Recupero crediti - L'accordo a saldo stralcio non integra una transazione novativa
Spesso il debitore perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell'importo originario dovuto (gravato dagli interessi di mora) ed un piano di rientro rateale. Capita, talvolta, che il debitore non riesca, comunque, a tener fede agli adempimenti concordati: la domanda che ci si pone è se, in questa ipotesi, egli è obbligato a rimborsare il debito originario oppure la somma fissata con l'ultimo accordo transattivo concluso. Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti ...
Attività in proprio dopo pagamento debiti con transazione a saldo stralcio
Avevo tre posizioni debitorie chiuse a saldo stralcio e vorrei aprire un'attivita in proprio. Posso stare tranquillo? ...
Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario. Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo. I giudici del ...