Pignoramento esattoriale presso terzi ex articolo 72 bis del DPR 602/1973


L'articolo 72 bis del DPR 602/1973 consente ad AdER di pignorare presso terzi senza citazione in tribunale, ma con un semplice ordine diretto al terzo





Il termine di efficacia dell’ingiunzione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presso terzi (committente privato) a informare sui crediti residui del debitore
di AdER , ex Equitalia, quando scatta? Dopo 45 o 60 giorni dall’avviso inoltrato? Cosa deve succedere affinchè scatti tale inefficacia? Grazie

L’articolo 72 bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) del DPR 602/1973 specifica cha l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) specifica che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica ed alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

L’articolo 75 bis del DPR 602/1973 al comma 1 stabilisce che Ader può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che é iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, le cose e le somme da loro dovute al creditore. Il comma 2 aggiunge che nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione.

Siamo nella fase di accertamento: non ci risulta ci sia un limite, decorrente dall’adempimento dell’obbligo informativo da parte del terzo, entro il quale deve essere notificato il pignoramento, pena la sua inefficacia. Certamente esiste un termine di 45 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto di pignoramento entro il quale il creditore deve chiedere l’assegnazione del bene pignorato (articolo 497 del codice di procedura civile).

14 Giugno 2023 · Paolo Rastelli


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