TFR lasciato in azienda – L’accesso al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro


Fondo garanzia TFR





Da sette anni lavoro da dipendente per una piccola società: ho scelto di lasciare il TFR in azienda, ma se l’attività fallisse, chi paga il TFR? Rischio di perderlo? Grazie

Ogni lavoratore del settore privato, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.

Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il TFR viene versato al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps. La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare.

L’INPS, inoltre, gestisce un Fondo di Garanzia, che interviene, in caso di fallimento aziendale per corrispondere il TFR spettante al lavoratore, previa insinuazione al passivo del credito vantato.

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del Fondo di Garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del Fondo di Garanzia INPS è subordinato alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore.

In particolare, la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di Garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).

Sono queste le indicazioni, in tema di fallimento del datore di lavoro e pagamento del TFR attraverso il ricorso al Fondo di Garanzia INPS, dettate dai giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 9670/2019.

31 Maggio 2020 · Stefano Iambrenghi


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