Tassazione della plusvalenza generata con la vendita di un terreno agricolo ricevuto in donazione

La plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo ricevuto in donazione non è tassabile se sono passati più di cinque anni dall'acquisto












Circa venti anni fa mio padre mi ha donato un terreno con destinazione artigianale-produttivo, ma di fatto ad uso agricolo da lui acquistato nel 1960: l’atto di donazione specificava la riserva di usufrutto. Nel 2009 è deceduto pertanto ho proceduto a riunione di usufrutto. Nel 2019 il terreno è stato classificato prettamente agricolo dal Comune di collocazione. Allo stato attuale ho deciso di vendere l’immobile trovando già un potenziale acquirente. per la vendita però mi è stata fatto rilevare una problematica di per il sottoscritto venditore ossia essendo un terreno di provenienza di donazione, alla vendita mi sarà chiesta dall’AdE il pagamento della plusvalenza con relativi interessi retroattivi; ho chiesto alla stessa AdE la corretta procedura e mi è stato consigliato una perizia sul valore del terreno pagando il 16% sull’importo periziato; ho interpellato un notaio che mi ha consigliato, in sede di stipula, il versamento del 23%. Ammetto di essere un po’ confuso. Datosi che il valore del terreno non è molto alto gran parte del ricavato sarà per le imposte. Quindi vorrei chiedere c’è una chiara direttiva in proposito? Ossia chi vende è veramente soggetto a questi versamenti?

Deve essere tassata la plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo (o comunque non edificabile) ricevuto in donazione, se l’alienazione del bene avviene entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.

Direi quindi che, nella fattispecie, non dovrebbe sussistere alcuna tassazione sulle plusvalenze eventualmente realizzate con la vendita del terreno, plusvalenze pari alla differenza fra il costo del fondo pagato dal genitore ed il valore di vendita del fondo.

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11 Marzo 2023 · Giorgio Valli