Ripartizione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) con l’ex coniuge ed obbligo all’assegno divorzile





Si tratta di due tutele diverse, entrambe a favore del coniuge economicamente più debole, che non sono alternative una all’altra, ma congiunte





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In caso di assegnazione di parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) all’ex coniuge, l’assegno divorzile viene meno o continua ad essere versato?

Si tratta di due tutele diverse, entrambe a favore del coniuge economicamente più debole, che, quando possibile, non sono alternative una all’altra, ma congiunte: il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR già percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest’ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all’instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale.

Questo il principio giuridico sancito dai giudici della Corte di cassazione, fra tante altre, nella sentenza 24184/15.

L’articolo 8 della legge 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimoni) stabilisce poi che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

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5 Novembre 2022 · Annapaola Ferri

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