Possibile vendere all’estero veicoli su cui è stato disposto il fermo amministrativo?


Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto in Italia, ma non può essere esportato all'estero





Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere liberamente venduto in Italia, informando l’acquirente della presenza del fermo stesso, ma non può essere esportato all’estero

Se l’acquirente fosse una persona fisica o giuridica straniera, il veicolo potrebbe comunque essere venduto, col solo problema di non poter effettuare al PRA la radiazione per definitiva esportazione, ma potendo registrare la vendita al nuovo proprietario.

Tale vendita potrebbe essere formalizzata anche in municipio, provvedendo quindi alla registrazione al PRA.

Se tale operazione fosse “dimenticata”?

In ogni caso, dal momento della vendita, con firme autenticate in municipio, il venditore cesserebbe d’avere responsabilità sul veicolo.

Nel caso in cui il veicolo fosse ceduto allo straniero per la demolizione e il recupero pezzi di ricambio, da effettuarsi nel paese di esportazione, come ci si dovrebbe comportare?

Presso gli uffici comunali può essere effettuata esclusivamente l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione unilaterale di vendita del veicolo, da parte del proprietario.

Il venditore compila la dichiarazione di cessione unilaterale del veicolo sul retro del certificato di proprietà, completandola con i dati anagrafici dell’acquirente: la firma del venditore dovrà essere apposta in presenza del funzionario comunale delegato che provvederà all’autenticazione.

Tuttavia, l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione unilaterale di vendita del veicolo non conclude l’iter per il trasferimento di proprietà: La procedura prevede, infatti, che l’acquirente, cui dovrà essere consegnato il certificato di proprietà (con la firma autenticata del venditore) unitamente alla carta di circolazione del veicolo, debba presentarsi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni per la registrazione della variazione nonché per il pagamento delle imposte.

Si capisce benissimo che se con la fase dell’autentica in Comune si completasse l’iter di compravendita, avremmo un trasferimento di proprietà unilaterale, perfezionato senza coinvolgimento alcuno dell’acquirente. Questo solo per dire che non è possibile confidare in una dimenticanza degli uffici comunali riguardo al trasferimento al PRA della documentazione relativa al passaggio di proprietà del veicolo.

L’atto di compravendita si perfeziona al PRA, dove deve recarsi l’acquirente o un suo rappresentante munito di delega: e qui, naturalmente, si procederebbe a registrare il trasferimento di proprietà, ma senza alcuna possibilità, per il nuovo acquirente, di circolare con il veicolo acquistato, né di radiarlo per demolizione o per esportazione definitiva.

3 Dicembre 2016 · Giuseppe Pennuto


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