Tassa di trascrizione

Le norme fondamentali da cui deve partire l'analisi del suo caso sono gli articoli 10 e 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile vigente.












Nel gennaio del 2008 ho acquistato un auto, oramai rottamata, pagando la relativa tassa di trascrizione. Purtroppo il 30 giugno 2012 mi è arrivato dall’ufficio tasse di trascrizione di napoli un avviso di pagamento di differenza in quanto la somma pagata era insufficiente. Tutto questo perchè da una delibera del consiglio comunale dell’aprile 2008 aveva disposto un aumento della tariffa con entrata in vigore 1 gennaio 2008. Volevo semplicemente sapere se pagare o contestare.

Le norme fondamentali da cui deve partire l’analisi del suo caso sono gli articoli 10 e 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile vigente.

L’articolo 10 disp. prel. c.c. stabilisce che in linea generale le norme di legge e regolamentari entrano in vigore, cioè divengono efficaci, quindici giorni dopo la loro pubblicazione, trascorso il cosiddetto periodo di vacatio legis. Sarà poi il legislatore che potrà ridurre questo periodo, annullandolo anche completamente, stabilendo l’entrata in vigore della norma lo stesso giorno della pubblicazione. Questa possibile anticipazione della entrata in vigore della norma, però, non rappresenta una efficacia retroattiva, che è cosa ben diversa.

Una disposizione molto simile la troviamo nell’articolo 73, comma terzo, della Costituzione, dove si ribadisce che le norme sono pubblicate dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo che la stessa legge non stabilisca diversamente. Nonostante si tratti di una norma costituzionale, la presenza di questo specifico rinvio permette al legislatore ordinario di stabilire un termine iniziale diverso; quindi non cambia nulla rispetto a quanto detto circa l’articolo 10 delle disp. prel. cod.civ.

L’articolo 11 disp. prel. c.c. invece esprime un altro principio molto importante, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire, non potendo avere un effetto retroattivo. La formulazione della norma è molto chiara e dal contrasto fra la forma positiva (la legge non dispone che per l’avvenire) e quella negativa (non ha effetto retroattivo) si coglie maggiormente il concetto che il legislatore del 1942 ha voluto esprimere: l’irretroattività delle norme giuridiche. Le conseguenze di questa decisione sono fondamentali sia sul piano della certezza del diritto, sia su quello della tutela del cittadino, in quanto le nuove norme potranno essere applicate solo a fattispecie concrete verificatesi dopo l’entrata in vigore della norma stessa.

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24 Luglio 2012 · Marzia Ciunfrini