Rateazione cartelle esattoriali – domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cartelle esattoriali - Ho ricevuto la scorsa settimana un avviso di mora senza firma

Ho ricevuto la scorsa settimana un avviso di mora senza firma, senza nome del funzionario relativo a una cartella dell'anno 2005. E' possibile chiedere l'annullamento in base all'ordinanza 377/ 07 della Corte di Costituzionale e alle recenti disposizioni del milleproroghe? In caso di pagamento dilazionato essendo una cartella superiore ai 50.000€ la fideiussione è ancora necessaria?"

Il cosiddetto "decreto mille proroghe" (decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008) prevede che, a pena di nullità, nelle cartelle di pagamento devono essere indicati i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stesse cartelle; ciò, esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati prima di tale data, non sono nulle le relative cartelle di pagamento, prive dei nomi dei responsabili.

Tuttavia, Equitalia - con una scelta dettata da motivi di trasparenza - in una direttiva inviata il 5 marzo alle 31 società partecipate, ha ribadito la necessità, già sottolineata in una precedente direttiva del 22 novembre 2007 (immediatamente successiva all'ordinanza numero 377/2007 della Corte Costituzionale), di continuare a indicare nome e cognome del soggetto responsabile del procedimento di emissione e notifica anche delle cartelle relative ai ruoli affidati fino al 31 maggio 2008.

Ciò premesso, si rileva che la cartella in esame è stata notificata nel 2005 e, pertanto, la mancata indicazione del responsabile non può determinarne la nullità.

Per quanto riguarda la possibilità di dilazionare un pagamento presso l'agente della riscossione per una cartella superiore ai 50mila euro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Dpr 602/1973, continua a essere obbligatoria la prestazione di idonea garanzia per i debiti erariali.

Cartelle esattoriali - La facoltà di concedere rateazioni attribuita all'agente della riscossione si applica anche ai crediti INPS

La facoltà di concedere rateazioni attribuita all'agente della riscossione riguarda anche i debiti contributivi o per quelli la legge 31/2008 non modifica nulla?

La norma sembra applicabile anche ai crediti Inps. Tuttavia è in corso un approfondimento congiunto con l'Inps sulle modalità di attuazione della norma. Per trovare una soluzione a favore dei contribuenti. Sull'intero impianto della norma è, comunque, in corso un approfondimento anche con l'Agenzia delle Entrate.

Cartelle esattoriali - La novità del milleproroghe si applica anche quando il debito della cartella è relativo a multe non pagate?

La novità del milleproroghe si applica anche quando il debito della cartella è relativo a multe non pagate e quindi l'ente impositore è diverso dallo stato?

La disposizioni del "milleproroghe" in materia di riscossione riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo. Con riferimento alla rateazione, tuttavia, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dalle Autorità indipendenti possono adottare specifiche regole per la dilazione delle somme da essi iscritte a ruolo.

Cartelle esattoriali - la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (ex Tarsu)

Nel Comune di Albisola Superiore (SV), ove ha sede l'azienda che rappresento, è tuttora in corso un contenzioso giudiziario avverso l'amministrazione comunale con riguardo alla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (ex Tarsu). Il ricorso innanzi al Tar Liguria presentato nella primavera del 2006 vede coinvolti una quarantina di soggetti tra imprese e privati. Data la natura delle imprese coinvolte (principalmente stabilimenti balneari e commercianti) e l'entità della tariffa comminata (variabile tra i 4 mila e i 12 mila €) abbiamo deciso, in accordo con i nostri consulenti legali, di ricorrere anche in commissione tributaria per ottenere la sospensione o annullamento del pagamento imposto fino a pronuncia definitiva del Tar. Il giudice tributario non si è ancora pronunciato nel merito ma in prima istanza non ha concesso la sospensione del pagamento. Venendo al dunque, ad oggi dovremmo iniziare a pagare per l'anno 2006 ma il comune non sembra intenzionato a concedere la rateizzazione del pagamento. Chiedo a nome mio e di tutti i ricorrenti se la rateizzazione a 6 anni può valere anche in questo caso.

L'articolo 19 del Dpr 602/1973 non prevede che la presenza di un contenzioso precluda la possibilità di chiedere la rateazione all'agente della riscossione, al quale deve, comunque, essere dimostrata la situazione di obiettiva difficoltà. Ciò, fermo restando che il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive consecutive determina la decadenza dalla rateazione e la ripresa delle attività di recupero coattivo.

Il Comune può, in ogni caso, stabilire specifiche regole - diverse da quelle generali - per la dilazione delle somme da esso iscritte a ruolo.

Cartelle esattoriali - Il responsabile del procedimento

Considerato che l'articolo 1 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) sancisce che "Le disposizioni della presente legge possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali", come può l'articolo 36, comma 4-ter del decreto legge 248/2007, limitatamente alle sole cartelle di pagamento, abrogare validamente al disposto dell'articolo 7, comma 2, Legge citata, in vigore dal 01/08/2000, il quale prevede che in tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria sia tassativamente indicato il responsabile del procedimento? Non dovrebbe prevalere tale ultimo disposto?

La previsione di nullità di un provvedimento amministrativo è di tale gravità che deve essere prevista esplicitamente dal legislatore, come ha evidenziato la sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale di Venezia (n. 49/14/07 del 17 gennaio 2008). Nullità che però non è prevista dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) come sanzione per la mancanza del responsabile del procedimento amministrativo nelle cartelle di pagamento.

Il milleproroghe, poi, fa un passo in avanti rispetto allo Statuto del contribuente, stabilendo che, per i ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008, le cartelle prive del nome del responsabile saranno nulle.

Cartelle esattoriali - Per quanto tempo dobbiamo conservare i bollettini documenti pagati?

Per quanto tempo dobbiamo conservare i bollettini documenti pagati? E dopo quanti anni va in prescrizione una cartella esattoriale?

I tempi di conservazione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati in autoliquidazione sono differenziati in funzione della tipologia di tributo (ad esempio, per le tasse automobilistiche il termine è di tre anni). Nello stesso modo, è diverso da tributo a tributo il termine di prescrizione o di decadenza del diritto di credito fatto valere con la cartella di pagamento.

Cartelle esattoriali - Equitalia ed Agenzia delle entrate

Un mio cliente ha ricevuto una cartella di pagamento relativa al totale del pagamento dell'Iva per una controversia fra il cliente e l'agenzia delle Entrate. Antecedentemente era stata notificata una cartella di pagamento relativa alla riscossione a titolo provvisorio in presenza di giudizio. Si chiede se le cartelle precedentemente notificate per la riscossione dei tributi a titolo provvisorio debbano essere tenute in considerazione o no ovvero se la nuova riscossione ha di fatto eliminato i ruoli precedentemente emessi.

Le problematiche relative alla correttezza delle iscrizioni a ruolo sono di esclusiva competenza degli enti creditori, nel caso in esame, dell'agenzia delle Entrate a cui, quindi, il contribuente deve rivolgersi per avere informazioni. Equitalia, infatti, ha esclusivamente il compito di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

Cartelle esattoriali - Mi è arrivata una richiesta di pagamento Tarsu che fa riferimento a una cartella notificatami mediante affissione all'albo comunale

Mi è arrivata una richiesta di pagamento Tarsu per il 1998: in essa si fa riferimento a una cartella notificatami nel 2003 mediante affissione all'albo comunale. Interpellata Equitalia, la motivazione addotta è stata che a quel domicilio nel 2003 ero irrintracciabile, perciò è stata fatta l'affissione all'albo. Premesso che non ho mai cambiato abitazione e sul citofono c'è sempre il mio nome da 40 anni, vi chiedo se non sia possibile impugnare il provvedimento per vizi nella notifica, in quanto la legge (ancora) prevede che prima dell'affissione all'albo debba essere inviata una raccomandata, ed il creditore ne debba dare prova, in quanto non è certamente sufficiente il verbale del messo della riscossione che dica di non avermi trovato.

Non è, ovviamente, possibile affrontare in questa sede una questione specifica come quella contenuta in questo quesito senza acquisire maggiori dettagli relativi a tale questione. Siamo, naturalmente, disponibili a esaminare la problematica in un'altra sede, ricevendo dall'interessato gli estremi della cartella e acquisendo i necessari elementi informativi dal competente agente della riscossione.
Mio cognato ha una piccola attività di artigiano e qualche anno fa ha ricevuto delle cartelle esattoriali, che lui (non capendone niente) ha girato al suo commercialista. In sintesi, ora non avendo (sembrerebbe) il consulente fatto niente, la cosa è degenerata, e adesso il fisco pretende una cifra assurda. In poche parole, se il consulente non ha fatto alcun ricorso in tempo (come io temo) è possibile fare con Equitalia una transazione? Se ha sbagliato il commercialista mio cognato si può rifare su di lui?
Equitalia, naturalmente, non può entrare nel merito dei rapporti tra il contribuente e il professionista. Il contribuente, comunque, potrà chiedere la rateazione all'agente della riscossione, dimostrando l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Cartelle esattoriali - Istanza di rateizzazione fino a 6 anni di somme iscritte a ruolo

Nella istanza di rateizzazione fino a 6 anni di somme iscritte a ruolo, si chiede quale documentazione è necessaria per dimostrare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento delle stesse?

Dipende dalla situazione che si intende far valere. A titolo esemplificativo la condizione di obiettiva difficoltà può derivare da:

  • carenza temporanea di liquidità finanziaria;
  • stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
  • trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
  • precaria situazione reddituale.

Cartelle esattoriali - Vorrei sapere se per effetto della legge 31/2008 può essere concessa una rateazione al contribuente che ha già subito un pignoramento di un bene mobile

Vorrei sapere se per effetto della legge 31/2008 può essere concessa una rateazione al contribuente che ha già subito un pignoramento di un bene mobile. Con l'eliminazione del secondo comma dell'articolo 19 sembra che sia possibile. Si può avere una conferma?

A seguito dell'entrata in vigore del "decreto milleproroghe", l'avvio di una procedura esecutiva, come il pignoramento, non costituisce più un ostacolo alla concessione della rateazione in situazioni di temporanea obiettiva difficoltà.

Cartelle esattoriali - Rateazione e garanzie

Per una rateazione da iscrizione a ruolo da dichiarazione dei redditi (il cliente non ha versato i saldi e gli acconti) è necessaria una garanzia visto che l'importo è di quasi 22 mila euro? E se sì, quale?
Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).
Una società immobiliare che deve quasi 200 euro di contributi iscritti a ruolo può subire l'iscrizione ipotecaria di beni-merce (le unità immobiliari destinate alla vendita)?

Se effettivamente si tratta di una somma di 200 euro, l'avvio dell'azione di recupero coattivo è preceduto dall'invio di un sollecito di pagamento.

Se - come sembra verosimile - si tratta di un errore e l'importo è notevolmente più elevato, l'ipoteca, che è un'azione cautelare, può sicuramente essere effettuata su qualunque bene immobile.

Cartelle esattoriali - A chi competono le spese per la cancellazione dell'ipoteca in caso di vittoria nel contenzioso?

Sono un contribuente che ha vinto la propria controversia in commissione tributaria provinciale, con conseguente annullamento delle cartella di ruolo che aveva determinato l'iscrizione ipotecaria sugli uffici della società. A questo punto, a chi competono le spese per la cancellazione dell'ipoteca?

Nel caso esposto la cancellazione dell'ipoteca deve essere effettuata dall'agente della riscossione, senza alcun addebito al contribuente.

Cartelle esattoriali - Decadenza dalla rateazione

Un cliente dello studio, in passato, è decaduto da un piano rateale per mancato versamento di tre rate consecutive. Questa circostanza pregiudica le istanze future di rateazione di ruoli che dovessero essere iscritti (si consideri che il debito inizialmente rateizzato è stato completamente estinto)?

Nel caso prospettato, l'avvenuta decadenza dalla rateazione di un ruolo non pregiudica la possibilità di chiedere la dilazione di un altro ruolo.

Cartelle esattoriali - Istanza di rateazione per il pagamento di ruoli da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi

Le istanze di rateazione per il pagamento di ruoli da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi va rivolta all'agente della riscossione o all'ufficio competente?

A seguito dell'entrata in vigore del "decreto mille proroghe", il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'agenzia delle Entrate spetta esclusivamente a Equitalia.

Se, invece, si intende chiedere la rateazione degli addebiti contenuti nelle cosiddette "comunicazioni di irregolarità" inviate dall'agenzia delle Entrate prima dell'eventuale iscrizione a ruolo, la richiesta va presentata alla stessa agenzia delle Entrate.

Cartelle esattoriali - Istruzioni per la concessione delle dilazioni

Siamo a marzo inoltrato e non vi è ancora notizia delle istruzioni agli uffici periferici per la concessione delle dilazioni. Come si deve comportare un contribuente che in questi giorni riceve la notifica di una cartella esattoriale?

Fermo restando che il contribuente, nei primi 60 gg. dalla notifica, non è soggetto ad alcuna azione di recupero, si osserva che, fin dall'entrata in vigore del "decreto milleproroghe" (1° marzo), le società del Gruppo Equitalia hanno iniziato a prendere in carico le istanze di rateazione.

In attesa delle istruzioni generali, che saranno emanate a breve vi è stata, comunque, una sospensione provvisoria delle azioni di recupero coattivo, sia esecutive sia cautelari, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato la richiesta.

Cartelle esattoriali - Previsione su apertura di nuovi sportelli Equitalia

A differenza degli uffici dell'agenzia delle entrate e degli istituti di previdenza, più numerosi sul territorio, quelli di Equitalia sono dislocati in aree più ampie. Sono previste aperture di nuovi sportelli per servire meglio anche i contribuenti che hanno difficoltà a spostarsi?

Equitalia persegue una strategia di multicanalità e già oggi è possibile effettuare pagamenti, oltre che ai nostri sportelli, presso Poste, Banche e in alcune realtà territoriali anche via web. Il nuovo Portale di gruppo, il cui lancio è previsto entro il 2008, costituirà inoltre un ulteriore canale di contatto per informazioni e pagamenti con il gruppo Equitalia.

Stiamo, inoltre, studiando ulteriori canali di pagamento che abbiano una sufficiente distribuzione sul territorio. Nello specifico, per quanto riguarda la situazione sportelli la rete Equitalia attiva sul territorio è oggi rappresentata da circa 400 sportelli. Nel 2008, proprio per far fronte alle esigenze dei cittadini, si prevede di attivarne altri 13 nelle province con più alta densità di popolazione. Sono inoltre previsti dei trasferimenti di alcuni sportelli in aree a più alta popolazione e in prossimità di uffici dell'agenzia delle Entrate e dell'Inps, come nel caso del nuovo ufficio di Gallipoli aperto il 10 marzo.

Cartelle esattoriali - Per i ruoli consegnati all'agente per la riscossione successivamente al 1° giugno, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità del'atto

Il milleproroghe ha stabilito che solo per i ruoli consegnati all'agente per la riscossione successivamente al 1° giugno, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità della cartella. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come può fare il contribuente a verificare se tale obbligo è stato rispettato?

Si tratta di un'osservazione pertinente. Equitalia segnalerà all'Agenzia delle Entrate l'esigenza di integrare il modello di cartella di pagamento, al fine di inserire in essa questa informazione.

In ogni caso, il problema non si pone per l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella, in quanto Equitalia, sin dal mese di novembre 2007, ha impartito alle società del Gruppo direttive finalizzate ad inserire tale indicazione.

Cartelle esattoriali - La procedura che il contribuente debitore deve seguire per richiedere la rateizzazione

Qual è esattamente la procedura che il contribuente debitore deve seguire per richiedere la rateizzazione delle cartelle? E' prevista la predisposizione di appositi moduli? Sarà Equitalia a invitare il contribuente a eventuale rateizzazione?

Per chiedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente deve presentare un'istanza al competente agente della riscossione, documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

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8 Giugno 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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34 risposte a “Rateazione cartelle esattoriali – domande e risposte”

  1. pucci ha detto:

    salve,
    il pagamento di messa denuncia tarsu viene pagata su tutti gli anni oppure bisogna pagarla sola per l’anno che dovevi presentare la dichiarazione?
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Dovrà pagare gli ultimi sei anni, trattandosi, nel suo caso, di omessa dichiarazione. Non si tratta di un condono, ma se andassero più indietro nel tempo, lei vincerebbe il ricorso per intervenuta prescrizione.

      Può attendere l’accertamento da parte dell’ente comunale preposto alla gestione del trattamento dei rifiuti solidi urbani [con successiva acquiescenza da parte sua (1/4 delle sanzioni)] oppure presentare la dichiarazione, se proprio vuol togliersi il pensiero, nella speranza che non procedano all’accertamento sugli anni precedenti.

      Sanzioni per omessa presentazione della denuncia (una tantum)

      La sanzione é tra 100 e 200% oltre alla maggiore imposta dovuta.

      Sanzioni sull’imposta evasa (per ciascun anno di sei)

      L’imposta è dovuta con interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

      Tassi legali 1% dal 2010-01-04

      La sanzione è pari al 30% dell’imposta dovuta.

  2. tommaso ha detto:

    Salve

    Ho ricevuto l’accertamento fiscale per omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2004. Tra irpef 1900euro e sanzioni il totale da pagare e’ di 2700 euro
    questo perche’ la sanzione e’ stata ridotta ad 1/8. Domanda: posso chiedere la dilazione di pagamento sull’accertamento oppure le dilazione vengono concesse solo una volta che il debito sia stato iscritto a ruolo?

    grazie saluti

  3. mario ha detto:

    grazie . Dovrei avere un risarcimento in corso dallo stato e ho scoperto che ho due cartelle a ruolo del 1993 che allora avevo esercitato il condono ma in quel momento avevo problemi di salute e allora non ho potuto pagare vorrei sapere se avviene la prescrizione dei pagamenti e che equitalia non mi blocca il pagamento?

    • weblog admin ha detto:

      Al momento non è prevista alcuna compensazione fra debiti verso lo stato e crediti vantati nei confronti dello stato.

      Per le cartelle a ruolo, se le sono state notificate correttamente e sono iniziate le procedure di riscossione coattiva, non c’è prescrizione.

  4. Stefano ha detto:

    Buongiorno! Una domanda a cui non ho trovato risposta.
    Nella ns società, per problemi di liquidità, nel 2004 non è stata versata l’irap.
    Nel 2008 ci è arrivata la relativa cartella esattoriale; abbiamo chiesto la rateralizzazione, che ci è stata concessa. Oggi questa ci è stata revocata perchè a loro risultano non pagate le rate (cosa non vera)
    Quindi, se gli dimostriamo che le rate sono state regolarmente pagate, Equitalia è dovuta a permetterci la conclusione del rientro con i vari pagamenti mensili o, come ci hanno detto a voce, ormai non si può fare più niente, e cioè dobbiamo saldare quanto manca entro 20 giorni pena il fermo di due automezzi?
    Grazie.

  5. lorella ha detto:

    grazie per la risposta…vi disturbo ancora per concedere la rateazione tengono conto solo del modello isee o anche del reddito personale? con il simulatore equitalia mi esce fuori una rata da 600euro che non posso permettermi,ho un reddito di 6000euro annuo,non convivo con mio marito e non ho nessun bene…voglio chiudere sta storia non ci dormo piu…posso pagarne una parte e lasciare sospeso il resto?

  6. lorella ha detto:

    ho ricevuto una cartella per debiti con inps di 210000euro,di una cartella gia rateizzata ma con fine 2011,su una somma di 2900euro di residuo,ne richiedono 4200..all’epoca nel 2006 ,mi fu detto che la puntualità delle rate era relativa bastava estnguere entro la scadenza…gli interessi cosi alti sono leggittimi?a chi rivolgermi per tutelarmi voglio pagare il dovuto ma sinceramente in tutto il debito reale è di 12500euro..il resto sono interessi forse uno strozzino sarebbe stato piu economico…

    • weblog admin ha detto:

      Sono d’accordo, ma contro lo stato la vedo dura.

      Quello che ti hanno detto (a voce) sulla flessibilità dei pagamenti non sta scritto da nessuna parte, purtroppo.

      Nella rateazione, una volta concessa, è richiesta massima puntualità: con due rate saltate si perde il beneficio (una sola se è la prima) alla rateizzazione.

  7. daniel ha detto:

    Posso pagare una cartella esattoriale, di una cifra notevole, con pezzi d’arte o immobili di terzi..e quali tipi di immobili? Grazie

  8. karalis ha detto:

    @rossi
    Se la persona cui è stata notificata la cartella è stata identificata come familiare, non credo ci possano essere vizi di notifica. Che sia convivente o meno.

    A meno che, al momento della notifica, non abbia avuto meno di 14 anni o sia stata dichiarata incapace.

    Aggiornamento al 17 agosto

    Se al momento in cui ti è stata notificata la multa, tua sorella era familiare non convivente puoi senz’altro percorrere questa strada.

    Ma, bada bene, devi allegare al ricorso un certificato anagrafico storico.

  9. rossi ha detto:

    ho ricevuto da qualche giorno una cartella di pagamento da parte della equitalia gerit spa, richiedono il pagamento di una sanzione amministrativa del 27/09/05. risulta allegato anche la notifica firmata e ricevuta da mia sorella quindi familiare capace. Non avendo buoni rapporti non ho mai ricevuto questa notifica.Posso in qualche modo fare ricorso dato che e’ stata consegnata ad un familiare non convivente? grazie

  10. karalis ha detto:

    Ho fatto ricerche su internet ma non ho trovato nulla di chiaro!Nel giugno 2001 ho ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di due Multe al C.D.S., una per infrazione fatta il 14/3/96 e l’altra il 31/12/96.Benchè un’infrazione era da considerare prescritta ed una no, secondo l’art29 legge 689/81, ho contestato la cartella, al quale mi è stata inviata una lettera di discarico parziale per la sola infrazione del 14/3/96!Le chiedo gentilmente di far luce sulle procedure,non era considerata nulla tutta la cartella, visto che il ricorso è stata fatta alla cartella?Successivamente, avrebbero dovuto inviarmi una sola cartella con l’importo dell’infrazione del 31/12/96( poichè il bollettino precedente era in unica soluzione?Dal 09/8/01, data della lettera di discarico, oggi 01.08.08,dopo sette anni mi sono visto recapitare una cartella relativa al quell’infrazione con la mora!Non ci sono dei tempi di prescrizione?se si fossero ricordati tra 10 anni avrei dovuto pagare 10 di mora?Grazie mille!

    Devo supporre che il suo ricorso sia stato fatto per prescrizione dei termini.

    Il suo ragionamento allora potrebbe essere ribaltato con la stessa logica da lei adottata: “Visto che il ricorso è al pagamento dell’intera cartella e si riferisce ad avvenuta prescrizione, e visto che almeno uno dei due ruoli non risulta prescritto, allora è tenuto a pagare l’intera cartella”.

    Evidentemente caro Girolamo, quella da lei ricevuta era una cartella riepilogativa di due importi distinti iscritti a ruolo. Per questo aspetto il comportamento dell’agente della riscossione mi sembra ineccepibile.

    Lo sgravio “parziale” ottenuto in data 9 agosto 2001 costituisce anche esplicita notifica di messa in mora per il ruolo impagato e non prescritto. Lei avrebbe dovuto adempiere immediatamente.

    Il bollettino precompilato è solo una facilty. La sua assenza non può essere invocata per non effettuare il pagamento dovuto.

    Non pagando immediatamente si è automaticamente messo in condizione di dover corrispondere anche gli interessi di mora.

    La messa in mora del debitore, peraltro, serve proprio ad interrompere i tempi di prescrizione.

    Dunque:

    – da un lato al debitore, avvisato e messo in mora, è concesso di non pagare immediatamente quanto dovuto;

    – dall’altro lato al creditore insoddisfatto, per simmetria e reciprocità, è concesso ricordarsi del credito non corrisposto quando più gli fa comodo (beninteso, dopo aver espletato le procedure previste – nel caso in esame, la messa in mora del debitore).

  11. Girolamo ha detto:

    Ho fatto ricerche su internet ma non ho trovato nulla di chiaro!Nel giugno 2001 ho ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di due Multe al C.D.S., una per infrazione fatta il 14/3/96 e l’altra il 31/12/96.Benchè un’infrazione era da considerare prescritta ed una no, secondo l’art29 legge 689/81, ho contestato la cartella, al quale mi è stata inviata una lettera di discarico parziale per la sola infrazione del 14/3/96!Le chiedo gentilmente di far luce sulle procedure,non era considerata nulla tutta la cartella, visto che il ricorso è stata fatta alla cartella?Successivamente, avrebbero dovuto inviarmi una sola cartella con l’importo dell’infrazione del 31/12/96( poichè il bollettino precedente era in unica soluzione?Dal 09/8/01, data della lettera di discarico, oggi 01.08.08,dopo sette anni mi sono visto recapitare una cartella relativa al quell’infrazione con la mora!Non ci sono dei tempi di prescrizione?se si fossero ricordati tra 10 anni avrei dovuto pagare 10 di mora?Grazie mille!

  12. karalis ha detto:

    ma se uno dichiara l’iva pero’ non la paga perche’ non ha i soldi e non e intestatario di nulla cosa puo’ fargli il fisco?

    Bravo Salvatore. Vedo che hai capito. L’IVA va dichiarata tutta altrimenti diventi un evasore fiscale e questo non è bello nè conviene.

    Poi una volta dichiarata l’IVAe non pagata arriverà la cartella esattoriale.

    In questi tempi difficili nessuno potrà biasimarti se l’IVA la utilizzi, ad esempio, per completare la terza e la quarta settimana.

    Se hai l’auto rischi di non poterla utilizzare perchè ti applicano le ganasce fiscali. Ma con il costo attuale della benzina è cosa che farà bene alle tasche ed alla salute.

    Se hai un lavoro fisso ti pignorano il quinto dello stipendio … di più non possono fare.

    Ma se sfortunatamente sei un precario che cambia spesso datore di lavoro e va avanti con i progetti della legge Biagi, beh allora neanche il quinto ti riescono a pignorare.

    Unica accortenza dire agli eventuali eredi di rinunciare all’eredità, cioè ai debiti.

    Stammi bene …

  13. salvatore ha detto:

    ma se uno dichiara l’iva pero’ non la paga perche’ non ha i soldi e non e intestatario di nulla cosa puo’ fargli il fisco?

  14. Ferdinando Onorato ha detto:

    Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).

    Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
    Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
    Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
    Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
    Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

  15. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

  16. Nicoletta Cottone ha detto:

    Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    Viene cancellato l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50 mila euro.

  17. karalis ha detto:

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    art.18. Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)

    Relativamente alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 viene eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a euro 25.822,84.

    Viene, quindi, meno anche la possibilità per il Concessionario della riscossione di procedere a riscossione coattiva nei confronti del fideiussore, in caso di
    decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

    Detta possibilità viene, tuttavia, fatta salva relativamente alle garanzie già prestate ai sensi del ricordato art. 19

    Commento di SARA del 24 giugno 2008

    MA ADESSO NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA FEDEIUSSIONE PER DEBITI SUPERIORI AI 50.000 EURO, VERO?

    Per inciso Sara aveva ragione. ma faceva prima a dirmi dell’esistenza dell’art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008.

    Lei, peraltro, lo conosceva già dal 24 giugno :-)))
    Bravissima!!!

  18. karalis ha detto:

    volevo sapere se una cambiale arriva dopo 10 giorni dalla scadenza del termine,può essere protestata se non la pago?

    Certamente.
    Fossi in te mi affretterei ad effettuare il pagamento …

  19. domenico ha detto:

    volevo sapere se una cambiale arriva dopo 10 giorni dalla scadenza del termine,può essere protestata se non la pago?

  20. karalis ha detto:

    Ma un avvocato,quanto può chiedere per presentare un istanza di rateizare il debito?Grazie mille per la pronteza delle risposte

    Non c’è alcun bisogno dell’avvocato per presentare la richiesta di pagamento a rate.

    L’avvocato serve per contestare, eventualmente, la legittimità della cartella esattoriale.

  21. karalis ha detto:

    MA ADESSO NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA FEDEIUSSIONE PER DEBITI SUPERIORI AI 50.000 EURO, VERO?

    Sì, verissimo.

  22. SARA ha detto:

    MA ADESSO NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA FEDEIUSSIONE PER DEBITI SUPERIORI AI 50.000 EURO, VERO?

  23. Floriana ha detto:

    Ma un avvocato,quanto può chiedere per presentare un istanza di rateizare il debito?Grazie mille per la pronteza delle risposte

  24. karalis ha detto:

    Se posso chiedere un’altra cosa.Ci sono sconti se si decide di pagare in un unica soluzione il debito?

    No Floriana, nessuno sconto.
    Risparmi gli interessi aggiuntivi che ci sono con il pagamento a rate.

  25. Floriana ha detto:

    Se posso chiedere un’altra cosa.Ci sono sconti se si decide di pagare in un unica soluzione il debito?

  26. karalis ha detto:

    Salve,una domanda per cortesia.Mio marito a ricevuto 1 cartella esattoriale con una somma di 29000 euro da pagare.Siammo andati ad un avvocato che ci a proposto di fare un’istanza dall giudice di pace.La domanda e:Il giudice di pace può concedere uno sconto sulla”pena”?e se nell caso chiedesimo le rate,con un reddito isee di 17ooo euro cca,un figlio e una moglie a carico che rate potremo ottenere?Grazie mille dell’attenzione

    Cosa può fare il giudice? Dipende dalla strategia che adotterà l’avvocato. Il quale potrebbe puntare alla illegittimità o al ricalcolo degli interessi moratori. Quindi Floriana questo dovresti chiederlo all’avvocato. Insieme, ovviamente, al preventivo per le spese di onorario.

    Per quel riguarda la dilazione del debito, con il reddito ISEE di tuo marito non dovresti avere difficoltà ad ottenere un piano di rateazione a sei anni (72 rate).

  27. Floriana ha detto:

    Salve,una domanda per cortesia.Mio marito a ricevuto 1 cartella esattoriale con una somma di 29000 euro da pagare.Siammo andati ad un avvocato che ci a proposto di fare un’istanza dall giudice di pace.La domanda e:Il giudice di pace può concedere uno sconto sulla”pena”?e se nell caso chiedesimo le rate,con un reddito isee di 17ooo euro cca,un figlio e una moglie a carico che rate potremo ottenere?Grazie mille dell’attenzione

  28. karalis ha detto:

    MIO PADRE AVEVA UNA PICCOLA IMPRESA EDILE DA 2 ANNI è STATA CHIUSA MA SONO ARRIVATE UNA SERIE DI CARTELLE DA PAGARE CHE AMMONTANO A 20000EURO RIGUARDANTI VARI ENTI. SI POSSONO RATEIZZARE?IN QUANTE RATE E DA QUANTO VISTO CHE NON RIESCO A CALCOLARE LA RATA TRAMITE IL SITO?LUI PRENDE 850 EURO DI PENSIONE E MIA MADRE è A SUO CARICO E PER DI PIù COME FACCIAMO A SAPERE SE SONO REALMENTE DA PAGARE ?

    Su ciascuna cartella esattoriale è sempre indicato l’Ente impositore (Inps, Inail, Erario ecc.). Dunque puoi senz’altro rivolgerti all’ente che ha iscritto a ruolo l’importo di ciascuna cartella esattoriale per avere ulteriori informazioni.

    Visto il reddito di tuo padre puoi senz’altro chiedere la rateazione dell’importo in 72 rate, ovvero 6 anni.

    Ciao

  29. nadia ha detto:

    MIO PADRE AVEVA UNA PICCOLA IMPRESA EDILE DA 2 ANNI è STATA CHIUSA MA SONO ARRIVATE UNA SERIE DI CARTELLE DA PAGARE CHE AMMONTANO A 20000EURO RIGUARDANTI VARI ENTI. SI POSSONO RATEIZZARE?IN QUANTE RATE E DA QUANTO VISTO CHE NON RIESCO A CALCOLARE LA RATA TRAMITE IL SITO?LUI PRENDE 850 EURO DI PENSIONE E MIA MADRE è A SUO CARICO E PER DI PIù COME FACCIAMO A SAPERE SE SONO REALMENTE DA PAGARE ?

  30. karalis ha detto:

    E’ necessario produrre fideiussione per debiti oltre i 50.000 €?

    Si Emanuela.

    Polizza assicurativa oppure fideiussione bancaria oppure fideiussione rilasciata da un Confido oppure ipoteca legale su uno o più immobile!i di sua esclusiva proprietà

    La polizza, ai sensi della legge II. 34811982, deve essere rilasciata da un ‘Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, deve essere conforme ai modelli disponibili presso gli sportelli dell’agente della riscossione e deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.

    La garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da una banca, deve essere conforme ai modelli disponibili
    presso gli sportelli dell’agente della riscossione e deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.

    Consorzi di garanzia collettiva di fidi, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993. La garanzia, anche in questo caso, deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.

    Ipoteca legale iscritta dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 per un
    importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito da rateizzare.

    La prestazione di ipoteca volontaria è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ente creditore interessato. In ogni caso, tale ipoteca deve essere iscritta, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, su uno/più immobile/i di esclusiva proprietà del debitore e, alle medesime condizioni, può anche essere concessa da un terzo.

    La perizia giurata di stima deve essere redatta da soggelli iscrilli agli albi degli ingegneri, degli archi/elli, dei
    geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili

  31. emanuela ha detto:

    E’ necessario produrre fideiussione per debiti oltre i 50.000 €?

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