Tanti creditori, uno stipendio





La riforma della giustizia comincia a mietere le prime vittime.





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Dopo una sfortunata parentesi come imprenditore, che mi ha lasciato con qualche migliaio di euro di debiti sulle spalle, ho trovato lavoro come dipendente.

Un paio di creditori hanno trovato, circa un anno fa, questa mia posizione e hanno effettuato un pignoramento presso terzi, sottraendomi un quinto dello stipendio (ripartito al 65% e 35% tra i due).

Pochi giorni fa la mia ditta ha ricevuto una terza ingiunzione da un altro creditore. La cosa strana è che nella notifica a firma del giudice esecutore vedo scritto (testuali parole) “preso atto che […] non vi sono contestazioni né altri creditori”.

Ma gli altri creditori ci sono eccome, e già stanno prelevando la loro parte da un pezzo (e ne avranno ancora per almeno dieci anni).

Cosa posso aspettarmi? Che si accordino tra loro per una rimodulazione del quinto? O che questo terzo arrivato possa solo accodarsi aspettando che i primi due abbiano soddisfatto il loro credito?

Posso comunque stare tranquillo sul fatto che più del quinto non possano prendere?

BEGINNISH

La riforma della giustizia comincia a mietere le prime vittime. Fino a qualche tempo fa il terzo pignorato (il datore di lavoro) doveva rendere in udienza la propria dichiarazione finalizzata a far conoscere al giudice eventuali pignoramenti e/o cessioni del quinto insistenti sullo stipendio del dipendente debitore.

Adesso, invece, il terzo non viene piu’ invitato a comparire in Tribunale e la dichiarazione non viene più resa in udienza, ma trasmessa al creditore procedente esclusivamente tramite raccomandata o PEC, naturalmente dopo la notifica del procedimento avviato nei confronti del debitore esecutato.

Evidentemente, al datore di lavoro non è stato notificato alcunché o deve essersi verificato qualche disguido.

Ora, se il creditore, nel corso del procedimento, dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa con ordinanza una udienza successiva.

Tuttavia, il suggerimento è quello di consultare un avvocato per adottare le necessarie contromisure in tempo utile ed evitare di dover poi correre ai ripari con opposizione al giudice delle esecuzioni al fine di contestare il superamento della soglia massima di prelievo dallo stipendio (20%) in seguito a pignoramenti simultanei riconducibili a crediti della stessa natura.

Infatti, le confermo che la quota pignorabile per debiti verso banche, finanziarie e privati non può mai superare il quinto della retribuzione netta.

STOPPISH

20 Aprile 2015 · Roberto Petrella

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