DOMANDA
La valutazione dei beni immobili nell’ambito di una causa per lesione della legittima si fa avuto riguardo al valore degli stessi al momento della morte del de cuius? va fatta pertanto una perizia subito dopo il decesso che attesti il valore degli stessi e le migliore apportate dopo verranno decurtate dalla stima?
RISPOSTA
La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.
Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.
A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate in questo articolo.
La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell’azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (cioè con una quota di proprietà sui beni facenti parte dell’eredità relitta): in pratica, il legittimario non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota di eredità in denaro.
Questi i principi, in tema di azione di riduzione dell’eredità per violazione della quota di legittima, ribaditi dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24755/15.
4 Febbraio 2020 - Chiara Nicolai
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