Tamponamento a catena – Di chi è la responsabilità del sinistro?

Risarcimento danni - responsabilità sinistro stradale












Sono stato coinvolto in un tamponamento cosiddetto a catena: in poche parole, sono stato tamponato da un veicolo e, a causa dello spostamento, la mia auto è andata a sbattere contro un’altra, tamponandola a sua volta.

In linea generale, in questi casi come se ne esce?

Di chi è la responsabilità del sinistro?

Nel tamponamento a catena, la dinamica, essendo coinvolti più veicoli, non è sempre di facile comprensione: infatti, se in un semplice tamponamento tra due mezzi la colpa è quasi sempre della vettura che giunge da dietro (salvo prova contraria), nell’eventualità di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna di auto, ferma o in movimento, trovare il responsabile non è poi così scontato.

E richiede una minuziosa ricostruzione della dinamica del sinistro per stabilire chi deve pagare i danni.

Il tamponamento a catena può essere di due tipi.

Il primo è quello che coinvolge una colonna di vetture ferme nel traffico, ed è sicuramente il più semplice da chiarire. Perché il responsabile, tranne rari casi, non può essere che il conducente dell’ultimo veicolo della colonna, dalla cui collisione con la macchina davanti, provocata molto probabilmente dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, sono poi derivati gli urti successivi.

Del resto l’articolo 149 del Codice della Strada non ammette dubbi e dispone che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Se le indagini di rito confermano la dinamica, il conducente responsabile è tenuto a risarcire tutti gli altri soggetti coinvolti nel maxi tamponamento.

Ben più difficile può risultare l’interpretazione del tamponamento a catena di veicoli in movimento.

In questo caso, infatti, si presume che la responsabilità sia di tutti i veicoli coinvolti, ciascuno per la sua parte.

E per una ragione molto semplice: se tutte le vetture avessero rispettato la distanza di sicurezza, è probabile che l’impatto non si sarebbe verificato.

Allo stesso tempo se uno o più conducenti coinvolti ritengono di non avere nessuna colpa nel tamponamento, possono tentare di dimostrare la loro estraneità (evitando quindi di pagare i danni, anzi dichiarandosi parte lesa) anche se non è facile.

La corresponsabilità di tutti i guidatori coinvolti nel tamponamento a catena comporta che ciascun automobilista sia responsabile nei confronti del veicolo che lo precede.

L’unico eventualmente senza colpe è il conducente della vettura di testa, sempre che abbia mantenuto un’andatura conforme.

Importante sapere in questi casi è che, a differenza di altre tipologie di sinistri, il tamponamento a catena non dovrebbe prevedere il risarcimento diretto, mancando la condizione necessaria del coinvolgimento di massimo due veicoli.

Ma in realtà questa specifica vale solo per i casi di tamponamento tra vetture in movimento.

Infatti, l’ordinanza 3146/17 della Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’applicabilità del risarcimento diretto non è tanto importante il numero dei veicoli coinvolti, quanto la ripartizione della responsabilità.

Pertanto l’indennizzo diretto diventa ammissibile anche nel caso in cui la collisione riguardi tre o più veicoli nel momento in cui la responsabilità sia imputabile a uno soltanto, come avviene appunto nel caso di un tamponamento a catena di veicoli fermi.

Se invece la responsabilità cade su più vetture (quindi nell’ipotesi di tamponamento a catena di auto in movimento), la domanda risarcitoria va inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo direttamente tamponante.

Da segnalare infine che gli eventuali passeggeri coinvolti nel tamponamento a catena devono chiedere i danni alla compagnia del mezzo sul quale si trovavano al momento dell’incidente, essendo coperti dall’assicurazione rc auto del veicolo trasportante.

I passeggeri non necessitano infatti di dimostrare quale dei conducenti abbia avuto responsabilità nel sinistro, ma hanno solo l’onere di provare la loro qualità di trasportati e il nesso causale tra l’incidente e le lesioni o danni subiti.

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4 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto