Treno cancellato – Quali sono i miei diritti?





Se il tuo treno è stato cancellato (diverso rispetto a quando lo stesso parta o arrivi in ritardo) vi spieghiamo cosa fare e quali sono i tuoi diritti.





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Dovevo partecipare ad un importante meeting di lavoro a Firenze, ed, all’ultimo minuto, è stato soppresso (o cancellato) il treno che dovevo prendere: ne ho dovuto prendere un altro, che partiva più tardi, e non sono arrivato in orario.

Quali sono i miei diritti?

Se il tuo treno è stato cancellato (caso diverso rispetto a quando lo stesso parta o arrivi in ritardo) vi spieghiamo cosa fare e quali sono i tuoi diritti.

In caso di treno cancellato, puoi scegliere tra:

  • annullare il viaggio e chiedere il rimborso del biglietto (può trattarsi di un rimborso totale o parziale se relativo alla parte del viaggio non effettuata)
  • se il ritardo causato dal treno cancellato vanifica l’obiettivo del tuo viaggio, si ha diritto a un biglietto di ritorno verso il tuo punto di partenza iniziale oppure ad essere trasportato verso la destinazione finale alla prima opportunità (o in un momento successivo a tua scelta) a condizioni di trasporto comparabili. Ciò comprende mezzi di trasporto alternativi se il treno è bloccato e il servizio è sospeso
    In ogni caso il consumatore ha il diritto l’assistenza sotto forma di pasti e bevande (commisurata ai tempi di attesa) se il ritardo è superiore a 1 ora e persino una sistemazione se fosse necessario pernottare.

Se si deve proseguire il viaggio, nonostante il treno sia stato cancellato, accettando un trasporto alternativo si potrebbe avere diritto a un risarcimento:

  • di importo pari al 25% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore)
  • di importo pari al 50% del prezzo del prezzo del biglietto (se il ritardo è superiore a 2 ore)

Attenzione, non si ha diritto a un risarcimento se il consumatore ha optato per il rimborso del biglietto, oppure se era stato informato del ritardo causato dalla cancellazione del treno prima dell’acquisto del biglietto.

Nel trasporto ferroviario non esiste ancora il concetto di “circostanza eccezionale” previsto dal trasporto aereo, dove (in alcuni casi) i ritardi dovuti al maltempo potrebbero escludere risarcimenti o compensazioni.

Il nuovo regolamento europeo 2021/781 entrerà in vigore a giugno 2023 prevedendo che “un’impresa ferroviaria non dovrebbe essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da circostanze straordinarie quali condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l’esercizio sicuro del servizio”.

Al momento, però, si applicano le vecchie regole, secondo le quali tutti i viaggiatori che subiscono disservizi seppur dovuti al maltempo e alle sue gravissime conseguenze, possono chiedere compensazioni.

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25 Maggio 2023 · Giovanni Napoletano

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