Tutela consumatore nell’e-commerce – Decreto in gazzetta


In Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161





Ho saputo che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto, il quale recepisce una direttiva europea, volto a tutelare il consumatore nel mondo dell’e-commerce.

In Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, finalizzato a rafforzare la tutela dei consumatori soprattutto nel commercio elettronico (Direttiva per la tutela dei consumatori da e-commerce).

Il decreto interviene sul cd. codice del consumo.

La norma attuativa della direttiva UE si pone l’obiettivo di tutelare il consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette: clausole vessatorie, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere. Riviste anche le sanzioni in modo da avere un quadro armonioso a livello europeo.

Il decreto entrerà in vigore con effetti dal 2 aprile 2023.

Come da comunicato stampa del Ministero delle imprese e del made in Italy si introducono:

  • la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti;
  • le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality);
  • il regime sanzionatorio aumenta
  • da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta;
  • la sanzione massima irrogabile sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello;
  • l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Ai fini delle norme in esame, quando si parla di professionista, si fa riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività: commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista.

Andando nello specifico delle novità, particolare importanza rivestono le novità in materia di diritto di recesso.

Nello specifico (Fonte dossier ufficiale Senato) si prevede:

  • il prolungamento del periodo relativo al diritto di recesso a 30 giorni nei casi di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti16 (articolo 1, comma 17); allo stesso modo, per tali contratti si applica lo stesso termine nei casi di non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso17 (articolo 1, comma 18);
  • perquanto concerne gli obblighi in caso di recesso si aggiungono quelli relativi:
  • al trattamento dei dati personali
  • e l’utilizzo di contenuti digitali diversi dai dati personali, anche in caso di esercizio del recesso da parte del consumatore a distanza;
  • sugli obblighi del consumatore in caso di recesso si prevedono quelli concernenti il divieto di utilizzare contenuti o servizi digitali e il rispetto del periodo di recesso (articolo 1, comma 20).

Sulle eccezioni al diritto di recesso:

  • nei contratti di servizio che impongono al consumatore l’obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio e’ stato interamente prestato, purche’ l’esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo (vedi nuovo comma 1-ter art.59 del D.Lgs 206/2005, Codice del Consumo).

Il nuovo decreto vuole limitare anche le c.d. false recensioni che possono indurre il contribuente ad acquistare prodotti che nelle realtà non rispettano le caratteristiche e la qualità desumibile dai giudizi rilasciati da finti precedenti acquirenti.

25 Marzo 2023 · Andrea Ricciardi


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Tutela consumatore nell’e-commerce – Decreto in gazzetta. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.