Vendita di quote di immobili di proprietà del debitore dopo pignoramento della pensione presso INPS – Omessa o falsa dichiarazione dei beni utilmente pignorabili

Il debitore sottoposto ad azione esecutiva dovrebbe sempre indicare tutti i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui essi si trovano


DOMANDA

Sono costretta a vendere due immobili (un piccolo terreno e una casa non abitabile appartenuta ai miei genitori deceduti da tempo): gli immobili sono cointestati al 50% con altro erede e il valore totale è di circa 40/50mila euro ossia 20/25 pro-capite e il cointestatario si è reso disponibile all'acquisto della mia quota.


RISPOSTA

Diciamo innanzitutto che sebbene il creditore procedente abbia preferito aggredire la pensione del debitore, quest'ultimo ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile - quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione - di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.


5 Settembre 2023 - Marzia Ciunfrini


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