Donne che vogliono mettersi in proprio » Il focus sulla situazione

Donne che vogliono mettersi in proprio

Una ventata di energia che in maniera sempre più qualificata e con entusiasmo e grinta si sta facendo strada anche nel nostro territorio: l'imprenditoria femminile è un fenomeno in costante crescita. E non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo.

Il periodo di crisi che stiamo attraversando ha fatto emergere tante storie imprenditoriali al femminile, mostrandoci come l'approccio pragmatico delle donne riesce a portare un contributo importante all'economia del territorio.

Dobbiamo premiare questa energia e facilitare, con tutti gli strumenti possibili, il consolidamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, proprio come avviene in tanti Paesi all'estero.

Il mettersi in proprio di tante donne non rappresenta solo una chiave per l'affermazione personale e professionale, ma soprattutto è un fattore fondamentale di crescita e sviluppo dell'intero territorio.

Le donne sono ormai diventate un argomento all'ordine del giorno, un punto fondamentale dell'agenda politica: credo che trovare il modo di dare sfogo all'energia e all'esperienza delle donne sia un ottimo modo per cercare di fare un'iniezione di fiducia e di positività alla nostra economia.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Un po' di storia

Storicamente, soprattutto nei periodi di guerra, donne che erano sempre state in casa, entravano in fabbrica per sostituire il marito, il padre, il fratello che erano al fronte.

Anche oggi, in momenti così difficili per il nostro modello capitalistico occidentale, allorché tutto viene messo in discussione, le donne prendono in mano il timone della propria vita ed intraprendono, nonostante le difficoltà di base e gli ostacoli che tuttora si frappongono alla loro "voglia" di azione.

La nostra società, soprattutto in Italia, non garantisce alle donne libertà di agire: ancora oggi
all'altra metà del cielo vengono attribuiti tutti i lavori di cura della famiglia e non sono state create strutture adeguate per alleviare loro il peso e la responsabilità.

Infatti, nonostante le difficoltà dell'assetto sociale-economico-finanziario di riferimento, le imprese a prevalente conduzione femminile non solo sono aumentate ma si sono anche diversificate in settori produttivi innovativi.

Queste imprese forse sono la punta di un iceberg e fanno parte di una imprenditoria femminile illuminata che certamente non rappresenta la totalità delle aziende femminili, auspico e spero che comunque esse possano essere di esempio a tutte le altre, a conduzione femminile o meno.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Cosa sapere

Prima di intraprendere un percorso imprenditoriale occorre valutare alcuni elementi che sono determinanti per la creazione di una impresa solida che ha buone prospettive di mantenersi sul mercato.

Occorre prima di tutto prendere in esame le attitudini personali, quello che realmente vorremmo fare.

Valutare le proprie motivazioni e la reale possibilità di concretizzare l'idea imprenditoriale.

In secondo luogo è necessario valutare le proprie capacità gestionali, le competenze professionali e tecniche, amministrative, contabili e finanziarie.

Successivamente, esaminare i vari aspetti del mercato per verificare se l'idea imprenditoriale è realizzabile e se è conveniente aprire l'impresa.

Nel business plan deve essere analizzato il mercato di riferimento, la domanda, l'offerta, gli investimenti necessari e le previsioni finanziarie dell'impresa.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Cosa significa essere imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articolo 2082 C.C.).

In base a quanto stabilito dall'articolo 2195 del Codice Civile sono imprenditori commerciali coloro che esercitano professionalmente e in forma organizzata:

  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • un'attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Impresa agricola

È imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile) chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Piccola impresa

Il Codice Civile (articolo 2083) definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Donne che vogliono mettersi in proprio » Impresa artigiana

È imprenditore artigiano colui che nell'impresa artigiana, sia in forma individuale che societaria, esercita personalmente l'attività assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa artigiana non può superare i limiti dimensionali previsti dalla legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Non possono essere artigiane le imprese che svolgono in via principale le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per i limiti dimensionali vengono considerati:

  • i collaboratori familiari dell'imprenditore;
  • i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente il lavoro personale nell'impresa artigiana;
  • i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Non vengono invece considerati:

  • gli apprendisti, per un periodo di due anni, passati in qualifi ca e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  • i lavoratori a domicilio, a patto che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti;
  • i portatori di handicap.
  • L'impresa artigiana viene annotata nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Impresa individuale

    È la forma giuridica più semplice in quanto per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti. Unico titolare dell'attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità che l'esercizio dell'attività economica comporta e risponde direttamente delle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio. L'impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una maggiore flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali.

    Se il titolare è cittadino appartenente ad un Paese al di fuori dell'Unione Europea deve essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » La società di persone

    Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice). La società, in primo luogo, risponde con il proprio capitale e il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Successivamente risponderanno i soci personalmente e solidalmente con il patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi. Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.

    Società semplice: può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche non commerciali, quali attività agricole, professionali in forma associata o di gestione di patrimoni immobiliari. La costituzione può avvenire con contratto verbale o con scrittura privata registrata oppure con scrittura privata autenticata o con atto pubblico.

    Società in nome collettivo:può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. La responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali assunte. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle imprese entro 30 giorni.

    Società in accomandita semplice: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. Viene posta in essere quando i soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa.
    Anche la costituzione della S.a.s. deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscrivere nel Registro delle Imprese entro 30 giorni.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » La società di capitali

    Le società di capitali sono organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

    Pertanto delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta al capitale conferito.

    Hanno personalità giuridica, che acquistano con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili

    Le società di capitale sono: le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl).

    Società per azioni: esercita l'attività di impresa utilizzando il capitale sociale conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo detto "azione". Il capitale non può essere inferiore a 120.000,00 € e ne deve essere versato, al momento della costituzione, almeno il 25%. La costituzione di una società per azioni deve avvenire con atto pubblico che deve essere depositato dal notaio presso il Registro delle Imprese entro 20 giorni.

    Società in accomandita per azioni: si differenzia dalla società per azioni in quanto i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e in accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota di capitale sottoscritto e non possono svolgere attività di amministrazione della società. Deve essere versato, al momento della costituzione, almeno il 25% del capitale.

    Società a responsabilità limitata:le quote sociali non sono rappresentate da azioni e il capitale minimo, per la costituzione, è 10.000 € e anche in questo caso deve essere versato il 25% all'atto della costituzione. I soci sono responsabili limitatamente al capitale sottoscritto. L'adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione. Recentemente (con decreto legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, numero 27) è stato introdotto un nuovo modello societario: la Società a responsabilità limitata semplificata. La srlsemplificata può essere costituita da persone fisiche. La costituzione deve avvenire con atto pubblico, redatto secondo un modello standard defi nito con decreto ministeriale, quindi con l'intervento del notaio, ma con esenzione dall'onorario notarile. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura del notaio o degli amministratori all'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come gli atti modificativi e gli eventuali trasferimenti di quote. Gli atti e gli adempimenti presso il Registro delle Imprese sono esenti da bollo e da diritti di segreteria. Il capitale minimo deve essere:

    • di almeno 1 €;
    • inferiore ai 10.000 €, limite minimo per le srl ordinarie;
    • sottoscritto e interamente versato in denaro all'organo amministrativo all'atto della costituzione.

    Il 14 agosto 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 189 il Decreto Ministeriale numero 138 contenente il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della srl semplificata.
    Gli amministratori possono essere nominati anche fra i non soci. Le quote possono essere cedute liberamente tra persone fisiche.

    Società a responsabilità limitata o società per azioni unipersonale:è costituita, mediante atto unilaterale, da un unico socio che deve versare l'intero ammontare del capitale sociale in banca prima di recarsi dal notaio. Diviene persona giuridica al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Consente all'imprenditore di limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società. Possono essere costituite con atto unilaterale anche le srl semplificate.

    Società cooperativa:La caratteristica della società cooperativa è lo scopo mutualistico, che consiste nel fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato anziché realizzare utili e distribuirli tra i soci che la compongono. Lo scopo di lucro, tuttavia, non è del tutto assente: i beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci vengono venduti con conseguente realizzazione di utili, i quali, se non destinati nel reinvestimento, possono essere distribuiti in misura minima in rapporto al capitale sociale.
    Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno nove soci ma possono scendere a tre se sono persone fisiche e se la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata.
    Le cooperative debbono costituirsi con atto pubblico. Acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, che deve essere effettuata entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, a cura del notaio o degli amministratori. Dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese la cooperativa è tenuta ad iscriversi all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Il Registro delle Imprese

    Istituito con l'articolo 8 della Legge 580/93, il Registro delle Imprese ha sede presso ogni Camera di Commercio. In tale registro, che è pubblico, vengono effettuate tutte le iscrizioni previste dalla legge (articolo 2188 C.C.)

    Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura variabile a seconda della loro natura giuridica e/o del fatturato.

    Le società e le imprese individuali hanno l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certifi cata (PEC) che deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

    La domanda di iscrizione (o di deposito degli atti) deve essere presentata per via telematica tramite ComUnica, istituita con decreto legge numero 7 del 31/01/2007 e divenuta adempimento obbligatorio anche per le imprese individuali a partire dal 1° aprile 2010.

    Con l'invio telematico di questa comunicazione, i dati giungono anche all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL.

    L'Agenzia delle Entrate provvede poi a comunicare il codice fiscale e la partita IVA all'interessato ed all'ufficio del Registro delle Imprese.

    Requisiti obbligatori per poter utilizzare ComUnica, sono:

    • un indirizzo di Posta Elettronica Certificata necessario al neo-imprenditore per ricevere le comunicazioni dei vari enti (Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL);
    • la firma digitale, per fi rmare i documenti informatici dandogli lo stesso valore legale della fi rma autografa.

    Nel caso in cui l'attività economica sia assoggettata ad autorizzazioni, all'iscrizione in Albi, Ruoli, Elenchi oppure preveda il possesso di particolari requisiti professionali (per fare un esempio, così avviene per il commercio al minuto svolto in "esercizi di vicinato" - i piccoli negozi; per il commercio su aree pubbliche, per la somministrazione di alimenti e bevande, per il commercio all'ingrosso, etc.), occorre compilare la SCIA (Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività), il nuovo strumento giuridico che consente di iniziare l'attività dal momento stesso della presentazione (allo Sportello Unico telematico per le Attività Produttive - SUAP), salvo l'intervento successivo dell'Amministrazione in caso di mancanza dei requisiti segnalati.

    Il portale di riferimento telematico nazionale, sia operativo che informativo, per tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese, dove è possibile trovare la scheda informativa del SUAP competente per territorio, è consultabile al seguente indirizzo internet: www.impresainungiorno.gov.it

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Agevolazioni fiscali

    Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo regime fiscale, introdotto con l'articolo 27 del decreto legge 98/2011, a favore dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità.

    Tale regime fiscale potrà essere adottato esclusivamente dalle persone fisiche per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e nei quattro successivi quando:

    • il contribuente (neo-imprenditore) non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
    • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni;
    • qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio fiscale non deve essere superiore a € 30.000.

    A tali requisiti si aggiungono quelli precedentemente previsti per i contribuenti minimi, introdotti con Legge 244/2007 (Finanziaria 2008):

    • i ricavi/compensi nell'anno di inizio dell'attività non devono essere superiori a € 30.000;
    • assenza di lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
    • assenza di cessioni all'esportazione;
    • assenza di erogazione di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
    • non superare in un triennio il limite di acquisto di beni strumentali, fissato in € 15.000.
    • Per i contribuenti (neo-imprenditori) più giovani, il regime sarà applicabile fi no al periodo d'imposta in cui essi compiono 35 anni e, quindi, anche oltre i 5 anni.

    I contribuenti (neo-imprenditori) che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime, pur non dovendo esprimere alcuna specifi ca opzione, hanno tuttavia l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.

    I principali benefi ci consistono nell'esonero da:

    • liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto
    • tenuta, conservazione e registrazione delle scritture contabili
    • comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA
    • versamento e dichiarazione ai fi ni dell'imposta sulle attività produttive
    • compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri
    • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA
    • comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fi scalità privilegiata.

    Al reddito si applica un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5 per cento.

    Le persone fisiche che rientrano nel regime fiscale agevolato sono inoltre esenti dall'Irap.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Autoimpiego

    Soggetti beneficiari
    Soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della domanda e residenti nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

    In caso di microimpresa tali requisiti devono essere posseduti almeno dalla metà numerica dei soci che detenga la metà delle quote di partecipazione.

    Le iniziative agevolate devono avere sede legale e operativa nel territorio nazionale.

    Le persone fisiche e le società non devono avere iniziato l'attività al momento della presentazione della domanda.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Lavoro autonomo

    Tipologia e intensità dell'agevolazione
    Le iniziative agevolabili possono riguardare:

    • produzione di beni;
    • fornitura di servizi;
    • commercio.

    L'iniziativa deve essere realizzata "mettendosi in proprio" avviando un'attività imprenditoriale in forma di ditta individuale.

    Si tratta di un mutuo agevolato, restituibile in cinque anni, nella misura del 50% del totale dei contributi concedibili per un importo non superiore a € 15.494,00 e di un contributo a fondo perduto per gli investimenti pari alla differenza tra gli investimenti (ritenuti ammissibili) e l'importo del finanziamento a tasso agevolato.

    Per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività viene erogato un contributo a fondo perduto per un importo massimo di € 5.164,57. Limite massimo dell'investimento complessivo: € 25.823,00 al netto dell'Iva

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Microimpresa

    Le iniziative agevolabili possono riguardare:

    • produzione di beni;
    • fornitura di servizi.

    L'iniziativa deve essere realizzata attraverso una delle seguenti tipologie societarie:

    • società semplice;
    • società in nome collettivo;
    • società in accomandita semplice.

    Si tratta di un contributo a fondo perduto e di un mutuo agevolato (di durata non superiore a sette anni).
    Le agevolazioni fi nanziarie sono concesse entro il limite comunitario "de minimis".
    Limite massimo dell'investimento complessivo: € 129.114,00 al netto dell'Iva.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Franchising

    Agevolazione volta all'avvio di un'attività imprenditoriale in franchising da realizzare con i franchisor convenzionati con Invitalia.

    Consiste in un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato (restituibile in 7 anni).

    Le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario "de minimis".

    Limite massimo dell'investimento complessivo: non è fissato un limite massimo per l'investimento.

    Donne che vogliono mettersi in proprio » Insediamento giovanile in agricoltura

    Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti che si insediano per la prima volta sia come impresa individuale sia all'interno di una società agricola esistente o di nuova costituzione; sono ammessi anche giovani insediati entro i 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

    Occorre presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione.

    L’insediamento è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfi tutti i seguenti requisiti:

    • iscrizione al regime previdenziale agricolo;
    • apertura di una posizione/attività IVA;
    • iscrizione alla Camera di Commercio nell’apposita sezione riservata alle
      imprese agricole;
    • acquisto della titolarità dell'azienda agricola per effetto del perfezionamento
      dell'operazione di leasing.

    Il giovane imprenditore agricolo dovrà possedere la qualifica professionale IAP/ coltivatore diretto.

    Il premio di insediamento è concesso per un'operazione di leasing, finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola.

    Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate da restituire secondo un piano di ammortamento di durata variabile (tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni).

    L'intensità dell'aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento, fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della concessione del sostegno.

    L'ammontare massimo dell'aiuto non potrà superare la somma di € 40.000.

    Sul sito dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è presente la documentazione e la modulistica necessaria alla compilazione della domanda.

    Liberamente tratto da "Cosa fare per mettersi in proprio" pubblicato dalla Camera di Commercio di Prato

    11 Settembre 2013 · Giorgio Valli


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