Consegna da parte dell’amministratore del verbale di assemblea condominiale al condomino assente


Il verbale di assemblea condominiale può essere impugnato dal singolo condomino e i termini di impugnazione decorrono dalla data di notifica del verbale





Sono proprietario di una autorimessa all’interno di un condominio composto da sole autorimesse (sono in tutto 39) ed abbiamo un amministratore in tale condominio: ogni anno facciamo l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da lui redatti, ma l’amministratore non mi invia il verbale di tale assemblee.

Lo ha fatto solo in occasione quando c’era all’ordine del giorno c’era da approvare i rapporti con il Comune.
Domanda: l’amministratore è obbligato a redigere e inviare il verbale delle assemblee di approvazione dei bilanci?

Finché non viene comunicato il verbale delle decisioni assunte in assemblea, il condomino assente, ha sempre diritto d’impugnare la decisione assembleare.

Per questo motivo l’amministratore di condominio deve necessariamente notificare, al singolo condomino assente, il verbale delle decisioni assembleari.

Può farlo con consegna a mano, oppure inviando una raccomandata A/R: in questo ultimo caso, in mancanza di consegna a mani del verbale e con l’immissione in cassetta dell’avviso di giacenza, qualora il condominio destinatario risultasse temporaneamente assente, giova ricordare che, per un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza 25791/2016), la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di inizio giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

3 Febbraio 2024 · Giovanni Napoletano


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