Innanzitutto, va chiarito, per sua tranquillità, che stiamo esaminando un caso solo teorico: se i creditori non hanno agito al momento in cui il debitore ha rinunciato all’eredità, difficilmente si muoveranno adesso, quando ormai mancano appena due anni alla prescrizione del diritto.
Comunque, per rispondere alla sua domanda, va detto che non necessariamente nella disponibilità dei creditori debba rientrare il medesimo bene a cui il debitore rinunciò: bene che, come lei osserva, non esiste più in quanto demolito.
Peraltro, nella precedente risposta era stato scritto che, come prevede il codice di procedura civile, la domanda giudiziale eventualmente esperita dai creditori del rinunciante deve essere trascritta sia nei confronti del rinunciante stesso che di colui al quale l’eredità è stata successivamente devoluta, che deve essere anch’esso citato in giudizio..
Questo perché, in pratica, il soggetto che accettò, a suo tempo, la devoluzione dell’eredità da parte del debitore rinunciante, potrebbe essere chiamato a rispondere, adesso, con i propri beni (la casa ricostruita, in particolare) dei debiti per i quali i creditori non poterono ottenere il rimborso coattivo proprio in conseguenza della rinuncia del debitore.
Nella fattispecie, il soggetto a cui l’eredità fu devoluta, potrebbe essere chiamato a rispondere, solidalmente con il debitore rinunciante, dell’intero importo attualizzato del credito vantato, indipendentemente dal valore che aveva il bene al momento in cui fu devoluto ed accettato.
24 Maggio 2017 · Loredana Pavolini