Richiesta di trattenuta diretta dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice, in sede di divorzio, sulla pensione dell’obbligato inadempiente, ex articolo 8 legge 898/1970

Il beneficiario del mantenimento può rivolgersi all'INPS o al datore di lavoro dell'obbligato per ottenere l'importo dell'assegno di mantenimento












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Dopo la richiesta di pagamento diretto all’INPS dell’assegno divorzile ex articolo 8 della legge divorzile, se l’ente non versa nulla come avviene l’esecuzione diretta contro l’INPS.

L’articolo 8 della legge 898/1970 (legge divorzio) è stato abrogato a partire dal 23 febbrai 2023, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data: prima dell’abrogazione la norma stabiliva che il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre al coniuge obbligato agli alimenti di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi.

Inoltre, il coniuge beneficiario della corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente – per un periodo di almeno trenta giorni – può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (nella fattispecie l’INPS) con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Il comma 4 dell’articolo 8 della legge 898/1970 specifica poi che, ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei confronti del terzo inadempiente per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento: in altre parole, il beneficiario, con la sentenza di assegnazione del mantenimento a proprio favore nonchè con copia autenticata della messa in mora notificata al terzo da più di trenta giorni, può notificare al terzo il precetto e, in caso di persistente suo adempimento, pignorare beni (di solito conti correnti) intestati al terzo (nella fattispecie l’INPS).

E’ tuttavia evidente che il terzo pignorato (l’INPS, nella fattispecie, o il datore di lavoro o altre Casse previdenziali) non potrà violare, allo scopo di soddisfare la richiesta del beneficiario della prestazione (per ragioni di equipollenza sostanziale fra trattenuta per pignoramento e trattenuta per versamento diretto), quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, qualora sulla retribuzione del soggetto obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento del beneficiario gravassero cessione e/o pignoramenti in corso, finalizzati a soddisfare crediti ordinari e/o esattoriali: in altre parole, dovrà essere sempre garantita all’obbligato, nel caso in esame, l’erogazione di almeno la metà dell’importo netto della pensione spettante da liquidazione.

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5 Luglio 2023 · Patrizio Oliva

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