Cartelle esattoriali - Ho ricevuto la scorsa settimana un avviso di mora senza firma
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Ho ricevuto la scorsa settimana un avviso di mora senza firma, senza nome del funzionario relativo a una cartella dell’anno 2005. E’ possibile chiedere l’annullamento in base all’ordinanza 377/ 07 della Corte di Costituzionale e alle recenti disposizioni del milleproroghe? In caso di pagamento dilazionato essendo una cartella superiore ai 50.000€ la fideiussione è ancora necessaria?”
Il cosiddetto “decreto mille proroghe” (decreto legge numero 248 del 2007, convertito in legge numero 31 del 28 febbraio 2008) prevede che, a pena di nullità, nelle cartelle di pagamento devono essere indicati i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell’ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notifica delle stesse cartelle; ciò, esclusivamente per i ruoli consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.
Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati prima di tale data, non sono nulle le relative cartelle di pagamento, prive dei nomi dei responsabili.
Tuttavia, Equitalia – con una scelta dettata da motivi di trasparenza – in una direttiva inviata il 5 marzo alle 31 società partecipate, ha ribadito la necessità, già sottolineata in una precedente direttiva del 22 novembre 2007 (immediatamente successiva all’ordinanza numero 377/2007 della Corte Costituzionale), di continuare a indicare nome e cognome del soggetto responsabile del procedimento di emissione e notifica anche delle cartelle relative ai ruoli affidati fino al 31 maggio 2008.
Ciò premesso, si rileva che la cartella in esame è stata notificata nel 2005 e, pertanto, la mancata indicazione del responsabile non può determinarne la nullità.
Per quanto riguarda la possibilità di dilazionare un pagamento presso l’agente della riscossione per una cartella superiore ai 50mila euro, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 602/1973, continua a essere obbligatoria la prestazione di idonea garanzia per i debiti erariali.
8 Giugno 2008 · Paolo Rastelli
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salve,
il pagamento di messa denuncia tarsu viene pagata su tutti gli anni oppure bisogna pagarla sola per l’anno che dovevi presentare la dichiarazione?
grazie
Dovrà pagare gli ultimi sei anni, trattandosi, nel suo caso, di omessa dichiarazione. Non si tratta di un condono, ma se andassero più indietro nel tempo, lei vincerebbe il ricorso per intervenuta prescrizione.
Può attendere l’accertamento da parte dell’ente comunale preposto alla gestione del trattamento dei rifiuti solidi urbani [con successiva acquiescenza da parte sua (1/4 delle sanzioni)] oppure presentare la dichiarazione, se proprio vuol togliersi il pensiero, nella speranza che non procedano all’accertamento sugli anni precedenti.
Sanzioni per omessa presentazione della denuncia (una tantum)
La sanzione é tra 100 e 200% oltre alla maggiore imposta dovuta.
Sanzioni sull’imposta evasa (per ciascun anno di sei)
L’imposta è dovuta con interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Tassi legali 1% dal 2010-01-04
La sanzione è pari al 30% dell’imposta dovuta.
Salve
Ho ricevuto l’accertamento fiscale per omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2004. Tra irpef 1900euro e sanzioni il totale da pagare e’ di 2700 euro
questo perche’ la sanzione e’ stata ridotta ad 1/8. Domanda: posso chiedere la dilazione di pagamento sull’accertamento oppure le dilazione vengono concesse solo una volta che il debito sia stato iscritto a ruolo?
grazie saluti
grazie . Dovrei avere un risarcimento in corso dallo stato e ho scoperto che ho due cartelle a ruolo del 1993 che allora avevo esercitato il condono ma in quel momento avevo problemi di salute e allora non ho potuto pagare vorrei sapere se avviene la prescrizione dei pagamenti e che equitalia non mi blocca il pagamento?
Al momento non è prevista alcuna compensazione fra debiti verso lo stato e crediti vantati nei confronti dello stato.
Per le cartelle a ruolo, se le sono state notificate correttamente e sono iniziate le procedure di riscossione coattiva, non c’è prescrizione.
Buongiorno! Una domanda a cui non ho trovato risposta.
Nella ns società, per problemi di liquidità, nel 2004 non è stata versata l’irap.
Nel 2008 ci è arrivata la relativa cartella esattoriale; abbiamo chiesto la rateralizzazione, che ci è stata concessa. Oggi questa ci è stata revocata perchè a loro risultano non pagate le rate (cosa non vera)
Quindi, se gli dimostriamo che le rate sono state regolarmente pagate, Equitalia è dovuta a permetterci la conclusione del rientro con i vari pagamenti mensili o, come ci hanno detto a voce, ormai non si può fare più niente, e cioè dobbiamo saldare quanto manca entro 20 giorni pena il fermo di due automezzi?
Grazie.
grazie per la risposta…vi disturbo ancora per concedere la rateazione tengono conto solo del modello isee o anche del reddito personale? con il simulatore equitalia mi esce fuori una rata da 600euro che non posso permettermi,ho un reddito di 6000euro annuo,non convivo con mio marito e non ho nessun bene…voglio chiudere sta storia non ci dormo piu…posso pagarne una parte e lasciare sospeso il resto?
ho ricevuto una cartella per debiti con inps di 210000euro,di una cartella gia rateizzata ma con fine 2011,su una somma di 2900euro di residuo,ne richiedono 4200..all’epoca nel 2006 ,mi fu detto che la puntualità delle rate era relativa bastava estnguere entro la scadenza…gli interessi cosi alti sono leggittimi?a chi rivolgermi per tutelarmi voglio pagare il dovuto ma sinceramente in tutto il debito reale è di 12500euro..il resto sono interessi forse uno strozzino sarebbe stato piu economico…
Sono d’accordo, ma contro lo stato la vedo dura.
Quello che ti hanno detto (a voce) sulla flessibilità dei pagamenti non sta scritto da nessuna parte, purtroppo.
Nella rateazione, una volta concessa, è richiesta massima puntualità: con due rate saltate si perde il beneficio (una sola se è la prima) alla rateizzazione.
Posso pagare una cartella esattoriale, di una cifra notevole, con pezzi d’arte o immobili di terzi..e quali tipi di immobili? Grazie
@rossi
Se la persona cui è stata notificata la cartella è stata identificata come familiare, non credo ci possano essere vizi di notifica. Che sia convivente o meno.
A meno che, al momento della notifica, non abbia avuto meno di 14 anni o sia stata dichiarata incapace.
Aggiornamento al 17 agosto
Se al momento in cui ti è stata notificata la multa, tua sorella era familiare non convivente puoi senz’altro percorrere questa strada.
Ma, bada bene, devi allegare al ricorso un certificato anagrafico storico.
ho ricevuto da qualche giorno una cartella di pagamento da parte della equitalia gerit spa, richiedono il pagamento di una sanzione amministrativa del 27/09/05. risulta allegato anche la notifica firmata e ricevuta da mia sorella quindi familiare capace. Non avendo buoni rapporti non ho mai ricevuto questa notifica.Posso in qualche modo fare ricorso dato che e’ stata consegnata ad un familiare non convivente? grazie
Devo supporre che il suo ricorso sia stato fatto per prescrizione dei termini.
Il suo ragionamento allora potrebbe essere ribaltato con la stessa logica da lei adottata: “Visto che il ricorso è al pagamento dell’intera cartella e si riferisce ad avvenuta prescrizione, e visto che almeno uno dei due ruoli non risulta prescritto, allora è tenuto a pagare l’intera cartella”.
Evidentemente caro Girolamo, quella da lei ricevuta era una cartella riepilogativa di due importi distinti iscritti a ruolo. Per questo aspetto il comportamento dell’agente della riscossione mi sembra ineccepibile.
Lo sgravio “parziale” ottenuto in data 9 agosto 2001 costituisce anche esplicita notifica di messa in mora per il ruolo impagato e non prescritto. Lei avrebbe dovuto adempiere immediatamente.
Il bollettino precompilato è solo una facilty. La sua assenza non può essere invocata per non effettuare il pagamento dovuto.
Non pagando immediatamente si è automaticamente messo in condizione di dover corrispondere anche gli interessi di mora.
La messa in mora del debitore, peraltro, serve proprio ad interrompere i tempi di prescrizione.
Dunque:
– da un lato al debitore, avvisato e messo in mora, è concesso di non pagare immediatamente quanto dovuto;
– dall’altro lato al creditore insoddisfatto, per simmetria e reciprocità, è concesso ricordarsi del credito non corrisposto quando più gli fa comodo (beninteso, dopo aver espletato le procedure previste – nel caso in esame, la messa in mora del debitore).
Ho fatto ricerche su internet ma non ho trovato nulla di chiaro!Nel giugno 2001 ho ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di due Multe al C.D.S., una per infrazione fatta il 14/3/96 e l’altra il 31/12/96.Benchè un’infrazione era da considerare prescritta ed una no, secondo l’art29 legge 689/81, ho contestato la cartella, al quale mi è stata inviata una lettera di discarico parziale per la sola infrazione del 14/3/96!Le chiedo gentilmente di far luce sulle procedure,non era considerata nulla tutta la cartella, visto che il ricorso è stata fatta alla cartella?Successivamente, avrebbero dovuto inviarmi una sola cartella con l’importo dell’infrazione del 31/12/96( poichè il bollettino precedente era in unica soluzione?Dal 09/8/01, data della lettera di discarico, oggi 01.08.08,dopo sette anni mi sono visto recapitare una cartella relativa al quell’infrazione con la mora!Non ci sono dei tempi di prescrizione?se si fossero ricordati tra 10 anni avrei dovuto pagare 10 di mora?Grazie mille!
Bravo Salvatore. Vedo che hai capito. L’IVA va dichiarata tutta altrimenti diventi un evasore fiscale e questo non è bello nè conviene.
Poi una volta dichiarata l’IVAe non pagata arriverà la cartella esattoriale.
In questi tempi difficili nessuno potrà biasimarti se l’IVA la utilizzi, ad esempio, per completare la terza e la quarta settimana.
Se hai l’auto rischi di non poterla utilizzare perchè ti applicano le ganasce fiscali. Ma con il costo attuale della benzina è cosa che farà bene alle tasche ed alla salute.
Se hai un lavoro fisso ti pignorano il quinto dello stipendio … di più non possono fare.
Ma se sfortunatamente sei un precario che cambia spesso datore di lavoro e va avanti con i progetti della legge Biagi, beh allora neanche il quinto ti riescono a pignorare.
Unica accortenza dire agli eventuali eredi di rinunciare all’eredità, cioè ai debiti.
Stammi bene …
ma se uno dichiara l’iva pero’ non la paga perche’ non ha i soldi e non e intestatario di nulla cosa puo’ fargli il fisco?
Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).
Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione
– Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.
– Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.
– La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
– Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.
Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008
Viene cancellato l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.
Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50 mila euro.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008
art.18. Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)
Relativamente alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 viene eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a euro 25.822,84.
Viene, quindi, meno anche la possibilità per il Concessionario della riscossione di procedere a riscossione coattiva nei confronti del fideiussore, in caso di
decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.
Detta possibilità viene, tuttavia, fatta salva relativamente alle garanzie già prestate ai sensi del ricordato art. 19
Commento di SARA del 24 giugno 2008
Per inciso Sara aveva ragione. ma faceva prima a dirmi dell’esistenza dell’art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008.
Lei, peraltro, lo conosceva già dal 24 giugno :-)))
Bravissima!!!
Certamente.
Fossi in te mi affretterei ad effettuare il pagamento …
volevo sapere se una cambiale arriva dopo 10 giorni dalla scadenza del termine,può essere protestata se non la pago?
Non c’è alcun bisogno dell’avvocato per presentare la richiesta di pagamento a rate.
L’avvocato serve per contestare, eventualmente, la legittimità della cartella esattoriale.
Sì, verissimo.
MA ADESSO NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA LA FEDEIUSSIONE PER DEBITI SUPERIORI AI 50.000 EURO, VERO?
Ma un avvocato,quanto può chiedere per presentare un istanza di rateizare il debito?Grazie mille per la pronteza delle risposte
Se posso chiedere un’altra cosa.Ci sono sconti se si decide di pagare in un unica soluzione il debito?
Cosa può fare il giudice? Dipende dalla strategia che adotterà l’avvocato. Il quale potrebbe puntare alla illegittimità o al ricalcolo degli interessi moratori. Quindi Floriana questo dovresti chiederlo all’avvocato. Insieme, ovviamente, al preventivo per le spese di onorario.
Per quel riguarda la dilazione del debito, con il reddito ISEE di tuo marito non dovresti avere difficoltà ad ottenere un piano di rateazione a sei anni (72 rate).
Salve,una domanda per cortesia.Mio marito a ricevuto 1 cartella esattoriale con una somma di 29000 euro da pagare.Siammo andati ad un avvocato che ci a proposto di fare un’istanza dall giudice di pace.La domanda e:Il giudice di pace può concedere uno sconto sulla”pena”?e se nell caso chiedesimo le rate,con un reddito isee di 17ooo euro cca,un figlio e una moglie a carico che rate potremo ottenere?Grazie mille dell’attenzione
Su ciascuna cartella esattoriale è sempre indicato l’Ente impositore (Inps, Inail, Erario ecc.). Dunque puoi senz’altro rivolgerti all’ente che ha iscritto a ruolo l’importo di ciascuna cartella esattoriale per avere ulteriori informazioni.
Visto il reddito di tuo padre puoi senz’altro chiedere la rateazione dell’importo in 72 rate, ovvero 6 anni.
Ciao
MIO PADRE AVEVA UNA PICCOLA IMPRESA EDILE DA 2 ANNI è STATA CHIUSA MA SONO ARRIVATE UNA SERIE DI CARTELLE DA PAGARE CHE AMMONTANO A 20000EURO RIGUARDANTI VARI ENTI. SI POSSONO RATEIZZARE?IN QUANTE RATE E DA QUANTO VISTO CHE NON RIESCO A CALCOLARE LA RATA TRAMITE IL SITO?LUI PRENDE 850 EURO DI PENSIONE E MIA MADRE è A SUO CARICO E PER DI PIù COME FACCIAMO A SAPERE SE SONO REALMENTE DA PAGARE ?
Si Emanuela.
Polizza assicurativa oppure fideiussione bancaria oppure fideiussione rilasciata da un Confido oppure ipoteca legale su uno o più immobile!i di sua esclusiva proprietà
La polizza, ai sensi della legge II. 34811982, deve essere rilasciata da un ‘Assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, deve essere conforme ai modelli disponibili presso gli sportelli dell’agente della riscossione e deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.
La garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da una banca, deve essere conforme ai modelli disponibili
presso gli sportelli dell’agente della riscossione e deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.
Consorzi di garanzia collettiva di fidi, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993. La garanzia, anche in questo caso, deve essere prestata per tutta la durata della dilazione aumentata di un anno.
Ipoteca legale iscritta dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 per un
importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito da rateizzare.
La prestazione di ipoteca volontaria è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ente creditore interessato. In ogni caso, tale ipoteca deve essere iscritta, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, su uno/più immobile/i di esclusiva proprietà del debitore e, alle medesime condizioni, può anche essere concessa da un terzo.
La perizia giurata di stima deve essere redatta da soggelli iscrilli agli albi degli ingegneri, degli archi/elli, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili
E’ necessario produrre fideiussione per debiti oltre i 50.000 €?