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Precisazione sul mio debito. I miei sono al corrente della questione, l´unica cosa che trovo un po´sconveniente e´che loro si fanno prendere dal panico e non vorrei mi creassero complicazioni. Le chiedo pero´un chiarimento che penso mi renda la vita piu´semplice: i miei genitori hanno il diritto di non rispondere a questioni che riguardano me? Hanno il diritto di non far entrare nessuno in casa che voglia tentare di estorcere loro informazioni o altro? Hanno il diritto di non rispondere a chi eventualmente telefonasse loro?
In ultimo, dato che la raccomandata con la richiesta da parte mia dei documenti attestanti l´esistenza del credito, alla societa´in questione, deve essere firmata da me e potendo inviare tale lettera, firmata ai miei, solo per fax, sarebbe comunque ritenuta valida dal mio creditore? Mi spiego..dovrei inviare un fax ai miei e loro girerebbero la lettera via raccomandata..
Sia chiaro una volta per tutte: nella fase pregiudiziale le società di recupero crediti possono inviare al debitore (o al garante, o al coobbligato) raccomandate AR (quante ne vogliono) per metterlo in mora e possono (devono) notificargli la richiesta inoltrata al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo.
Tutto il resto non possono farlo, se non c’è l’assenso del debitore. Soggetti diversi dal debitore non possono essere coinvolti in alcun modo, anche con un eventuale assenso del debitore.
Per intenderci meglio, se un agente di recupero crediti incontrasse per strada, riconoscendolo, il cane del debitore mandato a spasso per fare la pipì, non sarebbe autorizzato a fargli una carezza.
Nella fase post-giudiziale, invece, possono essere coinvolti il datore di lavoro del debitore o il direttore della banca in cui il debitore (o il garante o il coobbligato) è titolare di un conto corrente (in qualità di terzi pignorati) ed altri soggetti, ma solo e sempre in quanto funzionali all’esecuzione di provvedimenti giudiziari (precetto).
C’è quindi la risposta all’altra domanda: firmi la comunicazione, la imbusti e la spedisca via posta ai suoi per l’inoltro successivo al creditore tramite raccomandata AR.
18 Novembre 2011 · Rosaria Proietti