Chiedo un ulteriore chiarimento rispetto all’azione revocatoria della vendita di un immobile. Ho capito che sostanzialmente dalla data del rogito il creditore ha cinque anni per intraprendere l’azione, ok.
1.Ma per intraprendere un’azione contro il terzo, l’acquirente, ha sempre cinque anni o solo uno?
2.In parole povere, l’acquirente dopo un anno dal rogito risulta fuori pericolo rispetto alla possibilità di un azione che vada a togliergli la casa? oppure anche lui corre il rischio per cinque anni?
3.Se fosse vera la prima possibilità, che l acquirente rischia solo per un anno dal rogito, superato quell’anno quali altre azioni può aspettarsi il debitore che ha venduto la casa?
Il termine entro cui il creditore può proporre azione revocatoria nei riguardi di un atto di alienazione dell’immobile di proprietà del debitore, è quinquennale.
Un eventuale accoglimento dell’azione revocatoria proposta dal creditore comporta la nullità dell’atto di compravendita, con conseguenze sia per il debitore che per l’acquirente, che, inevitabilmente, saranno costretti ad un contenzioso giudiziale per regolare, fra loro, le conseguenze dell’azione revocatoria.
Le condizioni, per cui l’eventuale azione revocatoria dell’atto di alienazione dell’immobile di proprieta’ del debitore abbia ragionevoli probabilita’ di essere dichiarata inammissibile dal giudice adito dal creditore, ricorrono quando l’acquirente non e’ parente o affine del venditore, quando il prezzo pagato e’ tracciabile ed assimilabile a quello di mercato, quando l’immobile e’ destinato dall’acquirente a propria abitazione principale.
5 Giugno 2016 · Carla Benvenuto