Visite domiciliari non autorizzate di addetti al recupero crediti






Da qualche ho interrotto tutti i pagamenti alla finanziariacreditrice per un prestito personale e due carte revolving, non più sostenibili, per una serie di spese sopraggiunte che ho dovuto, e mio malgrado dovrò continuare ad affrontare.

Ero preparato all’assalto del recupero crediti, ma probabilmente non lo si è mai abbastanza. Vivo in un appartamento con la mia compagna e le mie due figlie minorenni. La mia compagna non è al corrente della mia situazione debitoria ne tanto meno di quella di insolvenza, vorrei che le cose restassero tali.

Ho dirottato la posta in arrivo presso una casella postale e diffidato il recupero crediti dall’effettuare visite domiciliari o sul posto di lavoro.

Nonostante questo, la settimana scorsa, si è presentato a casa mia un addetto al recupero crediti domiciliare che, non avendo trovato nessuno, ha lasciato un avviso nella cassetta. Seppur anonimo, l’avviso ha allarmato la mia compagna. Ho inoltrato subito una raccomandata per diffidare nuovamente la società di recupero dall’effettuare ulteriori visite e invitandoli a contattarmi esclusivamente per iscritto all’indirizzo da me fornito.

Credo non l’abbiano ancora ricevuta, oggi ricevo diversi messaggi che annunciano ulteriori visite con tonin anche poco gradevoli. Ho risposto ad uno di questi invitandoli ad attenersi a quanto da me indicato nella comunicazione scritta.

Vorrei evitare di avere contatti diretti o telefonici con queste persone. Preferirei un esclusivo rapporto epistolare, chiaro e tracciabile. Come posso evitare il ripetersi di questi episodi? La mia richiesta di esclusivo contatto mezzo posta è legittima?

Di seguito le linee guida finalizzate ad evitare contatti non desiderati e non concordati, telefonici e/o domiciliari, con gli addetti al recupero crediti, partendo dal legittimo presupposto che le ordinarie vie di comunicazione che il creditore dispone per poter interagire con il debitore, benché inadempiente, sono quelle fornite dalla raccomandata postale con Avviso di Ricevimento (AR).

Innanzitutto va precisato che, in sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero dell’Interno e avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terziChiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all’elenco degli operatori esattoriali precisa, che, una volta espletati con esito positivo gli accertamenti di rito per ogni singolo addetto al recupero crediti indicato dal titolare della licenza (accertamenti finalizzati ad un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di ciascuno), venga rilasciata una copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori esattoriali, che deve essere allegata alla licenza dell’agenzia di recupero crediti per conto della quale essi svolgono l’attività.

Inoltre, per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.

In particolare, l’articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l’altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri dipendenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I dipendenti e i funzionari (specie quelli incaricati delle visite domiciliari all’esterno della sede societaria) sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.

In pratica, per porre fine alle continue, indesiderate e spesso offensive, telefonate o visite degli addetti al recupero crediti, il debitore vessato può, fra l’altro, segnalare al Questore la società per cui tali soggetti operano. In particolare, in occasione di visite domiciliari non concordate da parte di un operatore esattoriale di recupero crediti (visite che violano oltre misura il diritto alla privacy del debitore) nulla vieta di chiedere l’intervento della forza pubblica perché proceda alla verifica della inclusione del molestatore nell’elenco degli operatori della società di recupero crediti per la quale egli svolge l’attività.

Infine, se proprio non si vuole chiedere l’assistenza a pagamento di un avvocato per procedere con una querela di parte contro il sedicente esattore che effettua la visita domiciliare o il rappresentante legale della società di recupero crediti per la quale questi svolge l’attività (nella denuncia è necessario misurare con cura le parole, onde evitare possibili ripercussioni per calunnia dalla controparte), può essere presentato un semplice esposto, sempre al più vicino posto della Polizia di Stato (o stazione dei Carabinieri).

L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di dissidi tra privati da una delle parti coinvolte: a seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di polizia deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio. Se si tratta di delitto perseguibile a querela di parte può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela. In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia, affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

Per finire, se ha tempo e voglia, può consultare sul tema l’apposita sezione del blog, qui linkata.

27 Novembre 2019 · Ludmilla Karadzic


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