Trattativa a saldo stralcio – La conoscenza del valore a cui è stato presumibilmente acquisito il credito dal soggetto cessionario


Accordo transattivo a saldo stralcio





Stiamo per iniziare una trattativa per saldo e stralcio con 2 società di recupero crediti che hanno acquistato il credito originario da due banche con cui noi avevamo dei rapporti di lavoro (eravamo una SNC, soci marito e moglie).

Dalla Crif abbiamo visto che la prima banca aveva un credito originario di € 29 mila euro e ha indicato crediti passati a perdita per € 15 mila, la seconda Banca aveva il credito originario di 89 mila euro e ha indicato crediti passati a perdita per € 77 mila.

Volevamo capire se le banche hanno ceduto il credito per l’importo originario o per la differenza tra il credito originario dedotta la messa a perdita ossia la prima banca per 29.000-15000=14 mila e la seconda banca per 89.000-77.000= 12 mila.

Inoltre chiediamo se potete indicarci una percentuale da offrire in un caso o nell’altro (ossia nel caso che le società abbiano acquisito il credito originario o dedotta la perdita soprandicata) tenendo conto che non vorremo fare un piano di rateazione ma pagare tutto subito e che sia io che mio marito lavoriamo solo partime (4 ore).

Avremmo urgenza di una risposta perché se riusciamo a chiudere queste 2 banche poi potremmo andare a trattare con la terza banca per concordare anche con questa un saldo a stralcio evitando la messa all’asta da parte di quest’ultima.

La differenza tra il corrispettivo pagato dalla cessionaria ed il valore d’iscrizione del credito al momento della cessione a bilancio della cedente, rappresenta la perdita che può iscriversi nel conto economico della cedente, deducibile ai fini fiscali IRES.

Le informazioni acquisite dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), presumibilmente estratte dalla Centrale Rischi (CR) Bankitalia, indicano, probabilmente, che la cessione dei due crediti è avvenuta a fronte dei corrispettivi rispettivamente di 14 mila e 12 mila euro.

Inutile aggiungere, tuttavia, che la cessionaria è legittimata ad agire, anche giudizialmente, nei confronti del debitore per l’intero credito nominale acquisito: quanto riuscirà ad escutere in più o in meno rispetto al costo sostenuto rappresenterà rispettivamente la plusvalenza per l’attività svolta o la perdita per l’esercizio d’impresa.

Gli importi in discussione (14 mila e 12 mila euro) possono rappresentare, se ad essi si vuole necessariamente conferire un valore, la soglia minima, per ciascuno dei due crediti, da cui partire per un’offerta a saldo stralcio. Si tratta, evidentemente, di importi elevati per una cessione di crediti in sofferenza, il che indica che il cedente ed il cessionario erano a conoscenza, al momento della conclusione del contratto di cessione pro soluto, di una consistenza patrimoniale dei debitori sufficientemente capiente per una eventuale escussione coattiva dei due crediti. Poco importa se i debitori lavorano attualmente part time quattro ore al giorno: non è certo al pignoramento dello stipendio a cui punterà il creditore.

Per il resto tutto dipende, innanzitutto, dal valore dei beni posseduti dal debitore che possono essere espropriati, nonché da eventuali vincoli o privilegi di terzi insistenti su tali beni, in merito ai quali nulla viene riferito nel quesito, salvo che un confuso accenno ad una procedura di vendita all’asta nel finale della domanda.

Sono anche fondamentali la capacità di mediazione e l’esperienza nel settore di chi sarà chiamato a condurre la trattativa con i creditori.

22 Aprile 2020 · Ludmilla Karadzic


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