Per giurisprudenza consolidata, il trasferimento di danaro (via bonifico, assegno circolare eccetera), che avvenga per puro spirito di liberalità fra disponente e beneficiario, può configurarsi come una donazione diretta. La donazione diretta, se non è di modico valore, deve essere formalizzata, per legge, attraverso un atto pubblico: altrimenti la donazione può essere impugnata per nullità (da un coerede o da un creditore del disponente, ad esempio).
Per quanto attiene gli accertamenti fiscali, invece, questi sono sempre possibili a fronte di movimentazione di danaro e potrebbero essere finalizzati ad accertare le causali del trasferimento e/o la provenienza della somma in possesso del disponente.
4 Agosto 2018 · Simonetta Folliero