Due testamenti olografi, un legittimario debitore pretermesso, una quota disponibile assegnata in eccesso – Se il creditore agisce c’è materia per avvocati









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Si premette che il testatore nell’anno 1996 ha concesso ai 2 figli una liberalità in danaro (donazioni): poi, nel 2001 fu redatto testamento olografo in cui il coniuge veniva nominata erede universale in quanto i 2 figli avevano già ricevuto la loro quota di legittima. Nel 2010 nuovo testamento senza revocare il precedente in cui nomina il coniuge usufruttuario (GIà PREMORTO), un figlio e 2 nipoti (figli del figlio pretermesso) nudi proprietari escludendo totalmente l’altro figlio pretermesso in quanto oberato da debiti.

Il creditore può avviare azione giudiziale per il ripristino della quota di legittima già spettante al pretermesso? Ciò riferito, come si devolverebbero le quote di eredità? Un terzo disponibile, un terzo a un figlio e l’altro terzo al creditore. Ma se questi non chiede il ripristino della legittima, questa può accrescersi all’altro figlio e/o anche ai nipoti?

Il creditore del figlio debitore (il pretermesso) potrebbe avvalersi di quanto disposto dell’articolo 2900 del codice civile, per sostituire l’erede debitore nella richiesta giudiziale di riduzione dell’eredità, rivendicando la lesione della quota di legittima concretizzatasi con il testamento.

Infatti, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

In un eventuale giudizio di riduzione si procede alla riunione tra attivo netto della massa ereditaria e i beni di cui il defunto abbia disposto a titolo di donazione. Allo scopo, si stimano i beni immobili e mobili donati secondo il valore che hanno al momento dell’apertura della successione (per capirci, il valore attuale dell’immobile venduto surrettiziamente nel 2007) e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

Nel caso esposto la situazione è abbastanza complicata e non è possibile andare oltre con le risposte: infatti, effettuata la riunione, andrebbe calcolata ed espunta anche la quota disponibile che poteva essere assegnata al figlio non pretermesso e ai due figli di costui, nonché la quota di legittima spettante al coniuge (che poi andrebbe, a sua volta, ripartita fra i due figli).

Se il figlio erede pretermesso non agisce, resta passivo il suo creditore (e nemmeno impugnano il testamento i figli dell’erede pretermesso per violazione di legittima), la quota a lui spettante passa al fratello e ai suoi discendenti. Se il figlio pretermesso rinuncia all’eredità (e il creditore non impugna la rinuncia accettando al posto del rinunciante, ex articolo 524 del codice civile), subentrano per rappresentanza i suoi figli dell’erede debitore (se ve ne sono).

A rendere ancora più controversa la questione (se mai ce ne fosse bisogno) è poi l’articolo 602 del codice civile, secondo il quale il testamento posteriore che non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Insomma, c’è sufficiente materia per ingrassare qualche avvocato.

STOPPISH

19 Settembre 2018 · Patrizio Oliva

Facendo riferimento a quanto già risposto, desidero meglio sapere se la quota spettante al pretermesso passa direttamente al fratello e ai suoi discendenti. quindi, complessivamente due terzi. è così? Altrimenti, se il pretermesso rinuncia alla eredità – ma quale eredità se è stato escluso nel testamento – subentrano i suoi figli. Vi prego di essere più puntuali e precisi.

Ipotizzando il momentaneo disinteresse del creditore a procedere giudizialmente, il debitore chiamato all’eredità potrebbe impugnare il testamento e promuovere azione di riduzione per violazione della quota di legittima: rinunciando successivamente a favore dei propri discendenti, se ve ne sono. In questo contesto si è parlato di rinuncia del debitore.

In caso di disposizione testamentaria, con coniuge premorto, i 2/3 della massa ereditaria vanno divisi fra i due figli, 1/3 (quota disponibile del de cuius) può essere attribuito al figlio non debitore.

STOPPISH

19 Settembre 2018 · Simone di Saintjust

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