Al mio compagno che guidava un furgone aziendale è stata notificata una multa per inottemperanza all’invito dell’Autorità di fornire informazioni o di esibire documenti – Toccava a lui recuperare il tagliando dell’assicurazione ed esibirlo?


Multa, multa per violazione del codice della strada





Oggi è arrivata al mio compagno una notifica di multa: non ottemperava all’invito di esibire ad un ufficio di Polizia il documento richiesto. Alcuni mesi fa, infatti, il mio compagno era stato fermato con furgone aziendale e mancava il tagliando dell’assicurazione, che entro 5-6 giorni doveva venire esibito all’ufficio di Polizia. Ovviamente aveva girato il verbale ai datori di lavoro perché cercassero il tagliando e chiudessero la vicenda.

Nel frattempo tra l’altro il mio compagno ha cambiato posto di lavoro licenziandosi.

Come deve comportarsi ora? Toccava a lui recuperare il tagliando dell’assicurazione ed esibirlo? Deve pagare la multa?

La copertura assicurativa RC auto rientra nella responsabilità del proprietario del furgone aziendale e può essere facilmente verificata dal numero di targa del veicolo.

Tuttavia, il conducente del veicolo, in osservanza all’articolo 180, comma 1 lettera d del codice della strada, deve verificare, prima di muoversi con il veicolo, di avere con sé, fra gli altri, una copia del certificato di assicurazione sia esso in formato digitale (mostrato con un cellulare, ad esempio) oppure in formato stampa. Come sappiamo, infatti, non c’è più l’obbligo di esposizione del contrassegno e di esibizione, in sede di eventuale controllo, del certificato originale cartaceo.

L’articolo 180, comma 8 del Codice della strata dispone che chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Dunque, al suo compagno è stata contestata l’omessa collaborazione con l’Autorità nel fornire la documentazione ed i documenti richiesti in sede di controllo e dei quali, comunque, era tenuto a disporre. Indipendentemente dal fatto che il suo compagno guidasse un furgone aziendale, l’infrazione al CdS è da ascriversi alla sua, esclusiva, responsabilità.

31 Ottobre 2017 · Giuseppe Pennuto


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