Indicatore della Situazione Economica Equivalente – Novità su ISEE corrente e possibilità di indicare i redditi percepiti ed i patrimoni detenuti dal nucleo familiare nell’anno di imposta precedente a quello della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica se più favorevole

In generale, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. Fanno eccezione le DSU presentate dal primo gennaio 2019 al 31 agosto 2019 che scadranno prima, al 31 dicembre 2019.

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino alla successiva scadenza. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare (comma 4, articolo 10 decreto legislativo 147/2017 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.)

Come sappiamo, l'articolo 9 del DPCM 159/2013 regola i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter presentare l'ISEE corrente al posto di quello ordinario, disponendo che in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore (variazione di almeno il 25% rispetto all'indicatore standard), e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente puo' essere richiesto anche in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

Adesso, l'Isee corrente potrà essere chiesto ancge se uno dei componenti il nucleo familiare è soggetto a interruzione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (articolo 10, comma 5, decreto legislativo 147/2017).

21 Agosto 2019 · Genny Manfredi


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4 risposte a “Indicatore della Situazione Economica Equivalente – Novità su ISEE corrente e possibilità di indicare i redditi percepiti ed i patrimoni detenuti dal nucleo familiare nell’anno di imposta precedente a quello della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica se più favorevole”

  1. Anonimo ha detto:

    La ringrazio per la sua risposta, ovviamente non avrei chiesto ciò se non mi fossi accertata di possedere tali requisiti, nello specifico appartengo alla casistica del gruppo B.
    Alla luce di ciò può quindi rispondere al mio precedente quesito?

    • Se rientra nella casistica di cui al punto b), considerato che la variazione (quindi positiva o negativa) deve essere superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato rispetto all’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE in corso di validità (articolo 9, comma 2 DPCM 159/2013), la risposta al suo quesito è senz’altro affermativa.

  2. Anonimo ha detto:

    Può essere attestata una DSU per ISEE Corrente con una variazione superiore al 25% IN POSITIVO (cioè con un valore superiore) rispetto alla precedente DSU?
    Capisco che è insolita come richiesta ma a me occorre ai fini di una borsa di studio universitaria per poter rientrare nella casistica dello “studente indipendente”, che superi quindi un dato reddito da lavoro dipendente o assimilati.

    • Innanzitutto grazie per aver chiarito il contenuto della sua domanda: altrimenti avremmo certamente avuto qualche problema ad inquadrarla correttamente.

      Purtroppo, però, la normativa vigente (comma 5, articolo 2, DPCM 153/2019) stabilisce che L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito ISEE corrente e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, sia intervenuta una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa (per almeno uno dei componenti il nucleo familiare): a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attivita’ lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

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