Nuovi modelli DSU/Isee – Come cambiano le regole per la compilazione da gennaio 2020

Nuovi requisiti per poter richiedere l'ISEE corrente e modalità di calcolo della situazione reddituale corrente

Dal 23 ottobre 2019, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata una soltanto delle due condizioni di seguito riportate:

  1. una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo familiare, consistente in:
    1. lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
    2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
    3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

  2. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.

La situazione reddituale dell'ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l'interruzione del rapporto di lavoro è intervenuto da più di dodici mesi).

Viene inoltre introdotta anche la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e/o indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Anche l'interruzione del trattamento deve essere intervenuta posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, l'interruzione del trattamento deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.

La situazione reddituale dell'ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l'interruzione del trattamento previdenziale, assistenziale e/o indennitario è intervenuto da più di dodici mesi).

Sei mesi il nuovo periodo di validità dell'ISEE corrente

E' stato inoltre modificato, per le dichiarazioni presentate a partire dal 23 ottobre 2019, il periodo di validità dell’ISEE corrente, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo abbia trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.

Nuove regole - Modelli DSU/ISEE che recepiscono le nuove regole

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono stati approvati anche i nuovi modelli ISEE e aggiornate le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i precedenti modelli ed istruzioni.

Fra l'altro, in particolare:

Qui tutti i modelli DSU/ISEE aggiornati.

Ricordiamo, infatti, che dal primo gennaio 2020, con i nuovi modelli di DSU/ISEE, sono state recepite nuove regole, fra cui le più importanti:

I coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, non ha percepito, nel secondo anno d'imposta precedente alla presentazione della DSU/ISEE, un reddito superiore alla soglia vigente per quell'anno, non è coniugato e non ha figli. Prima, per poter uscire dal nucleo familiare dei genitori, anche abitando da solo al Polo Sud, il figlio maggiorenne doveva essere coniugato, oppure avere figli, oppure aver percepito nel secondo anno d'imposta precedente alla presentazione della DSU/ISEE un reddito superiore alla soglia vigente per quell'anno.

A partire dall'anno di imposta 2019 (la questione si porrà con la DSU/ISEE 2021), la soglia di reddito del figlio maggiorenne non convivente al di sopra della quale egli non può essere attratto nel nucleo familiare di origine è di quattromila euro (figlio non a carico), limitatamente ai figli di età minore o uguale a 24 anni. Altrimenti è di 2.840,51 euro. Per l'anno di imposta 2018, la soglia di reddito del figlio maggiorenne non convivente al di sopra della quale egli non può essere attratto nel nucleo familiare di origine è di 2.840,51 euro, indipendentemente dall'età del figlio.

Quindi, ricapitolando, per il figlio maggiorenne, non coniugato e senza prole, non convivente con i propri genitori, a partire dal primo gennaio 2020:

- se ha età inferiore a 26 anni, non convive con i propri genitori e risulta aver percepito nel secondo anno d'imposta precedente alla presentazione della DSU/ISEE un reddito superiore alla soglia vigente per quell'anno e per l'età, forma un nucleo familiare autonomo (a sé stante). Altrimenti rientra nel nucleo familiare dei propri genitori;

- se ha almeno 26 anni e non convive con i propri genitori, costituisce sempre nucleo familiare autonomo, indipendentemente dal reddito percepito nel secondo anno d'imposta precedente a quello di presentazione della DSU/ISEE.

Si tratta delle modifiche apportate al decreto 4/2019 dalla legge di conversione 26/2019.

A questo link il decreto interministeriale di approvazione dei nuovi moduli per la DSU/ISEE.

Periodo di validità della DSU/ISEE

A decorrere dal primo gennaio 2020, inoltre, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare (messaggio INPS 3418/2019).

Anno di riferimento per patrimoni mobiliari e immobiliari dal primo gennaio 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

Istruzioni per la compilazione della DSU/ISEE (l'anno di riferimento per i patrimoni non è stato ancora aggiornato)

Qui le ultime istruzioni (gennaio 2020) valide per la compilazione della DSU/ISEE.

Attestazione ISEE

Può essere utile prendere visione anche del modulo di attestazione ISEE.

25 Ottobre 2019 · Genny Manfredi




Commenti e domande

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2 risposte a “Nuovi modelli DSU/Isee – Come cambiano le regole per la compilazione da gennaio 2020”

  1. Anonimo ha detto:

    buongiorno
    vorrei chiedervi un chiarmento in merito ai contributi economici (così vengono chiamati nelle dichiarazioni rilasciate dalle associazioni in questione) percepiti dai servizi sociali per lavori fatti nel 2018, che però essendo tramite servizi sociali non prevedono un contratto e quindi neanche una CU.
    la mia domanda è : vanno indicati nella DSU e se si dove? dato che non rientrano nei lavori socialmente utili.

    grazie mille

    • L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati quali i redditi e i trattamenti economici percepiti da ciascuno componente il nucleo familiare, rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. Tenga anche conto che i redditi che vengono rilevati sono quelli percepiti nel 2018, se la DSU/ISEE viene presentata nel 2020.

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