Equitalia » Cartella notificata con raccomandata valida anche senza identificazione ricevente

Equitalia » Cartella notificata con raccomandata valida anche senza identificazione ricevente

Sono valide le notifiche delle cartelle esattoriali di Equitalia fatte tramite posta raccomandata. In questi casi non è neanche necessaria l’identificazione del ricevente sulla relata di notifica.

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del dpr 29 settembre 1973, numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In questo caso, secondo la disciplina degli aricoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario.

Il tutto senza altri adempimenti a opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona, da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ne deriva che, se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illegibile, l'atto è tuttavia valido.

Ciò, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria, di cui all'articolo 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Questo, riepilogato brevemente, l'orientamento degli Ermellini relativamente alla pronuncia 25128/13.

Equitalia: la cartella esattoriale notificata tramite raccomandata è valida anche senza l'identificazione del ricevente

Piazza Cavour, con la sentenza in esame, effettua una netta inversione di tendenza, sconfessando gli orientamenti formatisi presso i giudici tributari di tutta Italia che avevano sancito l’inesistenza delle notifiche tramite posta raccomandata.

Così facendo, sono tramontate le speranze di quanti avevano auspicato di vedersi annullare, dai giudici, le cartelle esattoriali solo perché notificate tramite raccomandata.

L’argomento, affrontato in questo blog con diversi articoli, aveva osservato l’orientamento dei vari tribunali di merito, sempre più, in numero crescente, a favore dell'innovativa tesi dell'illegittimità e, quindi, dell'inesistenza di tali notifiche, con conseguente liberazione del contribuente dalle pretese fiscali.

Ma i supremi Giudici, con questo verdetto, hanno cambiato le carte in tavola.

In particolare, seguendo il loro orientamento, la cartella esattoriale può ben essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, l’atto recapitato dal concessionario della riscossione è perfettamente valido anche in assenza, sulla ricevuta di ritorno, dell'identificazione precisa di colui che lo riceve.

Il postino, infatti, compie un’attività che ha fede privilegiata di quanto da lui stesso attestato.

Da ciò consegue che se nell’avviso di ricevimento della raccomandata a/r manchino le generalità del soggetto cui l’atto è consegnato e la relativa sottoscrizione sia illeggibile, l’atto è comunque valido.

In parole povere, è legittima la cartella esattoriale notifica con la raccomandata a/r, e la suddetta risulta inoltre valida anche se la firma del ricevente è illeggibile e quest’ultimo non risulti identificato sulla relata di notifica redatta dal postino.

La decisione susciterà non poche polemiche in un periodo in cui, come detto, stava prendendo sempre più piede, tra i tribunali, la tesi opposta, favorevole al contribuente.

18 Novembre 2013 · Stefano Iambrenghi


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