Il provvedimento giudiziale di omologazione del piano presentato dal consumatore debitore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento), può essere opposto dal creditore tramite reclamo al Tribunale. Tuttavia, l'eventuale decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, non preclude al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge (cinque anni). Da questo punto di vista, l'inciso di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo, va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti di esdebitazione; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato in sede di reclamo. Così si sono espressi i giudici della Corte di ...
Vorrei presentare il piano del consumatore nell'ambito della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: sono una persona fisica e fino a 3 anni fa avevo una srl di cui ero amministratore. A favore della società avevo contratto un mutuo con mia fideiussione e ho 3 finanziamenti personali di cui un mutuo ipotecario regolarmente in ammortamento, ma purtroppo per cause che non sto a qui a dire ho smesso di pagare le 2 finanziarie. Vorrei presentare il piano del consumatore perché comunque sarei un soggetto non fallibile, ho ceduto le quote societarie 3 anni fa e sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda la fideiussione sarebbe possibile inserirla? La norma dice che solo i debiti contratti per attività extra imprenditoriale ma ho letto da qualche parte che per debiti misti e soggetto come me non fallibile potrebbe essere inserito. ...
Legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore
Vorrei sapere se è vero che la sola presentazione della domanda o l'inizio del procedimento per l'esdebitamento, sospende tutte le azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, comprese quelle inerenti la verifica inadempienti cioè i pagamenti superiori a 5000 euro. ...