Atti di donazione a rischio senza necessità di azione revocatoria » Gli effetti della riforma della giustizia a più di due mesi dall’approvazione

Atti di donazione a rischio senza necessità di azione revocatoria » Gli effetti della riforma della giustizia a più di due mesi dall'approvazione

A più di due mesi dall'approvazione della riforma della giustizia, il Dl 83 del 27 Giugno 2015, che ha significativamente facilitato l'azione esecutiva del creditore, vediamo quali sono stati gli effetti più eloquenti in materia di atti di donazione.

Come noto, a causa alla legge 83/2015 è stato sconvolto il mondo delle donazioni, dei trust e dei fondi patrimoniali.

Infatti, impugnando questa norma, il creditore può ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Dunque, ribadendo innanzitutto, nel dettaglio, quali sono le nuove disposizione normative più significative in questo ambito, andiamo a vedere quali sono stati gli effetti della nuova legge a più di 60 giorni dalla sua attuazione.

L'introduzione della legge 83/2015 e l'integrazione del famigerato articolo 2929-bis del codice civile che facilitano l'azione esecutiva del creditore

Innanzitutto, prima di procedere ad esaminare nel dettaglio la materia degli atti di donazione, verifichiamo la possibilità concessa al creditore di espropriare i beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

La normativa vigente fino al 27 giugno 2015, entrata in vigore della nuova legge, prevedeva che il creditore, il quale avesse voluto agire sui beni alienati a titolo gratuito (donati) oppure conferiti al fondo patrimoniale o al trust, avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto impugnato e, dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore come se quel bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Con le nuove disposizioni legislative, invece, integrando l'articolo 2929 del codice civile con l'apposita sezione I bis inerente l'espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, il governo ha voluto semplificare la procedura del creditore procedente rispetto agli atti a titolo gratuito del debitore finalizzati a sottrarre i propri beni all'azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) del creditore.

Infatti, a partire dal 27 Giugno 2015, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni al'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Dunque, pur restando ferma per il creditore la strada ordinaria dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile, come si evince dalla formulazione appena riportata, l'atto in pregiudizio del creditore deve essere stato posto in essere successivamente al sorgere del credito e il creditore può procedere nel termine di un anno dalla data in cui l'atto dispositivo del debitore è stato trascritto.

In parole povere, una volta individuato l'atto che ha creato un vincolo di indisponibilità sul bene di proprietà del debitore (conferimento del bene al fondo patrimoniale, ad esempio) il creditore potrà agire in via esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il debitore, come se il vincolo opposto non esistesse oppure, qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito (donazione) il creditore promuoverà l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (donatario).

Naturalmente, il debitore o il donatario possono proporre opposizione all'esecuzione eccependo che l'atto di conferimento del bene al fondo patrimoniale o di donazione sia precedente al sorgere del credito o che la sua trascrizione sia avvenuta più di un anno prima dalla trascrizione del pignoramento.

Cosa è cambiato per gli atti di donazione dopo l'approvazione della legge 83/2015

Dunque, vediamo cosa cambia, in sostanza, per gli atti di donazione dopo l'approvazione della legge 83/2015

Praticamente, nonostante eventuali atti di alienazione del bene a titolo gratuito (donazione) e indipendentemente da atti che comportano vincoli di indisponibilità del bene (come trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione), trascritti dal debitore dopo il sorgere del credito, il creditore può ugualmente pignorare il bene, a condizione che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione effettuata dal debitore, senza dover necessariamente procedere per la declaratoria di inefficacia dell'atto.

Il debitore e il terzo eventuale pignorato (beneficiari della donazione o del vincolo di destinazione) potranno contestare il pignoramento esclusivamente attraverso un'azione giudiziale di opposizione all'esecuzione, che avrà esito positivo se, e solo se, riusciranno a dimostrare che l’atto del debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.

L'onere della prova viene pertanto trasferito, con questa integrazione al codice civile, dal creditore al debitore.

Da notare bene che la nuova formulazione dell'articolo 2929 del codice civile si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015.

Gli effetti delle modifiche al codice civile per quanto riguarda il mondo degli atti di donazione

Vediamo quali sono gli effetti delle modifiche al codice civile per quanto riguarda il mondo degli atti di donazione.

In parole povere, il creditore può ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Lo può, comunque, fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall'atto medesimo del debitore.

Spirato tale termine, deve, invece prima agire con la revocatoria.

Questo significa, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali o trust saranno vacillanti per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.

Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore già donati o su cui vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità, occorrono tutti i seguenti requisiti:

  1. l’atto del debitore deve essere:
    • pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;
    • compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
  2. il creditore deve:
    • essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)
    • aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.

Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione promossa da un altro creditore.

In caso di donazione, l’esecuzione si attua nella forma dell’espropriazione presso terzi. In tutti gli altri casi si seguono le regole proprie a ciascun bene.

Tanto il debitore, quanto il terzo che da questi abbia ottenuto il bene (per es. il donatario), quanto qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo si può ovviamente opporre al pignoramento (magari sostenendo che il debitore possiede altri beni aggredibili e su cui il creditore può ugualmente soddisfarsi).

28 Agosto 2015 · Andrea Ricciardi


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4 risposte a “Atti di donazione a rischio senza necessità di azione revocatoria » Gli effetti della riforma della giustizia a più di due mesi dall’approvazione”

  1. Utente anonimo ha detto:

    Grazie davvero per la Vostra risposta chiara ed esauriente al mio quesito di questa mattina.
    Oltretutto avete, con una arguzia notevole, risolto il dubbio relativo alla casa dei miei genitori , pur non avendone fatto menzione.
    Grazie ancora anche da parte di mio figlio.
    Sinceri saluti.

  2. Utente anonimo ha detto:

    Purtroppo ho avuto un crollo finanziario in seguito al fallimento della mia sas e vorrei chiedere se i creditori possono aggredire la casa che mio padre ha donato con atto notarile a mio figlio lasciandomi l’abitabilità.

    Nella casa in questione io e mio figio abbiamo la residenza ed è anche l’unico immobile posseduto.
    Ho letto che in forza dell’articolo 2900 i creditori possono chiedere la revocatoria ma mi sembra di capire che si presuppone l’inerzia dell’erede a reclamare la legittima.

    In questo caso essendo io nell’atto di donazione presente come titolare dell’abilità e avendo perciò firmato ed accettato l’atto di donazione posso ritenermi al riparo da azioni di revocatoria?

    Al momento della chiamata ereditaria mi conviene accettare l’eredità di mio padre o è preferibile rinunciare?

    • L’azione revocatoria, ex articolo 2901 del codice civile, consente al creditore di chiedere al giudice l’inefficacia di un atto dispositivo del debitore finalizzato a precludergli la riscossione di quanto a lui dovuto. L’atto di donazione, di cui lei riferisce, è stato invece disposto da suo padre che debitore non è. La prescrizione dell’azione revocatoria è quinquennale dalla data dell’atto trascritto nei pubblici registri.

      Il giorno che lei fosse chiamato all’eredità lasciata da suo padre, il creditore potrebbe chiedere al giudice, ex articolo 2900 del codice civile, di sostituirsi al legittimario debitore per ottenere la riduzione delle donazioni fatte in vita dal genitore, riconducendo nella massa ereditaria anche l’immobile in precedenza trasferito a suo figlio. Ma non può farlo, perché lei, il legittimario agente dovrebbe contestualmente rinunciare al diritto di abitazione donatole da suo padre e il creditore non può costringerla, ex lege, a tale rinuncia (sia chiaro, l’azione di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto potrebbe, invece, essere esperita senza problemi da un altro coerede).

      Ancora, nel momento in cui lei rinunciasse all’eredità lasciata da suo padre, il creditore potrebbe impugnare la rinuncia ex articolo 524 del codice civile per essere autorizzato ad accettare l’eredità al posto del chiamato debitore che rinuncia. Dunque lei non può rinunciare all’eredità.

      Il notaio che ha già ottimamente congegnato il precedente atto di donazione, come spiegato in questa discussione, consiglierà probabilmente suo padre a redigere un testamento che escluda quasi completamente il figlio debitore dall’eredità, destinandogli tuttavia qualcosina (solo per fare un esempio, mille euro). Ora, sempre sulla base di quanto disposto dall’articolo 2900 del codice civile, il creditore potrebbe impugnare il testamento e surrogarsi al debitore chiamato all’eredità, leso nella quota di legittima, per reclamare una ripartizione della massa ereditaria che sia aderente alla normativa vigente per le successioni. Ma, ancora una volta, con normativa e giurisprudenza invariate rispetto a quelle attuali, il creditore si troverà nell’impossibilità di agire giudizialmente, in quanto la surroga del creditore al proprio debitore, finalizzata a chiedere il ripristino della quota di legittima, sarebbe subordinata ad una preventiva rinuncia del debitore al legato (i mille euro). Cosa che il debitore, ovviamente, non farà (e non può esservi costretto).

      Certo, quei mille euro verrebbero poi sicuramente pignorati dal debitore: ma ciò costituirebbe, mi sembra, un male minore. Del resto, se suo padre è proprietario di altro immobile potrebbe, al limite, anche lasciargli un ulteriore diritto di abitazione (che, come sappiamo, non si può pignorare).

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