Trascrizione della donazione effettuata prima di quella del pignoramento » I beni del debitore sono intoccabili
Trascrizione della donazione effettuata prima di quella del pignoramento » I beni del debitore sono intoccabili
In caso di trascrizione della donazione precedente a quella del pignoramento, il debitore che ha salvato il proprio patrimonio immobiliare non risponde di alcun reato nei confronti del creditore.
Secondo la normativa vigente, i beni sottoposti a pignoramento, di regola, non possono essere toccati dal debitore. Non possono essere venduti, donati, distrutti o utilizzati, se non commettendo il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.
Ma c'è un'eccezione. Infatti, solo nel caso di beni immobili, se il debitore cede in donazione il proprio bene pignorato e ciò viene trascritto immediatamente nei registri immobiliari, ovvero ancora prima della trascrizione del pignoramento, sebbene quest’ultimo sia stato già notificato dal creditore al debitore, non si configura alcun reato.
Questo principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza 38099/09.
Ma vediamo di capire meglio questo aspetto.
Effettuare la trascrizione della donazione prima che il creditori effettui quella del pignoramento
In parole povere, si tratta di una vera e propria gara di velocità.
Tutto il meccanismo si concentra su chi fa il primo passo, trascrivendo il proprio atto: se il debitore, effettuando la trascrizione della donazione o la vendita dell'immobile, o il creditore, effettuando la trascrizione del pignoramento immobiliare.
Ciò perché, come accennato, se il creditore ha già notificato il pignoramento, ma lo trascrive solo in un momento successivo alla trascrizione del debitore della donazione dell'immobile, per quest'ultimo non si configura alcun reato.
Praticamente, è più facile, in questo modo, per gli indebitati salvare il patrimonio di famiglia. Non è infatti reato effettuare la donazione dei beni pignorati se la trascrizione di tale donazione è avvenuta prima di quella del pignoramento.
In bocca al lupo.
Gent.ma Dott.ssa Ferri, grazie per la tempestiva risposta. Posso chiederle se la vendita al fidanzato di mia figlia possa risultare sicura o se al contrario anche lui sia un affine e quindi possa essere soggetto ad azione revocatoria?
Grazie
Prima di un eventuale matrimonio il fidanzato di sua figlia non è nessuno. Al limite, potrà sempre dire che si sono conosciuti dal notaio …
Salve, in attesa di una sentenza civile probabilmente negativa come posso salvare i miei immobili ( casa di abitazione e un’ altra casa) senza incorrere in un azione revocatoria? Meglio donazione ai figli o vendita a soggetti terzi?
E’ vero che devono trascorrere almeno 5 anni per essere tranquilli?
Grazie
Con la donazione presta il fianco ad una azione revocatoria del creditore dall’esito scontato, esperibile nei cinque anni che decorrono dalla formalizzazione dell’atto. Per evitarla, l’unica soluzione è vendere gli immobili a prezzo di mercato, con passaggio di denaro da acquirente a venditore tracciabile, ed a soggetti terzi (esclusi parenti o affini).
Il terzo acquirente può contribuire a rendere inammissibile la revocatoria della transazione se l’immobile acquisito viene destinato ad abitazione principale (se cioè vi elegge la residenza lui e/o il coniuge e/o i figli).