessi dall'Inps, per i contributi assistenziali e previdenziali.

L'aggio di riscossione delle cartelle equitalia

L'aggio è il corrispettivo che Equitalia e gli altri agenti della riscossione incassano per l'attività di recupero crediti dietro il mandato che gli è stato affidato dal Fisco o da altre amministrazioni pubbliche.

Se la cartella viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, l'aggio è in parte a carico del contribuente (il 4,08%) e per la restante parte è a carico dell'ente creditore.

Se il pagamento avviene invece oltre i 60 giorni, l'aggio è totalmente a carico del contribuente.

La riduzione dell'aggio era stata prevista dal decreto Salva Italia ( Dl 201/2011, articolo 10, comma 13-quater, convertito con la legge 214/2011) e dal Decreto Fare (articolo 52, comma 2, Dl 69/2013): un DM del Tesoro dovrebbe fissare ogni anno il rimborso dei costi fissi da corrispondere a Equitalia parametrato a somme iscritte a ruolo e interessi di mora, garantendo al contribuente oneri inferiori rispetto a quelli 2011.

Tuttavia, il decreto appena emanato attua altre misure (come la rateazione in dieci anni delle somme a ruolo) omettendo la riduzione dell'aggio.

Nel frattempo è intervenuta una norma di spending review (Dl 95/2012, articolo 5, comma 1) che ha diminuito l’aggio Equitalia dal 9 all'8% (comportando un onere di 50 milioni di euro per la società) prevedendo entro novembre 2012 un decreto per abbassare l’aggio fino a 4 punti percentuali, in relazione alla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia, al quale deve essere comunque assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti da bilancio certificato.

Il problema è che, al momento, i costi fissi di Equitalia sono superiori a quello che l’agente della riscossione incassa dal balzello sulle cartelle esattoriali e la società non avrebbe possibilità ulteriori di contenere i costi.

Dal bilancio 2012 dell'agente della riscossione emergono costi fissi pari a 733,3 milioni di euro, mentre i ricavi da aggio sono pari a 594 milioni.

La società ritiene di aver fatto tutto il possibile per contenere i costi di gestione e di riscossione, evidentemente senza riuscirci.

La riduzione al 4% porterebbe a un vuoto di 200 milioni di euro.

In conclusione, il tema dell'aggio di Equitalia sarà rinviato a data da destinarsi.

Un giorno, si spera, il governo sceglierà di trattarlo.

12 Dicembre 2013 · Gennaro Andele


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