Trattativa saldo e stralcio – recupero crediti richiede ISEE (Parte seconda)


Accordo bonario nel recupero crediti, accordo transattivo a saldo stralcio

Il lavoro da quest’anno è a tempo indeterminato (mi sono sbagliato ieri): il riferimento è a questo topic.

Poi cito Vs. risposta:

“Dall’altra il debitore che preferisce prendere tempo ed attendere, magari, la cessione di seconda mano del credito ad altra societa’ con la conseguente possibilita’ di ridurre ancora l’importo da versare a saldo stralcio”

In realtà io voglio saldare senza perdere tempo, gestendo una trattativa che mi possa far adempiere a questa cosa, senza pesare sul bilancio famigliare ed è per questo ho trovato un lavoretto extra.

La mia domanda è come gestire la richiesta Isee. Ieri sono passato al caf e quando gli ho spiegato a cosa serviva mi hanno guardato come se fossi un’alieno.

E poi l’isee serve per accedere alle prestazioni assistenziali e riguarda il nucleo famigliare. Cosa c’entra con una proposta saldo e stralcio con una società privata? E’ giusto produrlo per questo motivo?

Per comprendere le motivazioni per cui è stato richiesto l’ISEE, bisogna premettere che anche l’operatore della società di recupero crediti, cui è stata affidata la sua pratica, è interessato a chiuderla.

Gli addetti al recupero crediti percepiscono una paga base da fame: poi, fruiscono di provvigioni rapportate all’importo mensile recuperato.

Naturalmente, per invogliare il debitore a concludere, la strategia più utilizzata è quella di applicare rilevanti sconti sull’importo preteso (capitale non rimborsato più interessi moratori maturati nel frattempo). Lo sconto cresce se la soluzione di rimborso concordata prevede il pagamento in un’unica soluzione o in piani di rientro dilazionati di breve periodo.

Quando l’accordo transattivo su cui si incontrano le parti (addetto al recupero crediti e debitore) prevede un saldo che si discosta molto, per entità dello sconto applicato, alla pretesa iniziale ed è inferiore ai limiti minimi fissati delle policies della società cessionaria, l’operatore deve giustificare, documentalmente, che il debitore non può ragionevolmente disporre di cifre superiori a quella pattuita.

In questo senso, più della dichiarazione dei redditi, la situazione di relativa indigenza del debitore può essere accertata dalla DSU/ISEE, che tiene conto anche della possibilità di eventuali aiuti economici che potrebbero essere forniti al debitore dai componenti del nucleo familiare.

Nulla di più normale sotto il sole, quindi: nell’ambito di un accordo bilaterale, il debitore, se è interessato alla chiusura della posizione, può benissimo assecondare il creditore che esige di accertarsi della posizione economico patrimoniale del debitore, prima di concedere sconti rilevanti sull’importo del rimborso originariamente dovuto.

12 Maggio 2015 · Annapaola Ferri

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