Ho ricevuto un “Avviso di accertamento TARI ed erogazione contestuale delle sanzioni” per omessa denuncia TARI. Premetto che non rilevo alcun errore di calcolo e nessuna incoerenza coi dati catastali e del nucleo familiare per l’attribuzione del Maggior Tributo Dovuto. La sanzione da applicare è stata quantificata nella misura del 200% del tributo come disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 473/97. Esso prevede nel caso specifico “la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta…” Il fatto sussiste e non c’è giustificazione se non negligenza e superficialità da parte dello scrivente: la legge non ammette ignoranza.
Al contempo c’è da parte mia buona fede, provenendo da un comune che procedeva all’emissione di notifica di pagamento previa denuncia di occupazione, e non intenzionalità nell’arrecare danno alle casse comunali. Dimostrando piena intenzione ad onorare il debito, è possibile (e come) argomentare una mediazione a sostegno di un ricalcolo della sanzione con un coefficiente minimo (100%), o comunque un valore più basso del massimo previsto per assenza di precedenti? Mi conviene procedere per esercizio di autotutela o per ricorso tributario?
Per quanto riguarda le sanzioni sulla TARI (TAriffa RIfiuti) omessa, o versata in misura insufficiente, o per mancata denuncia di inizio occupazione,si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 473/1997 riguardanti, in particolare, le sanzioni applicate per i tributi locali,
Qualunque sia la sanzione nominale applicata, essa viene ridotta ad un quarto (al 25%) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (di solito 60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, e della sanzione.
26 Novembre 2019 · Carla Benvenuto