Donazione – vademecum

Donazione - vademecum

La donazione dei propri beni è un tema ampio e complesso, che merita un attento approfondimento.

La donazione e' disciplinata principalmente dal Codice Civile agli articoli 769 e seguenti.

Come per la successione, la legge 383/2001 aveva a suo tempo eliminato le imposte sulla donazione.

Per quest'ultima pero', tale esenzione era riservata solo ai passaggi al coniuge, parenti in linea retta (figli, nipoti), o agli altri parenti fino al quarto grado (nipoti, cugini).

La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.

Lo spirito della donazione è in realtà, di solito, il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.

Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza.

Chi desidera tutto questo può farlo attraverso la donazione.

È allora necessario conoscerne ogni aspetto: i soggetti che possono donare e ricevere, la forma idonea affinché il contratto di donazione sia valido, la commerciabilità dei beni, le disposizioni fiscali, solo per citarne alcuni.

Donazione - Le Caratteristiche principali

La donazione è il contratto con il quale un soggetto, il donante, arricchisce per spirito di liberalità, e cioè senza pretendere alcuna controprestazione, un altro soggetto, il donatario, trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.

Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:

  1. beni immobili;
  2. crediti;
  3. aziende;
  4. denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari che impediscono il
    trasferimento di denaro in contanti per importi superiori a€ 1.000,00);
  5. veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
  6. opere d’arte (quadri, sculture, altro);
  7. azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui
    azioni e/o quote vengono donate);
  8. titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
  9. le persone soggette ad amministrazione di sostegno, sempre che queste, nel decreto di ammissione alla procedura di amministrazione di sostegno, siano state private della capacità di disporre dei propri beni.

Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l’atto di liberalità.

La donazione può attuarsi in diversi modi:

  • con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante;
  • mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;
  • con l'assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. mediante l'assunzione dell'obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);
  • tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. la rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

Comunque, la donazione è un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti a un notaio alla presenza di due testimoni (sono esclusi i coniugi, i parenti o affini e le persone in qualche modo interessate all'atto).

Inoltre, tranne alcune eccezioni, non può essere revocato: il regalo, cioè, in linea di massima non può ritornare indietro al donante.

Quindi, prima di procedere a una donazione, dovete essere assolutamente certi di non cambiare idea nel futuro.

Donazione - Soggetti idonei a donare » Donante

Possono fare donazione solo coloro che hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.

Sono ritenuti, pertanto, incapaci di donare:

  • i minori;
  • gli inabilitati;
  • gli interdetti;
  • le persone soggette ad amministrazione di sostegno, sempre che queste, nel decreto di ammissione alla procedura di amministrazione di sostegno, siano state private della capacità di disporre dei propri beni.

Dato il carattere strettamente personale della donazione, la legge vieta agli incapaci di fare donazioni anche tramite i propri legali rappresentanti.

La donazione fatta da persona che, benché non interdetta, sia stata, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere al momento della donazione, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'onere della prova dello stato di incapacità del donante nel momento della donazione è a carico di chi ne chiede l'annullamento.

L'azione deve essere proposta entro 5 anni dalla data della donazione.

Essendo dotate di capacità generale, possono donare invece le persone giuridiche sia pubbliche sia private, entro i limiti imposti dalla legge e dai rispettivi atti costitutivi e statutari.

È invece dubbia la possibilità per le società di donare, data l'incompatibilità tra lo scopo di lucro delle società stesse e la ragion d'essere delle donazioni.

Si è osservato, al riguardo, che una donazione "può essere compiuta da una società se essa, sia pure in via indiretta, è compatibile con lo scopo sociale: conseguire apprezzamento sul mercato, propagandare la merce e anche conseguire favori da parte del beneficiario".

Donazione - Soggetti idonei a ricevere » Donatario

Il donatario, è colui che riceve l'attribuzione patrimoniale. Anche le persone giuridiche e le persone non riconosciute hanno la capacità a ricevere senza che sia più necessaria l'autorizzazione amministrativa.

Infatti, non esistono particolari limiti alla possibilità di accettare una donazione: può beneficiarne chiunque sia idoneo ad assumere la titolarità di un rapporto giuridico.

Ovviamente gli incapacipotranno accettare la donazione solo tramite i loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

L'unico divieto a ricevere una donazione previsto dalla legge riguarda il tutore e il protutore.

È ammessa anche la donazione a favore di nascituri già concepiti o a favore di figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della donazione.

Così come previsto per gli incapaci in genere, anche i nascituri, come i figli non ancora concepiti, potranno accettare la donazione tramite i legali rappresentanti (genitori o curatore speciale nominato per l'occasione), che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

Nel caso di donazione fatta congiuntamente a più donatari la legge prevede che:

  1. la ripartizione, in mancanza di accordi diversi, s'intenda fatta per parti uguali;
  2. è comunque valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte venga destinata agli altri.

Donazione - L'Accettazione

La donazione è un contratto e come tale, affinché si perfezioni e produca tutti i suoi effetti, non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante.

La proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario.

L'accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere forma pubblica, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.

In quest'ultimo caso, la donazione produce i suoi effetti a partire dal momento in cui l'atto pubblico contenente l'accettazione sia stato notificato al donante.

Donazione Rimuneratoria

Come già accennato, le ragioni di una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza e altro ancora.

Ma una donazione può essere anche motivata da:

  • riconoscenza (da intendersi quale particolare sentimento di gratitudine verso il donatario);
  • considerazione di particolari meriti del donatario;
  • speciale remunerazione (per favori e/o servizi resi dal donatario senza che vi sia alcun nesso funzionale tra i servizi resi e la donazione, perché altrimenti saremmo in presenza di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive).

In questi casi si è in presenza della cosiddetta donazione rimuneratoria.

In questa particolare donazione, il motivo che spinge il donante a compierla è elemento essenziale per individuare la corretta disciplina di riferimento.

Alla donazione rimuneratoria si applicano, infatti, disposizioni specifiche:

  1. è esclusa la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli;
  2. è prevista la garanzia per evizione a carico del donante (ossia la garanzia che non gravino sui beni donati diritti di terzi o che terzi possano vantare);
  3. è prevista l'esclusione del donatario dall'obbligo degli alimenti.

Per tutto il resto, anche alla donazione rimuneratoria, che rimane comunque un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione, si applica la disciplina relativa alla donazione.

In particolare anche per la donazione rimuneratoria è necessario un atto pubblico con la presenza dei testimoni.

Donazione Manuale

La donazione di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.

Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile.

La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.

Non sono soggette al rigoroso requisito di forma di atto pubblico le donazioni di modico valore, ovvero le donazioni di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche di chi dona.

La modicità del valore va pertanto valutata non in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante.

Donazione Modale

La donazione può essere gravata da un onere a carico del beneficiario.

L'onere può consistere in una prestazione a favore:

  1. dello stesso donante (es. una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);
  2. di terzi estranei al contratto (es. una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);
  3. della comunità o della collettività (es. una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).

L'esistenza di un onere non è di per sé idonea a trasformare la donazione in un atto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive se e in quanto l'onere non sia previsto come controprestazione dell'attribuzione donativa.

Ad esempio, l'onere a favore di terzi o della comunità non potrà mai considerarsi alla stregua di una controprestazione a favore del donante. Il donatario è comunque tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore dei beni donati; oltre al donante può agire qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante.

Il mancato adempimento dell'onere non costituisce causa di risoluzione della donazione se ciò non viene espressamente previsto nell'atto di donazione.

Per dare particolare forza all'onere apposto si dovrà pertanto inserire nell'atto di donazione una clausola che preveda la risoluzione della donazione stessa in caso di mancato adempimento dell'onere.

Donazione Immobili

Un caso che richiede particolari obblighi formali è quello delle donazioni di beni immobili.

Dal 1 luglio 2010 è in vigore una specifica normativa3 che, in caso di stipula di un atto traslativo, compresa quindi anche la donazione, relativo a fabbricati esistenti, prescrive per i proprietari l'obbligo di dichiarare nell'atto che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d'uso e configurazione reale e attuale dell'immobile oggetto di negoziazione, pena la nullità dello stesso.

Prima della stipula, i donanti sono tenuti a verificare accuratamente la corrispondenza dei dati catastali e delle planimetrie depositate allo stato di fatto, specie per quanto riguarda la destinazione d'uso (categoria catastale) e la consistenza (vani e/o superficie), al fine di riportare nell'atto dati veritieri e corretti. Una dichiarazione mendace espone il dichiarante a responsabilità civile per i danni arrecati alla controparte e può, inoltre, esporre il dichiarante, stante i recenti orientamenti della giurisprudenza, anche a responsabilità penale4

La dichiarazione può essere sostituita dall'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento degli atti catastali (architetto, geometra, ingegnere).

Gli atti di donazione di edifici Devono essere riportati nell'atto di donazione, a pena di nullità, a seconda dell'epoca di costruzione gli estremi:

  1. della licenza edilizia (o della licenza edilizia in sanatoria) per costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge 10/1977 detta "Legge Bucalossi" che ha introdotto la concessione edilizia in sostituzione della licenza edilizia;
  2. della concessione edilizia (o della concessione edilizia in sanatoria) per costruzioni eseguite prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia, che introduce il permesso di costruire in sostituzione della concessione edilizia;
  3. del permesso di costruire (o del permesso di costruire in sanatoria) per costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003 in poi;
  4. della denuncia di inizio attività (D.I.A.) per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione maggiore eseguiti dal 30 giugno 2003, e per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia fatto ricorso alla D.I.A. (definita nella prassi: SUPER-D.I.A.).

Per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 è valido l'atto di donazione nel quale in luogo degli estremi della licenza sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesti l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data anteriore al 1 settembre 1967.

È inoltre opportuno, anche se non è prescritto a pena di nullità, citare gli estremi di tutti gli altri provvedimenti edilizi rilasciati sull'immobile oggetto di donazione, per interventi successivi alla costruzione o a seguito di istanza di sanatoria edilizia, al fine di ricostruire nell'atto tutta la storia urbanistico-edilizia del fabbricato.

Gli atti di donazione relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari se agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica (CDU) contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, a meno che la donazione sia a favore:

  1. del coniuge del donante;
  2. dei parenti in linea retta del donante.

Quindi in caso di donazione di un terreno a favore del figlio del donante non è obbligatorio allegare il certificato di destinazione urbanistica, mentre sarà necessario allegarlo se la donazione è a favore sia del figlio sia della nuora del donante.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile dell'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

È valido per 1 anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione del donante, non siano intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

Non c'è inoltre obbligo del certificato di destinazione urbanistica se:

  • il terreno donato costituisce pertinenza di edificio censito nel catasto dei fabbricati, purché la sua superficie complessiva sia inferiore a 5.000 metri quadrati;
  • con la donazione viene costituita o modificata o estinta una servitù.

In caso di donazione, l'attestato di certificazione energetica del fabbricato non è obbligatorio in quanto richiesto solo nel caso di atti traslativi a titolo oneroso, come compravendita, permuta, altro.

Il donante non è tenuto a garantire che gli impianti siano conformi alla normativa in materia di sicurezza.

Sarà, invece, tenuto a informare il donatario circa lo stato degli impianti di dotazione dell'edificio donato

Infatti la legge stabilisce che, salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi del bene a meno che il donante non sia stato in dolo.

Donazione - Donazione Indiretta

Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico.

Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio.

Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione.

Non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione (che richiedono la stipula per atto pubblico alla presenza dei testimoni).

Si applicano però alcune norme sostanziali, e in particolare quelle sulla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli e sulla riduzione per lesione della legittima.

L’esempio più frequente di donazione indiretta è sicuramente l'acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori.

Secondo la giurisprudenza l’intestazione in nome del figlio di un bene immobile acquistato dai genitori configura una donazione indiretta dell'immobile, sia nel caso di acquisto da parte del figlio con il denaro appositamente fornito dai genitori, sia nel caso di pagamento contestuale da parte dei genitori, sia nel caso di conclusione del contratto da parte dei genitori a favore del figlio.

In questo caso, avviene spesso che il figlio non abbia un reddito sufficiente a giustificare l’investimento effettuato, quindi è meglio far risultare espressamente, di fronte al fisco, che i soldi vengono dai genitori.

Menzionare la provenienza del denaro può essere opportuno anche sotto il profilo successorio, per evitare di creare tra i figli disparità non desiderate (a meno che il beneficiario non sia figlio unico).

Dopo il ritorno dell'imposta sulle donazioni, oggi la legge prevede che le donazioni indirette siano tassate allo stesso modo delle donazioni vere e proprie. Fornire il denaro necessario all'acquisto di un bene equivale dunque a donare la stessa somma di denaro.

C'è però un'eccezione importante.

E' tornata infatti applicabile anche la norma che prevede l'esenzione dall'imposta di donazione per le liberalità collegate al trasferimento di immobili o aziende (o costituzione di diritti reali sugli stessi beni), quando all'atto si applica l'imposta di registro proporzionale oppure l'Iva.

Questa esenzione è particolarmente importante perché ci consente di far risultare espressamente negli atti pubblici la provenienza dai genitori (o da altri soggetti) del denaro impiegato per l'acquisto di beni da parte dei figli, senza dover sopportare costi aggiuntivi.

Come abbiamo visto, ciò risulta opportuno sia sotto il profilo successorio, quando l’acquirente non è figlio unico (perché viene fatto risultare chiaramente che il figlio beneficiato dovrà imputare il bene acquistato alla propria quota ereditaria), sia sotto il profilo delle imposte dirette, quando il figlio, come spesso avviene, non è dotato di redditi propri sufficienti a giustificare l’investimento effettuato.

Per fare risultare la donazione indiretta è sufficiente che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga all'atto notarile.

Ricordiamo però che, secondo la giurisprudenza, se il figlio dichiara nell’atto di acquisto che il prezzo è stato pagato dai genitori, l’oggetto della donazione indiretta non è il denaro ma l’immobile acquistato.

Dunque l’immobile non può considerarsi definitivamente entrato a far parte del patrimonio del figlio, perché l’eventuale revocazione della donazione indiretta avrebbe come oggetto l’immobile e non il denaro, e lo stesso avverrebbe in caso di riduzione della donazione indiretta per lesione della legittima: l’azione di restituzione avrebbe per oggetto l’immobile e non la somma di denaro impiegata per l'acquisto.

Sotto questo aspetto potrebbe allora essere preferibile stipulare separatamente una donazione diretta del denaro, cui faccia seguito l'acquisto dell'immobile da parte del figlio.

La Corte di Cassazione ha però chiarito, con la sentenza numero 11496 del 12 maggio 2010, un aspetto molto importante,stabilendo che: le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate dagli eredi legittimi nei confronti del beneficiario della donazione non possono mai coinvolgere i successivi acquirenti dell'immobile oggetto di donazione indiretta.

Ciò significa che quando i beni oggetto di donazione indiretta saranno rivenduti, i terzi acquirenti non potranno essere coinvolti nelle eventuali richieste avanzate dagli eredi legittimi del donante, i quali potranno rivolgersi esclusivamente a chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta, a differenza di quanto accade per le donazioni dirette che hanno per oggetto l'immobile.

Ma significa anche che la banca che concede un mutuo con iscrizione di ipoteca sul bene immobile oggetto di donazione indiretta non deve temere in alcun modo l'esercizio dell'azione di riduzione o di restituzione, e quindi può concedere tranquillamente il finanziamento senza correre alcun rischio.

La pronuncia della Corte di Cassazione fornisce un'interpretazione coerente e di buon senso.

Infatti, le donazioni indirette non risultano necessariamente dall'atto notarile, e quindi può essere difficile, se non impossibile, verificarne la presenza.

E' consigliabile per varie ragioni far risultare dall'atto di acquisto che il prezzo della compravendita è stato pagato da un altro soggetto, ma anche se ciò non avviene ci troviamo comunque in presenza di una donazione indiretta, che i terzi non hanno la possibilità di rilevare, a differenza di quanto avviene per le donazioni dirette degli immobili.

Non sarebbe giusto, quindi, che il terzo acquirente possa essere danneggiato da un fatto che avrebbe anche potuto ignorare, pur comportandosi con la massima prudenza e diligenza.

Un ultimo aspetto da considerare, quando il figlio acquista un immobile utilizzando denaro dei genitori, riguarda l’applicazione dell'eventuale regime di comunione legale dell'acquirente.

Quando il figlio che acquista l’immobile è sposato, e si trova in regime di comunione dei beni con il coniuge, ogni bene da lui acquistato diviene di proprietà comune.

La legge però prevede espressamente alcune eccezioni, tra cui i beni ricevuti per donazione, che sono considerati beni personali e restano di proprietà esclusiva.

Se il genitori donano al figlio un immobile, questo resta sempre un bene personale.

In caso di acquisto con denaro da parte del figlio, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’immobile oggetto di donazione, anche se indiretta, non rientra nella comunione legale, e rimane di proprietà personale ed esclusiva dell'acquirente..

Ciò corrisponde, di solito, alla volontà dei genitori, che intendono beneficiare il proprio figlio. Rimane comunque la possibilità di intestare l’immobile a entrambi i coniugi, facendoli intervenire entrambi all'atto di acquisto.

Donazione - La Revoca

La donazione, come già detto, è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante (es., nel caso di ripensamento se il donatario non tiene un comportamento conforme alle sue aspettative).

Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all'autorità giudiziaria in due casi specifici:

  • la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario:
    1. abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull'omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l'ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa);
    2. si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge.
  • la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

Non possono comunque essere revocate, né per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio.

Donazione - La Commerciabilità dei beni

Al fine della tutela dei legittimari, l'acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze, venir meno per effetto dell'eventuale esercizio vittorioso dell'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri diritti, con possibili ripercussioni anche nei confronti di terzi aventi causa dal donatario, peraltro solo qualora il donatario non possieda beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti

Innanzitutto si fa presente che:

  • il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità detta legittima della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni;
  • se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima per effetto di una disposizione del testamento o di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto, può far valere il proprio diritto all'ottenimento dell'intera quota di legittima mediante un'apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni (nel caso di lesione della legittima determinata da donazione, questo termine decorre dalla data di apertura della successione);
  • i legittimari possono rinunciare all'azione di riduzione solo dopo la morte del soggetto della cui eredità si tratta, e mai durante la sua vita; pertanto, se un soggetto dispone in vita di tutto il suo patrimonio con più donazioni a favore solo di alcuni dei legittimari, quelli che non hanno ricevuto nulla, i legittimari pretermessi, o quelli che comunque hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima, i legittimari lesi, non possono rinunciare all'azione di riduzione mentre il donante è in vita né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione;
  • l'azione di riduzione, in caso di lesione susseguente a donazione, va proposta nei confronti del donatario; tuttavia se il donatario ha ceduto a terzi gli immobili donati, il legittimario, se e in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni, potrà chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene (azione di restituzione); l'azione di restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni cominciando dall'ultima. Tuttavia il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in denaro.

In questa materia è intervenuta la legge 80/2005 che ha innovato la disciplina del codice civile. La prima novità è che l'azione di restituzione può essere intrapresa dal legittimario leso o pretermesso solo se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione: quindi, solo trascorsi i 20 anni, il terzo acquirente di un immobile donato non correrà più rischi.

Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e ogni altro vincolo (ad esempio un diritto di usufrutto) che il donatario abbia iscritto o trascritto sull'immobile donatogli: se l'azione di riduzione è intrapresa dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i vincoli restano efficaci, con l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il conseguente minor valore dei beni ricevuti in eredità, e sempre che la domanda di riduzione sia stata trascritta entro 10 anni dalla data di apertura della successione.

Altra novità è la possibilità per il coniuge e i parenti in linea retta del donante di opporsi alla donazione: il termine di 20 anni è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, qualora essi abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Questo diritto di opposizione non solo è personale, ma perde inoltre effetto se non è rinnovato prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione.

Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono anche rinunciare al diritto di opposizione. Tuttavia tale rinuncia non comporta anche la rinuncia all'azione di riduzione perché per legge i legittimari non possono rinunciare ad essa finché vive il donante.

Una questione aperta è se, o a quali condizioni, la disciplina introdotta dalla legge 80/2005 sia applicabile anche alle donazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ossia prima del 15 maggio 2005.

La mancanza di una norma transitoria, infatti, ha determinato interpretazioni tra loro contrastanti.

In occasione dell'acquisto di un immobile e quindi sin dalla stipula del preliminare il promissario acquirente (colui che si impegna ad acquistare) deve verificare se il venditore abbia acquisito il bene mediante donazione o se comunque nella "catena" dei trasferimenti che precedono l'acquisto del proprio dante causa sia stata effettuata una donazione.

Se è effettivamente presente una donazione bisogna distinguere se:

  1. il donante sia ancora vivente: in questo caso l'azione di restituzione (ossia la possibile futura azione di rivendica del bene nei confronti di chi acquistato l'immobile dal donatario) potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i successivi 10 anni, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
    1. che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a coprire la quota di legittima spettante a tutti i legittimari;
    2. che il venditore (che aveva ricevuto il bene trasferito mediante donazione) non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a soddisfare le ragioni dei legittimari lesi;
    3. che non siano già decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione, salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di parenti in linea retta (legge 80/2005).
  2. il donante sia deceduto da meno di 10 anni: in questo caso l'azione di restituzione potrà essere esercitata entro i 10 anni dalla morte del donante al verificarsi di tutte le condizioni sopra riportate.
    Ovviamente a differenza del caso A dovrebbe risultare più agevole verificare la ricorrenza o meno delle circostanze cui è subordinata l'azione di restituzione che vanno riferite non più a un evento futuro bensì a una data certa (la morte del donante).

    In questo caso il rimedio giuridico consiste nella rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari (a condizione di conoscere tutti i legittimari esistenti) all'azione di riduzione o quanto meno all'azione di restituzione verso terzi ex articolo 563 del codice civile, rinuncia valida e possibile dopo la morte del donante.

  3. il donante sia deceduto da più di 10 anni: in questo caso, secondo l'orientamento prevalente in tema di prescrizione, confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, il diritto ad agire in riduzione deve ritenersi prescritto per cui non vi è più alcun rischio per l'acquirente, perché le azioni di riduzione e restituzione non potranno più essere esercitate.
  4. siano decorsi più di 20 anni dalla data della donazione:a prescindere dalla circostanza che il donante sia ancora vivente o sia già deceduto, se entro 20 anni dalla data di trascrizione della donazione non si è verificata opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l'azione di restituzione non potrà più essere esercitata e pertanto non c'è più alcun rischio per l'acquirente. Tutto ciò vale senza alcuna ombra di dubbio per le donazioni poste in essere dopo il 15 maggio 2005. Per le donazioni realizzate prima di tale data, invece, non è scontato che valgano le stesse conclusioni e non ci sono certezze a causa della mancanza di una disciplina transitoria all'interno della legge 80/2005 che chiarisca in maniera inequivocabile il regime applicabile alle donazioni anteriori.

Si può dire che, nei casi di cui ai punti a) e b), un rischio per l'acquirente esista, ma è un rischio potenziale perché non è detto che la presenza di una donazione determini di per sé una rivendica del bene da parte di terzi.

Secondo la giurisprudenza il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione non comporta l'esistenza, di per sé, di un pericolo effettivo e attuale di rivendica: per cui si è ritenuto ingiustificato il rifiuto del promissario acquirente a stipulare il contratto definitivo di compravendita, qualora il motivo fosse la provenienza a titolo di donazione dell'immobile oggetto del preliminare.

Donazione - La Tassazione

Dal 3 ottobre 2006 successioni e donazioni sono ancora tassate (decreto legge 3 ottobre 2006, numero 262), come già avveniva fino al 2001, quando le relative imposte erano state abolite dal Governo Berlusconi.

Appena rinate dalle proprie ceneri, le imposte sulle successioni e donazioni sono state subito modificate, prima con la legge di conversione del decreto collegato alla finanziaria (legge 24 novembre 2006, numero 286), e poi ancora con la vera e propria legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, numero 296).

Le nuove imposte si applicano:

  1. per quanto riguarda le successioni, su tutto il patrimonio lasciato dal defunto, inteso come differenza tra attività e passività, con le sole eccezioni espressamente previste dalla legge;
  2. per quanto riguarda le donazioni, su tutti i beni che ne sono oggetto, con le sole eccezioni espressamente previste dalla legge.

Sono tassati i immobili di qualsiasi genere (fabbricati abitativi e strumentali, terreni agricoli e terreni edificabili), i beni mobili (comprese barche e aeromobili, ma escluse auto e moto), il denaro, i gioielli, le opere d'arte, i crediti, i conti correnti, gli investimenti (azioni, obbligazioni, fondi) e in genere qualsiasi rapporto bancario.

I titoli di Stato o equiparati sono esenti dall'imposta di successione, ma sono tassati in caso di donazione.

A proposito dei rapporti bancari intestati al defunto, ricordiamo che le banche devono sempre chiedere la prova della presentazione della dichiarazione della successione prima di metterli a disposizione degli eredi.

Sono tassate anche le aziende e le partecipazioni in società di ogni genere (escluso l'avviamento), a meno che ricorrano le condizioni previste dalla legge per applicare l'esenzione a favore dei discendenti.

Per quanto riguarda l'imposta di successione, sono deducibili dall'attivo ereditario le passività.

Esse consistono anzitutto nei debiti che aveva il defunto alla data della morte, purché risultanti da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione, dalle scritture contabili obbligatorie (per i debiti inerenti l'esercizio di imprese) o da provvedimento giurisdizionale definitivo.

Sono inoltre deducibili le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per il defunto negli ultimi sei mesi di vita, se risultano da regolari quietanze, e le spese funerarie, risultanti da regolari quietanze, per un importo non superiore a euro 1.032,91.

Sono comunque previste franchigie a favore del coniuge, dei figli e degli altri discendenti in linea retta (un milione di euro), dei fratelli e delle sorelle (100 mila euro) e dei soggetti portatori di handicap riconosciuto grave (1.500.000 euro).

In molti casi, dunque, l'imposta di successione e donazione non è dovuta, perché si rimane al di sotto della soglia di esenzione, e si pagano solo le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili, se presenti.

Le nuove imposte sulle successioni e donazionE si applicano con tre aliquote (4%, 6% e 8%) differenziate in base al grado di parentela che gli eredi hanno con il defunto oppure tra donante e donatario.

Il coniuge e i figli (o parenti in linea retta) pagano il 4%, ma è prevista una franchigia, cioè una soglia al di sotto della quale non si paga l'imposta, di un milione di euro per ciascuno degli eredi o donatari, quindi di fatto la tassa del 4% si paga solo sulla quota che supera, per ogni singolo beneficiario, il valore di un milione di euro.

Fratelli e sorelle pagano una tassa del 6%, ma hanno diritto a una franchigia di 100 mila euro. Anche in questo caso la franchigia si calcola su ogni singolo erede o donatario.

Gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado pagano il 6%, senza alcuna franchigia.

Si paga quindi fin dal primo euro ereditato o ricevuto in donazione.

Questa categoria comprende nipoti e pronipoti (discendenti dei fratelli), zii e prozii, primi cugini, generi e nuore, suoceri e cognati.

Tutti gli altri soggetti, quindi i parenti più lontani e gli estranei, pagano una tassa dell'8%, anche in questo caso senza alcuna franchigia.

La legge prevede per alcune categorie di eredi e donatari delle franchigie, cioè delle soglie di valore al di sotto delle quali l'imposta non deve essere pagata.

Le franchigie sono previste solo a favore del coniuge, dei figli, dei parenti in linea retta, dei fratelli e sorelle e dei portatori di handicap grave.

Coniuge, figli e parenti in linea retta hanno diritto a una franchigia di un milione di euro per ciascuno degli eredi o donatari.

Fratelli e sorelle hanno invece diritto a una franchigia di 100 mila euro per ciascuno degli eredi o donatari.

I portatori di handicap riconosciuto grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104), hanno sempre diritto a una franchigia di 1.500.000 euro, indipendentemente dal rapporto di parentela con il defunto o il donante.

Queste franchigie si calcolano sempre sul valore della donazione oppure della quota di eredità attribuita a ciascuno dei beneficiari, e non sul patrimonio complessivo lasciato dal defunto.

Questo meccanismo fa sì che la franchigia aumenti al crescere del numero dei beneficiari.

Per esempio, se il defunto lascia, oltre alla moglie, quattro figli, ciascuno di essi ha diritto alla franchigia di un milione di euro, e il patrimonio sul quale non si applica l'imposta arriva fino a cinque milioni di euro.

Grazie alla franchigia, dunque, in molti casi il coniuge e i figli non devono pagare la tassa di successione e donazione, ma solo le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili, se compresi nell’eredità o nella donazione.

Ricordiamo però che nel calcolo della franchigia si devono sempre calcolare anche le donazioni precedentemente ricevute dallo stesso soggetto.

Quindi, se la donazione che ricevo oggi, sommata a quelle che ho precedentemente ricevuto dallo stesso donante, supera l'importo della franchigia, devo pagare l'imposta sulla differenza.

Allo stesso modo, se il valore della mia quota di eredità, sommata alle donazioni che avevo ricevuto dal defunto quando era in vita, supera l'importo della franchigia, devo pagare l'imposta sulla differenza.

Solo per i figli, gli altri discendenti e il coniuge, è prevista anche l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni.

Se l'azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali. Si tratta di una novità introdotta dalla legge finanziaria 2007, che intende favorire il passaggio generazionale dell'impresa.

L'esenzione non si applica quindi a tutti i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali, ma solo in presenza di alcune condizioni espressamente indicate dalla legge.

Prima di tutto, se si tratta di azioni o quote di srl l'esenzione si applica solo alle partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Nessuna limitazione è invece prevista per le società di persone (snc, sas e società semplici), quindi sembra che l'esenzione dalle imposte sia concessa anche per le partecipazioni che non consentono al beneficiario di acquisire la maggioranza.

Ciò è pienamente giustificato, peraltro, dalle peculiari caratteristiche delle società di persone, nelle quali le decisioni più importanti devono essere prese all'unanimità e pertanto risulta improprio parlare di una posizione di controllo della società.

Inoltre l'erede o il donatario deve impegnarsi espressamente a proseguire nella gestione dell'azienda o a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dopo il trasferimento, a pena di decadenza dall'agevolazione. A tal fine il beneficiario deve rendere un'apposita dichiarazione nella denuncia di successione o nell'atto di donazione.

In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, sarà applicata l'imposta di donazione e successione nella misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato e agli interessi di mora.

Ricordiamo infine che i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati sono esenti dall'imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal soggetto che li riceve in eredità, ma sono tassati in caso di donazione. Sono inoltre esenti dall'imposta i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

L'imposta di successione non si applica neppure alle indennità spettanti agli eredi in forza di polizze di assicurazione sulla vita contratte dal defunto.

Oltre alla vera e propria imposta di successione e donazione, sul valore degli immobili compresi nell’eredità oppure donati si pagano le imposte ipotecarie e catastali, le stesse che paghiamo, per esempio, in caso di vendita.

Se nel patrimonio del defunto, o nella donazione, sono compresi fabbricati e terreni, dunque, si paga il 2% di imposta ipotecaria e l'1% di imposta catastale.

In totale il 3%, che si calcola sul valore catastale degli immobili, che per fortuna è (almeno fino a oggi) molto più basso del loro valore effettivo.

Le imposte ipotecarie e catastali sono uguali per tutti, quindi i figli pagano come i parenti più lontani e gli estranei, e purtroppo non è prevista alcuna franchigia, quindi questo 3% si paga sull'intero valore degli immobili, e non solo oltre il milione di euro (per coniuge e figli) e i 100 mila euro (per fratelli e sorelle).

Se ci sono immobili, le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre.

E' però possibile chiedere le agevolazioni per la prima casa.

Se almeno uno degli eredi o donatari intende destinare a propria abitazione principale il fabbricato ricevuto in successione o donazione, e sono presenti i requisiti previsti dalla legge sulla prima casa, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte a 336 euro complessivi, indipendentemente dal valore dell'abitazione.

L’agevolazione si applica solo agli immobili oggettivamente destinati a essere utilizzati come abitazione, a condizione che non siano classificati come abitazioni di lusso.

L’immobile deve essere situato nel Comune di residenza dell'erede o donatario, oppure in quello in cui egli svolge la propria attività di lavoro. Può trovarsi anche in un altro Comune, purché egli si impegni a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

Sono inoltre previsti altri due requisiti. Anzitutto, l’erede o donatario non deve essere proprietario (neppure in comunione con il coniuge) né usufruttuario di un’altra abitazione situata nello stesso Comune di quella ereditata.

Inoltre non deve essere proprietario né usufruttuario di un’altra abitazione, ovunque essa si trovi, che sia già stata acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa.

Quando ci sono più eredi e più immobili, ciascuno può chiedere le agevolazioni prima casa su un'abitazione, e per ciascuno di essi l'agevolazione si applica all'intera unità immobiliare, anche se il beneficiario è proprietario solo di una quota o è titolare di un diritto reale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può chiedere l'agevolazione anche se la casa è utilizzata dal coniuge del defunto, che mantiene per legge il diritto di abitazione anche quando rinuncia all'eredità (risoluzione numero 29/E del 25 febbraio 2005).

Ricordiamo comunque che il semplice fatto di aver richiesto l'agevolazione per la successione o la donazione non preclude la possibilità di ottenere nuovamente le agevolazioni per la prima casa nell'ipotesi in cui si acquisti in un momento successivo un'altra abitazione, come ha espressamente chiarito l'Agenzia delle Entrate.

In caso di ulteriore acquisto per successione o donazione, invece, chi ha già fruito dell'agevolazione non può goderne nuovamente, a meno che il trasferimento abbia ad oggetto quote di comproprietà dello stesso bene (circolare numero 44/E del 7 maggio 2001).

Donazione - La dichiarazione del testatore di aver soddisfatto il legittimario mentre era in vita non ha valore senza la prova che le donazioni sono realmente state eseguite

Ai fini della determinazione delle quote di riserva spettanti alle singole categorie di legittimari è necessario fare riferimento alla situazione esistente all'apertura della successione, senza che su tale determinazione possa produrre effetti l’eventuale rinunzia o prescrizione di uno dei legittimari ad esercitare l’azione di riduzione

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, che, con la sentenza numero. 11737 del 15 maggio 2013, ha sancito che: Così come non è consentito al testatore di privare il legittimario della sua quota di riserva, ugualmente non gli è consentito ottenere il medesimo risultato mediante una dichiarazione testamentaria con cui si afferma di aver già tacitato il legittimario della sua quota di riserva mediante donazioni fatte in vita. In entrambe le situazioni il legittimario può esercitare l’azione di riduzione, spettando al soggetto interessato a far valere la validità della dichiarazione l’onere di provare che il legittimario è stato realmente tacitato mediante pregresse donazioni.

La questione sottoposta all'attenzione della giurisprudenza di legittimita' riguarda una complessa vicenda successoria in cui il curatore fallimentare agiva in riduzione in luogo di uno dei soci falliti.

Oggetto del contendere era il valore da attribuire alla dichiarazione testamentaria con cui il de cuius dichiarava di aver già soddisfatto, mediante donazioni fatte in vita, il legittimario.

Primo aspetto analizzato dalla pronuncia precedentemente illustrata, riguarda il valore da attribuire alla dichiarazione testamentaria con cui il de cuius dichiara che un legittimario è stato già soddisfatto delle sue pretese mediante pregresse donazioni.

La Corte afferma al riguardo che il legislatore, prevedendo la successione necessaria, ha voluto garantire ad ogni legittimario una porzione di patrimonio del de cuius, e ciò anche contro la volontà di quest’ultimo.

Da tale assunto ne deriva che se non è consentito al testatore di privare il legittimario della sua quota di riserva, ugualmente non è consentito ottenere il medesimo risultato mediante una dichiarazione testamentaria con cui si afferma di aver già tacitato il legittimario della sua quota, con la conseguenza che entrambe le situazioni sono tutelabili mediante l’esercizio dell'azione di riduzione.

Peraltro, aggiunge la Corte, la dichiarazione effettuata dal testatore con cui si afferma di aver soddisfatto il legittimario mediante donazioni fatte in vita, non è assimilabile neppure ad una confessione stragiudiziale, in quanto il legittimario riveste la posizione di terzo rispetto al testatore ed i suoi eredi che sarebbero i beneficiari di tale dichiarazione.

La Corte quindi, attraverso una motivazione che tiene conto dei principi fondanti il sistema successorio, esclude che possa attribuirsi un valore decisivo alla dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto in vita il legittimario, in quanto ciò significherebbe consentire al testatore di privare il legittimario della sua quota di riserva, risultato questo che il sistema della successione necessaria esclude.

Sempre in tema di tacitazione del legittimario mediante donazioni la Corte chiarisce che l’onere della prova circa l’effettiva tacitazione, ricade sul soggetto interessato a far mantenere la validità della disposizione testamentaria (l’erede) e non in capo al legittimario.

In tal senso, la dichiarazione di avvenuta tacitazione delle ragioni della legittimaria con donazioni in denaro costituisce una mera dichiarazione che non attiene alla volontà testamentaria in quanto la volontà del testatore non può incidere sulla quota di riserva.

Al contrario, essendo provato che le disposizioni testamentarie erano lesive della legittima, era onere di chi aveva interesse a negare la violazione dei diritti del legittimario, provare l’esistenza di donazioni idonee ad escluderla.

1 Luglio 2013 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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4 risposte a “Donazione – vademecum”

  1. Anonimo ha detto:

    Si ma il denaro che io ho dato per la compravendita mi sarà restituito dagli eredi che vogliono indietro immobile o perderò tutto?

  2. Anonimo ha detto:

    Ho acquistato casa ad un prezzo inferiore del 40% PREZZO DI mercato, ho letto che gli eredi potranno in futuro ricorrere e far si che il mio immobile rientri nelle proprie mani, evidenziando che i loro genitori hanno venduto a me a prezzo basso evidenziando una finta vendita visto che il valore di mercato della casa era maggiore, ora io mi chiedo qualora questo succeda e visto che i loro genitori non saranno più in vita, io oltre alla casa perderò anche i soldi che realmente ho versato tramite bonifico ai genitori?oltre al danno la beffa….io in quella casa ho fatto pure dei lavori di ristrutturazione evidenziati dalle foto

    • Ne ho viste tante di situazioni come la sua: tutto bene fin quando le cose vanno bene … Immagini una separazione o un divorzio. Sarà proprio il coniuge separato o l’ex coniuge ad aizzare sorelle e fratelli affinché denuncino (chiamando in causa proprio il coniuge separato o l’ex coniuge) la donazione simulata da finta vendita e chiederanno la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto per lesione della quota di legittima. Ci pensi mille volte prima di chiedere la separazione da sua moglie.

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