Equitalia – Beni ereditari e rinuncia per debiti di un suocero

Equitalia e rinuncia dei beni ereditari

Il padre di mio marito aveva costituito negli anni 90 una snc con un suo amico.

Nel novembre 2003 mio marito è entrato in società col padre acquisendo il 25% delle quote del socio uscente (la società ha continuato ad avere solo due soci in tutto).A febbraio 2007 la società è stata chiusa senza essere messa in liquidazione.

Il padre ha continuato la sua attività come ditta individuale probabilmente mantenendo alcuni fornitori e sicuramente non comunicando/cambiando l'anagrafica nei contratti di affitto, telefonici, etc.

..Dal 2008 mio marito ha iniziato a ricevere cartelle di equitalia per contributi non versati che ovviamente ha pagato.

Nel 2010, per curiosità, si è recato allo sportello di equitalia chiedendo un estratto conto personale e anche della vecchia società.

Non essendosi mai occupato in prima persona della società, ma avendosi visto recapitare queste cartelle per contributi non pagati, gli è sorto un dubbio e ha scoperto infatti di avere grazie alla gestione di suo padre un bel buco di 100000,00 euro.

Prima domanda: il fatto che il padre non abbia mai cambiato/comunicato nel contratto di affitto, telefonico, etc che quella società non c'è più quanto può incidere oggi su mio marito dato che esistono anche cartelle ad esempio della tarsu (immondizia) non pagata relative al 2008, 2009, etc...quando mio marito lavorava già altrove?

Mio marito vorrebbe pagare per togliersi questo pensiero (ovviamente riallacciandomi alla prima domanda deve valere la pena, ma se deve continuare a pagare cose relative anche ad altri anni magari quello che conosciamo come debito non è tutto). La soluzione sarebbe questa: la nonna è proprietaria di un immobile al 75% insieme alla sua unica figlia (e mamma di mio marito) che ha il 25%. (La madre è anche proprietaria dell'immobile in cui vive al 100%). Sono entrambe d'accordo per vendere la casa della nonna e col ricavato pagare il debito. Purtroppo però mio marito ha una sorella che pretende, nel caso si vendesse la casa, dei soldi anche per lei o in caso contrario che la madre la tuteli scrivendo nel testamento che sono stati usati questi soldi per pagare un debito del fratello e che quindi verrano decurtati, più gli interessi legali, da quello che spetterà a lui in futuro.

Noi ovviamente non siamo d'accordo perchè la sorella non capisce che se il fratello paga salvaguarda anche il suo patrimonio dato che in caso contrario gli immobili potrebbero finire per intero all'asta e anche se viene liquidata la sua parte comunque ci rimetterebbe.

Alla luce di questo comunque:
1) alla successione della mamma, la sorella può mettere di mezzo un avvocato se lei non ha scritto nel testamento di questo denaro dato ad equitalia? in realtà quelli sono soldi della nonna dato che è ancora in vita e non crediamo che possa fare qualcosa o comunque se davvero può ottenere qualcosa non deve rifarsi solo al 25% di quella somma che è stata regalata dato che è la quota di proprietà della mamma?
2) nel caso in cui la sorella mettesse un avvocato di mezzo possiamo dimostrare che in realtà il debito pagato al fratello è solo del 25% (uguale alla sua quota in società) e che il 75% era relativo alla ditta quindi non sono esclusivamente a lui imputabili?
3) se invece la mamma scrivesse nel testamento che sono stati dati questi soldi al fratello e che andranno decurtati dal totale più gli interessi potremmo opporci?sempre per il fatto che la maggior parte di quei soldi vengono dati dalla nonna che ha il 75% di proprietà e che comunque sono serviti a pagare un debito a lui imputabile sempre e solo per il 25%?
4) se non si pagasse il debito, al momento della successione della mamma, mio marito potrebbe fare rinuncia finendo la sua quota di eredità in linea diretta a nostra figlia o equitalia potrebbe impugnare la rinuncia? e se già equitalia si fosse fatta avanti col pignoramento del quinto dello stipendio, mio marito potrebbe ereditare senza che se ne accorgano o interverrebbero comunque anche sugli immobili, nonostante un'azione già intrapresa?

Quello che vogliamo sapere è come risolvere la situazione nel migliore dei modi per tutti, come tutelarci da sua sorella e soprattutto come fare perchè nostra figlia non c'entri nulla.

Mio marito ha dei debiti perchè aveva il 25% delle quote di una snc insieme a suo padre che deteneva il 75%. Sua nonna, proprietaria al 75% di un immobile insieme alla sua unica figlia che ha il 25% vorrebbe venderlo per pagare il suo debito.

Quanto bisognerebbe destinare alla sorella di mio marito per equità? il 25% del debito totale della società che in realtà viene dato a mio marito o il 25% del 25% del debito dato che prevalentemente i soldi sono della nonna e la madre, alla cui successione sua sorella potrebbe dire qualcosa, lo aiuta solo per la sua parte di ricavato che è appunto il 25%?

Ho ragione di pensare che alla morte di mio suocero non lascerà che debiti agli eredi.

Mio marito è pronto a fare rinuncia dei beni ereditari e vorremmo far fare la rinuncia anche a nostra figlia. In quanto moglie dell'erede, in caso di sua rinuncia immagino che la cosa non mi tocchi, è corretto? Ma vada direttamente a nostra figlia... E se nostra figlia fosse già grande con figli? E se intendesse rinunciare, finisce ai figli di nostra figlia?

C'è una fine a tutto questo? Ed è vero che la rinuncia va fatta prima di aprire la successione?

Non c'è modo di evitare adesso una cosa del genere? non c'è niente che mio suocero possa disporre affinchè i suoi figli non vengano intaccati?

Se si regalano soldi mentre si è in vita è una donazione indiretta?

Se uno pensa di essere stato leso dal proprio genitore mentre era in vita per avere aiutato più un figlio che un altro, come fa a dimostrare che c'erano questi soldi e la fine che hanno fatto? E la privacy?

Credo che sebbene per legge il pagamento di un debito del figlio sia considerata donazione indiretta, da un punto di vista tecnico in realtà non comporta nessun arricchimento reale a danni di nessuno.

Il pagamento del debito del figlio, a mio modesto parere, salvaguarda l'intero patrimonio che altrimenti andrebbe a ridursi in vista di una probabile asta da parte di equitalia quando mio marito e sua sorella erediteranno (adesso o dopo la sorella ci perderà in entrambi i casi).

Quello che stiamo invece cercando di fare facendoci dare una mano é di assicurare che tutti gli sforzi che sua mamma sta facendo per lasciare loro qualcosa non vadano in fumo e anzi penso che una sorella debba aiutare il fratello piuttosto che minacciare di mettere di mezzo un avvocato per quello che abbiamo intenzione di fare

Purtroppo non si arriverà mai ad un accordo finchè non si capirà realmente che tutti ne traggono un vantaggio e di conseguenza devo tutelarmi perchè equitalia non ti dà il tempo di riflettere sul da farsi.

Equitalia non aspetta: chi è nel possesso dei beni ereditari deve decidere in fretta

Tutti i debiti assunti a partire dalla chiusura della partita IVA dela snc non sono attribuibili a suo marito.
Sua cognata ha ottime ragioni dal punto di vista puramente tecnico. Il ricavato della vendita viene utilizzato per pagare i debiti di suo suocero e di suo marito. Il 25% dei debiti rimborsati, contratti dalla s.n.c dal novembre 2003 alla chiusura avvenuta nel 2007, si configurano, a tutti gli effetti, come donazione a suo marito. Anche se donazione non è.

Dal punto di vista squisitamente legale, sua cognata, anche se si riterrà danneggiata nella successione, non potrà far ricorso agli strumenti propri di tutela per gli eredi necessari. Non potrà, cioè, esercitare l’azione di riduzione e riacquistare la proprietà dei beni donati anche se nel frattempo sono stati rivenduti a qualcun'altro.

Questo perchè, come dicevamo, non ci sarà una vera e propria donazione, ma solo una vendita diretta di beni di proprietà di nonna e madre di suo marito ed un successivo rimborso dei debiti assunti da suo suocero e da suo marito.

Se sua suocera disponesse testamento e riservasse parte della quota disponibile alla figlia, per compensarla del depauperamento del patrimonio imputabile al pagamento del 25% dei debiti della snc assunti dal 2003 al 2007, e dunque di quanto già dato a suo marito, farebbe cosa giusta e giuridicamente ineccepibile, a cui nessuno potrebbe validamente opporsi.

E' quasi impossibile ereditare senza che il creditore ne venga a conoscenza. Se suo marito rinunciasse all’eredità e subentrasse vostra figlia in qualità di rappresentante, Equitalia impugnerebbe la rinuncia, con sicuro successo.

In caso di pignoramento del quinto dello stipendio in corso al momento della successione, Equitalia potrebbe iscrivere ipoteca a garanzia del credito nell'eventualità di un licenziamento o di dimissioni volontarie.

Con l'eventuale vendita dell'immobile ed il saldo dei debiti di suocero e marito, viene anticipata una quota della futura eredità a suo marito. In pratica il 25% dei debiti della snc, maturati da quando suo marito è entrato in società, fino a quando ne è uscito.

Si tratta,solo di un obbligo morale.

Se non c'è formale donazione e la vendita avviene in vita di sua suocera, sua cognata non ha alcun elemento legale cui appigliarsi.

L'eredità della nonna di suo marito spetta a sua suocera, e noi stiamo discutendo, per estremizzare, della virtuale eredità di sua suocera.

La dichiarazione di rinuncia all'eredità può essere resa anche in Tribunale, a costi contenuti.

In caso di rinuncia all'eredità, i figli dei chiamati subentrano in qualità di rappresentanti e, pertanto, devono anch'essi effettuare una scelta consapevole. I minori sono sempre tutelati, poichè la legge prevede per loro l'obbligatorietà della rinuncia con beneficio di inventario.

Chi è nel possesso dei beni ereditari (e quindi in primo luogo i familiari che convivevano con lui, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un solo oggetto del defunto, anche di minimo valore) deve decidere in fretta: ha solo tre mesi di tempo. Dopo tre mesi è considerato erede anche contro la sua volontà. In questo caso la legge richiede una decisione rapida, per evitare che qualcuno possa continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto. Se i debiti sono superiori al patrimonio lasciato dal defunto, conviene affrettarsi a rinunciare.

Tutti gli altri chiamati all'eredità hanno dieci anni di tempo per sciogliere la riserva sull'accettazione (con o senza beneficio di inventario) o la rinuncia semplice all’eredità. I creditori possono, tuttavia, chiedere al giudice che la scelta venga effettuata in tempi drasticamente più rapidi.

I beni lasciati per testamento possono riguardare solo la parte definita "disponibile" dell’eredità. Per tale motivo è impossibile escludere i propri figli fra i chiamati all'eredità per la quota di legittima.

Il pagamento dei debiti di suo marito è un esempio chiarissimo, oltre che frequente, di donazione indiretta, per di più ampiamente documentabile.

Con la donazione indiretta si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. E, nel caso specifico, a danno di altri.

Ora, seppure potrà risultare difficile per la cognata danneggiata (oltre che costoso ed estenuante per tutti i soggetti coinvolti) ottenere per via giudiziale una riduzione dell’eredità spettante al fratello per lesione della quota di legittima, il suggerimento è ancora una volta quello di raggiungere un accordo, così come auspicato nei precedenti post sulla base delle indicazioni "salomoniche" fornite dalle colleghe che si sono avvicendate a rispondere alle sue richieste di chiarimento.

L'alternativa è quella che sua suocera venda l'immobile e poi prelevi nel tempo, e con misura, i fondi necessari a ripianare i debiti del figlio, versandoli per contanti al figlio stesso. In modo che non ci sia alcuna relazione fra la vendita dell'immobile, i prelievi dal conto corrente e l'estinzione del debito.

Sarà successivamente suo marito ad estinguere le pendenze. Tuttavia, e credo che lei ne sia consapevole, si tratta di una soluzione eticamente scorretta.

Comunque, rispetto il suo punto di vista. Sono altresì sicura che i suoi convincimenti "tecnici" sarebbero stati, in coerenza, gli stessi anche nella posizione di marito della sorella di suo marito.

Auspico che la famiglia di suo marito possa trovare una soluzione non legalmente traumatica alla spinosa questione.

24 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi


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