Cartella esattoriale – domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

A partire dal 1° agosto 2012 i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione saranno emessi utilizzando il nuovo modello di cartella esattoriale.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con il  provvedimento numero 2012/100148 del 3 luglio 2012,  ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, DPR 29 settembre 1973, numero 602, che sostituisce il precedente modello, approvato con provvedimento prot. numero 46308 del 20 marzo 2010.

Il nuovo format della cartella sarà obbligatorio per l’iscrizione dei ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.

Sul punto, nelle more delle motivazioni, l’Agenzia delle Entrate fa presente che la revisione del modello di cartella di pagamento deriva dall'esigenza di assicurare chiarezza dei dati ivi contenuti e migliore fruibilità delle informazioni fornite. Inoltre, nella rielaborazione del frontespizio, è stata inserita (e più precisamente nella parte sottostante i dati del destinatario) la seguente dicitura: "a seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione.

Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti". In tal modo viene precisata sia la posizione degli Enti creditori (a cui le somme richieste sono dovute) sia quella dell'Agente della riscossione (soggetto incaricato dai suddetti Enti per il recupero delle stesse).

Nella sezione “informazioni utili” della cartella di pagamento viene chiarito che gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notifica. Al riguardo si anticipa che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale, in luogo del 5,0243% attualmente praticato.

Questo, infatti, è quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento 17/07/2012, numero 2012/104609), coerentemente con la flessione registrata l’anno passato dei tassi bancari attivi.

Cosa è la cartella esattoriale?

La cartella esattoriale è un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Che cosa si intende per iscrizione a ruolo?

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tributi (tasse, imposte, sanzioni amministrative) creato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio, affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva.

L'agente della riscossione funge, quindi, da intermediario tra l'ente creditore e il cittadino debitore e la cartella esattoriale è il suo strumento operativo primario.

Quando è entrata in vigore la nuova cartella esattoriale?

Il nuovo modello della cartella esattoriale -  approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate il 20 marzo 2010 - è entrato in vigore obbligatoriamente per le cartelle esattoriali relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Il nuovo modello è frutto del confronto intercorso tra gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia e le associazioni di consumatori e rientra nel progetto generale di semplificazione del linguaggio fiscale per il contribuente.

Una migliore grafica che agevola la lettura del documento e informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza le informazioni relative alla somma richiesta.

Quali sono le novità presenti nel frontespizio della nuova cartella esattoriale?

Sul frontespizio della nuova cartella esattoriale, nello spazio destinato all'indicazione del destinatario e del suo indirizzo, sarà specificato anche se egli assume la qualità di debitore coobbligato oppure di obbligato principale.

E’ data, inoltre, maggiore evidenza alle somme da versare, indicando espressamente il termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In calce al frontespizio, infine, sono riportate le informazioni relative a:

  1. le modalità di pagamento;
  2. la possibilità di dilazione del pagamento;
  3. le conseguenze in caso di ritardo del pagamento (interessi di mora, maggiori costi del servizio di riscossione, eventuali spese di recupero forzato);
  4. i poteri dell'agente di riscossione in caso di mancato pagamento (fermo amministrativo, ipoteca, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti, la possibilità di riesame o ricorso).

Qual è il termine di pagamento della nuova cartella esattoriale?

Le somme indicate nella cartella esattoriale  devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Nella nuova cartella esattoriale la scadenza è riportata in grassetto e in caratteri più grandi rispetto alla precedente cartella, con l’indicazione dell'importo totale dovuto dal contribuente, comprensivo dei compensi relativi al servizio di riscossione.

Attualmente, il compenso dell'agente di riscossione è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, ma in caso di pagamento della cartella entro la scadenza di legge è pari a 4,65%.

Cosa succede in caso di mancato pagamento decorsi i 60 giorni dalla notifica?

Decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’agente della riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive o cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme.

Da notare, che in tal caso, gli aggi dovuti all'agente della riscossione (i compensi del servizio di riscossione) sono interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri, elencati nella nuova sezione “Informazioni utili” del nuovo modello della cartella di pagamento, ovvero:

  1. le spese di notifica;
  2. gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica;
  3. le somme aggiuntive relative ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali ed assistenziali;
  4. le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta dall'agente della riscossione.

Quali sono le novità contenute nella seconda pagina della nuova cartella esattoriale?

Nella seconda pagina della nuova cartella esattoriale, in alto a destra, è ora riportato bene in evidenza l’ente creditore ed il suo indirizzo, in modo da renderlo subito identificabile.

Subito sotto il nome e l’indirizzo dell'ente creditore, è indicato, in caso di coobbligazione, l’elenco dei soggetti responsabili in solido del pagamento.

Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata “Dettaglio degli importi dovuti”, che descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo (numero del ruolo, data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, nome del responsabile del procedimento) elencata nella consueta area dedicata agli addebiti.

Tale nuova sezione, riporta in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, in modo tale che il contribuente riesca ad avere visione dei diversi totali da pagare.

Quali sono le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo nella nuova cartella esattoriale?

Le istruzioni di pagamento, indicate alla terza pagina della nuova cartella di pagamento, sono state ora rese più chiare e leggibili, con l’indicazione di:

  1. quando devono essere pagati gli importi (con eventuale distinzione per rate);
  2. dove e come effettuare il versamento;
  3. come effettuare eventuali pagamenti parziali del debito.

Il pagamento dell'importo indicato nella cartella può essere effettuato:

  1. alle poste o in banca, utilizzando il bollettino di versamento precompilato, denominato Rav che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
  2. presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione “Eventuali pagamenti parziali”.

E' possibile rateizzare la cartella esattoriale?  Cosa succede in caso di mancato pagamento della prima rata?

L’agente di riscossione su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta delle conseguenze, che vengono evidenziate in grassetto nella nuova sezione “Dilazioni di pagamento” nella quarta pagina della nuova cartella di pagamento:

  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. il carico non può più essere rateizzato.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).

Come ci si deve comportare se si ritiene che la somma indicata nella cartella esattoriale non sia dovuta?

Nel caso in cui il contribuente ritenga che la somma contenuta nella cartella esattoriale non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il “sgravio”, ovvero il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella.

Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso totale o parziale delle somme eventualmente già versate. L’agente della riscossione procede al rimborso inviando al contribuente un invito a ritirare il rimborso allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico.

Il contribuente che ha versato in più per la cartella esattoriale può richiedere il rimborso?

Il rimborso spetta al contribuente non solo quando ha ottenuto dall'ente lo sgravio per somme pagate, ma anche quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto all'ente creditore. In quest’ultimo caso, l'agente della riscossione provvede a notificare una comunicazione di rimborso al contribuente.

Se entro tre mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza via fax il bonifico, l’agente di riscossione versa l'importo all'ente creditore cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà rivolgersi direttamente all'ente creditore.

Nel nuovo modello della cartella esattoriale cosa cambia per il "foglio avvertenze"?

La nuova cartella esattoriale dedica più spazio al “Foglio Avvertenze”, che sarà diversificato in base al tipo di debito da versare, in quanto il suo contenuto dipende dalla tipologia delle somme iscritte a ruolo.

Ciò, soprattutto in ragione della diversificazione della giurisdizione competente in caso di controversie (ad esempio, commissioni tributarie per le imposte e giudice ordinario per le multe stradali).

Le guide pieghevoli Equitalia

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Per ulteriori approfondimenti sulla nuova cartella esattoriale, consulta questa sezione.

29 Settembre 2010 · Andrea Ricciardi




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