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In un articolo si diceva che una cartella esattoriale per mancato pagamento della multa, deve essere notificata entro cinque anni dalla data dell’infrazione contestata, oppure entro due anni dalla data di esecutività del ruolo (due anni dalla consegna dell’incarico all’agente della riscossione da parte del creditore) pena la decadenza della cartella stessa.
Orbene per il termine dei due anni la norma di riferimento è l’art. 25 del DPR 602/1973.
Ma per il termine di cinque anni dalla data della violazione a quale norma ed articolo occorre fare riferimento?
Il termine di prescrizione per sanzioni amministrative è quello quinquennale previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’articolo 209 del codice della strada, peraltro, prevede che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Anche la Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione. In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell’amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall’articolo 209 del codice della strada e dall’articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall’ atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è senz’altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570).
Il termine quinquennale decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile: va inteso che gli atti notificati successivamente alla data di infrazione, quali verbale e cartella esattoriale (o azioni esecutive, come il pignoramento), fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
Per quel che attiene, invece, la decadenza biennale, mi permetto di evidenziare che il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
10 Marzo 2012 · Stefano Iambrenghi
L'articolo 7 del DL 150/2011 (intitolato dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada), prevede, al comma 3, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con la normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del ...
La cartella è stata emessa per somma iscritta a ruolo: testualmente, omessa regolarizzazione catastale anno 2011 - sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo ecc. - Notificato il 30/01/2017 - Reso esecutivo in data 02/07/2020 - Consegnata l'attuale cartella di pagamento il 26/02/2022. Il quesito è questo: la prima cartella di contestazione si riferisce all'accertamento nel 2011 - notificata 2017, ma non erano stati già superati i cinque anni per l'emissione? Se positivo è possibile attivare la procedura di annullamento direttamente agli uffici A.d.E.-riscossione? ...
Il Codice civile (articolo 2953) stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irrevocabilità del credito, ma non determina la`conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, di ...
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