Voltura contratto telefonico e luce in caso di intenzione di rinunciare all’eredità


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Mio padre è deceduto il 23 ottobre, non possedeva alcun immobile: solo la pensione di artigiano e aveva un debito con Equitalia per cui vogliamo fare la rinuncia all’eredità, ma in tribunale l’appuntamento me lo hanno dato a gennaio. Nel frattempo ho questo problema: mio padre aveva intestato il contratto della luce e del telefono della casa di mia proprietà e dove viviamo io, mia mamma, mio fratello e mio figlio minorenne come posso fare per trasferirmi tali contratti senza fare un’accettazione tacita? io volevo chiudere i contratti e riaprirli a nome mio anche pagando le spese . Ma mi hanno detto che anche la cancellazione del contratto è un’accettazione tacita. Chi mi dice di non fare niente fino a che non ho la rinuncia e nel frattempo pagare le bollette in contanti. Il servizio elettrico nazionale mi ha mandato un modulo con il quale mi fa voltura del contratto facendomi pagare l’allacciamento e mi ha detto che mi arriveranno due bollette una di chiusura intestata a mio babbo e una di apertura intestata a me. Posso firmare il modulo senza rischio di accettazione? La Telecom invece vuole che faccia chiusura come erede e poi richiedere un nuovo contratto con un nuovo numero! Ma è corretto? Sono disperata

La voltura di un contratto per i servizi di connessione telefonica di un’unità abitativa in seguito a decesso dell’intestatario, è semplicemente la variazione della titolarità di un contratto da un cliente ad un altro con il medesimo fornitore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dei servizi di telefonia e accesso al web. L’esigenza di non interrompere l’erogazione dei servizi di telefonia o accesso al web non può certo determinare, a nostro modesto avviso, l’accettazione tacita di eredità.

Anche se la società telefonica condiziona la voltura all’estinzione del debito pregresso lasciato, eventualmente, dal defunto e l’istanza di voltura è stata presentata dal un soggetto (nella fattispecie la coniuge superstite o il figlio) residenti con il defunto che non si qualificano come eredi (cioè non spuntano la casella che definisce la loro qualità di eredi, ma solo quella che li qualifica come conviventi), il pagamento del debito (l’importo delle fatture insolute) del defunto non configura accettazione tacita dell’eredità, dal momento che il rimborso del credito è finalizzato al semplice mantenimento dello stato di fatto (continuità nella erogazione dei servizi di telefonia) esistente al momento del decesso del precedente intestatario debitore.

In altre parole, il pagamento del debito del defunto per perfezionare la voltura dei contratti di utenze domestiche da parte del residente chiamato all’eredità (il coniuge superstite e il figlio del deceduto sono sempre qualificati come chiamati all’eredità, prima della rinuncia) costituisce un semplice adempimento finalizzato al mantenimento dello stato di fatto (Cassazione 14666/2012).

Infatti, la voltura del contratto di erogazione dei servizi di telefonia, conseguente al decesso dell’intestatario, può essere richiesta, oltre che dall’erede, anche dal coniuge superstite, da un familiare del defunto, dal soggetto unito civilmente con il defunto, dal convivente di fatto, a condizione che alla data del decesso del titolare del contratto, il soggetto richiedente avesse già la residenza anagrafica presso l’indirizzo della fornitura.

Ad oggi, ed è quello che conta, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel considerare come accettazione tacita dell’eredità le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius (senza alcun riferimento alle volture dei contratti per utenze domestiche).

Insomma, la volture deve essere fatta in qualità di soggetto residente con il precedente intestatario al momento del decesso: lasci perdere la TIM (ex Telecom) e chi richiede oneri per un nuovo allaccio. Vanno semplicemente saldate le fatture pregresse in sospeso, senza oneri ulteriori.

Per quel che riguarda le modalità di rinuncia all’eredità da parte di un chiamato all’eredità residente con il defunto, la dichiarazione di rinuncia (meglio se redatta da un notaio) va registrata entro tre mesi dal decesso presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale dove è avvenuto il decesso). Il costo per la registrazione (a parte il corrispettivo dovuto al notaio) è di circa 200 euro.

4 Novembre 2020 · Michelozzo Marra


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