In caso di omessa dichiarazione, il termine per l’accertamento, per effetto degli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Quindi, entro il 31.12.2020 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2014 per il quale non è stata presentata la dichiarazione nel 2015.
Entro il 31.12.2021 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2015 per il quale non è stata presentata la dichiarazione nel 2016.
Le cose cambiano radicalmente a partire dal periodo di imposta 2016: gli avvisi di accertamento d’ufficio IRPEF per i periodi d’imposta a partire dal primo gennaio 2016, potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Quindi, entro il 31.12.2022 potranno essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2016 per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi nel 2017.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento d’ufficio può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Quindi, entro il 31.12.2024 potranno essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2016 per il quale non è stata presentata la dichiarazione dei redditi nel 2017.
1 Settembre 2019 · Andrea Ricciardi