Come previsto dalla normative vigente, il concessionario della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Infatti, il debitore vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva e come l'accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente. E' , quindi, diritto del debitore ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia e dalle quali non può in alcun ...
Il motivo del contendere è un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate risalente all'anno di imposta 2006, di cui sono venuto a conoscenza accedendo al mio cassetto fiscale. L'accertamento è riconducibile ad omissione del versamento IRPEF per 218 euro, è stato notificato il 24 giugno 2011 ed ha generato un debito con Equitalia di 433 euro comprensivo di sanzioni, interessi, aggio e spese. Recatomi alla sede dell'Agenzia delle entrate competente per territorio l'addetto ha confermato che la notifica dell'avviso è stata effettuata nel 2011 e ha riferito che la relata riporta l'irreperibilità assoluta del destinatario. Mi manda quindi allo sportello Equitalia per riportare l'accaduto e chiedere l'emissione di NUOVA CARTELLA esattoriale, non avendola ricevuta. Allo sportello, l'addetto mi dice invece che loro non possono/devono inviare nessuna NUOVA cartella ma che possono solo riscuotere. Tornato all'ufficio imposte, l'impiegato mi dice di rivolgermi ad un avvocato. L'addetto di Equitalia mi ha anche ...
Quando scatta l'obbligo di nomina di un amministratore di condominio
Abbiamo 4 unità immobiliari residenziali in una palazzina composta da due scale completamente indipendenti ma che hanno giardino e scivolo per raggiungere i garages in comune: la scala A è composta da 3 unità più un negozio con entrata indipendente non dalle scale. la nostra scala B è composta da 6 unità residenziali e un negozio. Non abbiamo mai costituito un condominio con amministratore. Vorrei chiedere se la legge ci obbliga a farlo? Se possiamo costituire due condomini, cioè uno per ogni scala? Con quante unità immobiliari la legge obbliga a costituire un condominio e sono inclusi i negozi? Cioè la nostra scala con 6 unità residenziali e un negozio è obbligata per legge ad avere un amministratore? Siamo obbligati a fare condominio con tutte e due le scale? ...