Tempi della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












a dicembre 2019 propongo con il mio legale istanza di sovraindebitamento passando per il consiglio degli OCC, viene assegnato appunto OCC redige il piano, ci vengono chieste delle aggiunte e le facciamo. Da giugno 2020 la procedura è ferma e non si hanno aggiornamenti, anche il mio avvocato inizia a essere preoccupato, intanto va avanti il pignoramento del mio immobile, ho speso anche tanti soldi ad oggi e la mia domanda è se c’è un limite temporale? ci sono esperienze in merito?

L’articolo 12 bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento) stabilisce che il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito del piano del consumatore e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Tenga tuttavia conto che in questo periodo di emergenza sanitaria, molte scadenze giudiziarie sono state differite. In ogni caso, quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. Se non è stata chiesta la sospensione, il pignoramento dell’immobile andrà avanti.

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11 Novembre 2020 · Simone di Saintjust