Visite domiciliari indesiderate dell’agente di recupero crediti – Cosa fare


Violazione della privacy e della dignità del debitore, visite domiciliari e contatti telefonici indesiderati dell'agente di recupero crediti





Vorrei sapere se ci sono i presupposti per segnalare al garante della privacy una situazione incresciosa successa qualche giorno fa.

Si è presentato un esattore esterno per conto Agos al mio citofono cercando mio marito senza preavviso, ha detto di essere autorizzato.

E se al mio posto oltre me c’era qualche altra persona a cui non voglio far sapere gli affari miei?

Sappiamo di essere in torto. mi ha detto anche il suo nome e la stessa cosa è successa anche prima di natale.

Io non voglio nella maniera più assoluta che vengano a casa. Semmai scrivere cosa che non hanno mai fatto.

Insomma, cerchiamo di chiarire le cose: l’unica persona che può autorizzare la visita domiciliare o contatti al telefono (quello personale, naturalmente, non al cellulare di amici e parenti) da parte operatori di recupero crediti è il debitore. La società di recupero crediti ha uno, ed un solo modo legittimo, di interagire con il debitore: inviargli una raccomandata AR all’indirizzo attuale di residenza. Non c’è altro.

Il fatto di non riuscire a pagare un debito non può essere sottoposto a censure o giudizi altrui: torto o non torto si tratta di cavoli del debitore, il quale non può perdere, per questo, la propria dignità o il diritto alla privacy; e non conferisce agli incauti funzionari l’autorizzazione a presentarsi a casa senza essere stati invitati. Purtroppo questo malcostume è incoraggiato dall’atteggiamento timido del debitore, che si autoflagella sentendosi in torto e subisce in silenzio per espiare una colpa che non ha.

Lei è legittimata senz’altro a segnalare il caso di cui è rimasta vittima all’Autorità per la tutela della privacy. Non solo, può sporgere denuncia anche all’Autorità giudiziaria per molestie e stalking. Un giorno il funzionario che la importuna potrebbe anche ringraziarla, perchè in questo modo lo avrà educato, risparmiandogli in futuro anche azioni più incisive portate avanti da qualche agguerrito debitore (leggasi avvocato) che decidesse di dedicare parte del proprio tempo per togliersi lo sfizio di chiedere al giudice anche un risarcimento danni per la propria privacy violata.

Ma c’è un modo più spiccio, se vuole, di togliersi di torno chi crede di poter agire al di fuori delle regole. E’ necessario premettere che le derive comportamentali che l’hanno coinvolta non sono gradite, in primis, da chi è responsabile della società, in quanto segnalazioni da parte del debitore all’Autorità per la tutela della privacy o a quella giudiziaria potrebbero dare avvio ad ispezioni della Banca d’Italia e della Prefettura, con conseguenti sanzioni e/o il ritiro della licenza per poter operare nel settore del recupero crediti.

I funzionari che effettuano visite domiciliari, o contattano ripetutamente il debitore, senza aver previamente concordato l’una e l’altra modalità di approccio, si comportano in questo modo perchè sono ignoranti, nel senso che non hanno coscienza di quello cui potrebbero andare incontro qualora incontrassero un debitore consapevole dei propri diritti e non disposto a farsi vessare. Nessuno li ha istruiti sul posto di lavoro (tanto la responsabilità penale è personale) ed hanno come attenuante (che, tuttavia, non giustifica certi atteggiamenti invasivi) il fatto che sono malpagati e cercano, in ogni modo, di accrescere le proprie provvigioni con il recupero di quanto più possibile.

Pertanto, basta scrivere una letterina, da inviare con raccomandata A/R, ai vertici della società di recupero crediti per la quale il soggetto che si è presentato a casa sua lavora, indicando le generalità del debitore e il numero di pratica (se, come nel suo caso, il debitore è in grado di fornire il nome dell’agente, bene, altrimenti loro sapranno, comunque, come risalire al tipo a cui è stata affidato il suo fascicolo), descrivendo l’episodio, diffidando formalmente dal continuare a porre in atto atteggiamenti che violano la privacy e configurano reati di molestie e stalking e riservandosi di agire per il risarcimento danni.

Garantito al limone che nessuno la importunerà più.

18 Marzo 2015 · Loredana Pavolini


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