Tamponamento a catena – Perchè la mia compagnia di assicurazione mi ha negato il risarcimento diretto?






Due mesi fa circa, sono stato coinvolto in un tamponamento, cosiddetto a catena (più o meno), in autostrada. Praticamente, sono stato tamponato da un’auto a forte velocità. La mia vettura ha sbandato, ho perso il controllo e sono andato a sbattere, senza poter fare nulla, contro un terzo veicolo che sopraggiungeva. Sono intervenuti i vigili e hanno fatto i rilievi del caso. Nella dinamica dell’incidente è risultato la responsabilità sia stata del primo veicolo tamponante, anche se sono ancora in attesa del ritiro dei verbali. Però, la mia assicurazione mi ha negato il risarcimento diretto. Vorrei sapere il perché e se posso stare tranquillo su eventuali addossamenti di responsabilità o scaricabarile a mio carico.

Partiamo da un presupposto: secondo l’articolo 141 del codice della strada, quando si verifica un sinistro a causa di tamponamento, la responsabilità è addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento.

Ciò, poiché è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (distanza di sicurezza).

Per quanto riguarda la responsabilità, nel suo caso, ovvero nella fattispecie in cui il tamponamento a catena si verifichi tra veicoli in movimento, la giurisprudenza è costante (sentenza cassazione 8481/2015) nell’affermare che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Infatti, in tali casi, l’unica possibilità per il conducente coinvolto di essere tenuto indenne dall’addebito di ogni responsabilità è quella di fornire la prova liberatoria, ovvero l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di urtare il terzo veicolo, a dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza.

Dunque, se nella redazione del verbale, come hanno detto a lei in sede del sinistro, è stata certificata la situazione sopra descritta, può stare tranquillo riguardo a eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda un eventuale risarcimento, invece, è bene sapere che, in un incidente in cui siano coinvolti più veicoli non vige la regola del risarcimento (o indennizzo) diretto.

Ciò vuol dire che non sarà la sua compagnia a rimborsarla, ma la richiesta di risarcimento andrà inoltrata alla compagnia dell’auto responsabile che nel caso di tamponamento a catena di auto in movimento, è quella tamponante (ossia che veniva da dietro).

In ogni caso è sempre opportuno specificare se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza e se hanno redatto un verbale (eventualmente sanzionando uno dei conducenti).

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia apre il sinistro e ne da comunicazione al danneggiato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica (numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore).

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento e comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.

Ultimamente, però, ci sono stati degli sviluppi giurisprudenziali.

Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza 3146/17, ha affermato che la procedura di indennizzo diretto prevista è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno.

6 Settembre 2017 · Giuseppe Pennuto


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